Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 gennaio 2026

Cassazione n. 20481/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

vv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso la sentenza in data 15/1/2026 della Corte di Appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LauraCondemi, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 15 gennaio 2026 la Corte di Appello di Roma ha confermato lasentenza in data 15 giugno 2025 del Tribunale di Frosinone con la quale era stata affermatala penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di danneggiamento (artt. 99,635, comma 2, n. 1, cod. pen.) commesso in data 19 settembre 2023.

Con la recidiva,reiterata, specifica ed infraquinquennale.All’imputato, in sintesi, si contesta di avere, colpendoli con un manico di scopa,deteriorato, rendendoli inservibili, due vetri della [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone dove sitrovava detenuto.2.

Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato,deducendo:2.1.

Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alle testimonianze rese dagliagenti di polizia penitenziaria che sono risultate tra loro contraddittorie, in quanto l’uno haparlato di vetri “comuni”, mentre l’altro ha parlato di vetri “blindati”, nonché in relazione allemodalità di rottura dei vetri stessi.Aggiunge, poi, la difesa del ricorrente che le dichiarazioni dei testi non sono riscontratené da riprese audiovisive, né da riscontri di altra natura.2.2.

Omessa motivazione in relazione al rigetto di applicazione della pena sostitutivadel lavoro di pubblica utilità ovvero di sanzione pecuniaria.Evidenzia, al riguardo, la difesa del ricorrente che la Corte di appello nel rigettare larichiesta di applicazione di pena sostitutiva ha motivato esclusivamente sulla “storiacriminale” dell’imputato e sui suoi “numerosi precedenti specifici” richiamando una presunta“incapacità rieducativa” della sanzione sostitutiva ed ha, inoltre, aggiunto, contrariamentealla realtà, che la richiesta formulata nell’interesse dell’imputato era generica, in quanto privadi motivazione e, quindi, inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e meramente reiterativodi questioni già poste in sede di appello ed alle quali la Corte territoriale ha fornito adeguatarisposta ritenendo che nessuna contraddizione rilevante è emersa dalle dichiarazioni deitestimoni, essendo un dato di fatto che i vetri de quibus (indipendentemente dalla loronatura) erano stati resi inservibili tanto da dover essere sostituiti.Al riguardo deve essere solo ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazionefondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti inappello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare nonspecifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di unacritica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019,Boutartour, Rv. 277710-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01; Sez. 2,n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01) e, ancora, che «Non è sindacabile insede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazionedel giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova,circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti» (Sez.2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

2. Il secondo motivo di ricorso non è fondato.Occorre, innanzitutto, evidenziare che non risulta che la richiesta di applicazione dipena sostitutive breve sia stata avanzata nel corso del giudizio di primo grado ma solo conl’atto di appello.Purtuttavia questa Corte ha avuto modo di chiarire che «La richiesta di pene sostitutivedi pene detentive brevi può essere avanzata, per la prima volta, anche in appello, posto chenessuna disposizione lo vieta, sicché è ricorribile per cassazione la decisione d'appello chenon abbia provveduto su tale richiesta» (Sez. 6, n. 8215 del 11/02/2025, Rv. 287610-01;Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017-01).La Corte di appello ha respinto la richiesta difensiva di applicazione della penapecuniaria o, in subordine, del lavoro di pubblica utilità, in sostituzione della pena irrogataall’imputato di mesi sei di reclusione, argomentando sia sotto il profilo della genericità dellarichiesta che sotto quello - legato ad un giudizio prognostico fondato sulla storia criminaledell’imputato ed alla reiterazione di simili gesti violenti in carcere - della sostanziale assenzanel caso di specie della possibilità che l’applicazione della sanzione sostitutiva possaesercitare nei confronti dell’imputato una funzione deterrente e rieducativa, così da portare aritenere che il [OSCURATO:PERSONA] si potrà astenere nel futuro dal commettere ulteriori reati.Ciò premesso, deve, innanzitutto, rilevarsi che non appare corretto quanto affermatodalla Corte di appello circa l’inammissibilità per genericità della richiesta formulata ai sensidell’art. 20-bis cod. pen. atteso che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «In temadi pene sostitutive di pene detentive brevi, non è necessario che la richiesta dell'imputato siacircostanziata e documentata, potendo l'iniziativa partire addirittura dal giudice, cui competela valutazione della coerenza della sostituzione con le esigenze di sicurezza pubblica e diprevenzione speciale, nonché lo svolgimento, se necessario, della relativa istruttoria» (Sez.6, n. 38252 del 23/09/2025, R., Rv. 288910-01).Ciò tuttavia non toglie che la sostituzione della pena sostitutiva di pena detentiva breveè pur sempre oggetto di una valutazione discrezionale del Giudice dato che «In tema di penesostitutive di pene detentive brevi, il giudice, nell'esercitare il potere discrezionale previstodall'art. 58, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, è tenuto a contemperare le istanzeretributive e di prevenzione generale e speciale con l'esigenza di assicurare laproporzionalità "quantitativa" e "qualitativa" della pena, scegliendo la sanzione più idoneaalla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato che comporti il minor sacrificiodella libertà personale, in conformità ai principi stabiliti dalla sentenza della Cortecostituzionale n. 139 del 2025» (Sez. 6, n. 1034 del 02/12/2025, dep. 2026, L., Rv. 289169-01).A tale riguardo si è però anche avuto modo di chiarire che «In tema di pene sostitutivedi pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivoriferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla loro valutazione, che deve essereoggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmentenegativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, delcontenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte» (Sez. 4,n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv. 288658-01; Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina,Rv. 288210-01).Nel caso di specie la Corte di appello, seppure in modo sintetico, ha spiegato le ragioniper le quali ha ritenuto di respingere la richiesta difensiva esprimendo una valutazione che,in quanto esistente e non manifestamente illogica, non può essere oggetto di rivalutazione inquesta sede di legittimità.3.

Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso la sentenza in data 15/1/2026 della Corte di Appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LauraCondemi, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 15 gennaio 2026 la Corte di Appello di Roma ha confermato lasentenza in data 15 giugno 2025 del Tribunale di Frosinone con la quale era stata affermatala penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di danneggiamento (artt. 99,635, comma 2, n. 1, cod. pen.) commesso in data 19 settembre 2023. Con la recidiva,reiterata, specifica ed infraquinquennale.All’imputato, in sintesi, si contesta di avere, colpendoli con un manico di scopa,deteriorato, rendendoli inservibili, due vetri della [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone dove sitrovava detenuto.2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato,deducendo:2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alle testimonianze rese dagliagenti di polizia penitenziaria che sono risultate tra loro contraddittorie, in quanto l’uno haparlato di vetri “comuni”, mentre l’altro ha parlato di vetri “blindati”, nonché in relazione allemodalità di rottura dei vetri stessi.Aggiunge, poi, la difesa del ricorrente che le dichiarazioni dei testi non sono riscontratené da riprese audiovisive, né da riscontri di altra natura.2.2. Omessa motivazione in relazione al rigetto di applicazione della pena sostitutivadel lavoro di pubblica utilità ovvero di sanzione pecuniaria.Evidenzia, al riguardo, la difesa del ricorrente che la Corte di appello nel rigettare larichiesta di applicazione di pena sostitutiva ha motivato esclusivamente sulla “storiacriminale” dell’imputato e sui suoi “numerosi precedenti specifici” richiamando una presunta“incapacità rieducativa” della sanzione sostitutiva ed ha, inoltre, aggiunto, contrariamentealla realtà, che la richiesta formulata nell’interesse dell’imputato era generica, in quanto privadi motivazione e, quindi, inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e meramente reiterativodi questioni già poste in sede di appello ed alle quali la Corte territoriale ha fornito adeguatarisposta ritenendo che nessuna contraddizione rilevante è emersa dalle dichiarazioni deitestimoni, essendo un dato di fatto che i vetri de quibus (indipendentemente dalla loronatura) erano stati resi inservibili tanto da dover essere sostituiti.Al riguardo deve essere solo ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazionefondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti inappello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare nonspecifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di unacritica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019,Boutartour, Rv. 277710-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01; Sez. 2,n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01) e, ancora, che «Non è sindacabile insede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazionedel giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova,circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti» (Sez.2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). 2. Il secondo motivo di ricorso non è fondato.Occorre, innanzitutto, evidenziare che non risulta che la richiesta di applicazione dipena sostitutive breve sia stata avanzata nel corso del giudizio di primo grado ma solo conl’atto di appello.Purtuttavia questa Corte ha avuto modo di chiarire che «La richiesta di pene sostitutivedi pene detentive brevi può essere avanzata, per la prima volta, anche in appello, posto chenessuna disposizione lo vieta, sicché è ricorribile per cassazione la decisione d'appello chenon abbia provveduto su tale richiesta» (Sez. 6, n. 8215 del 11/02/2025, Rv. 287610-01;Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017-01).La Corte di appello ha respinto la richiesta difensiva di applicazione della penapecuniaria o, in subordine, del lavoro di pubblica utilità, in sostituzione della pena irrogataall’imputato di mesi sei di reclusione, argomentando sia sotto il profilo della genericità dellarichiesta che sotto quello - legato ad un giudizio prognostico fondato sulla storia criminaledell’imputato ed alla reiterazione di simili gesti violenti in carcere - della sostanziale assenzanel caso di specie della possibilità che l’applicazione della sanzione sostitutiva possaesercitare nei confronti dell’imputato una funzione deterrente e rieducativa, così da portare aritenere che il [OSCURATO:PERSONA] si potrà astenere nel futuro dal commettere ulteriori reati.Ciò premesso, deve, innanzitutto, rilevarsi che non appare corretto quanto affermatodalla Corte di appello circa l’inammissibilità per genericità della richiesta formulata ai sensidell’art. 20-bis cod. pen. atteso che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «In temadi pene sostitutive di pene detentive brevi, non è necessario che la richiesta dell'imputato siacircostanziata e documentata, potendo l'iniziativa partire addirittura dal giudice, cui competela valutazione della coerenza della sostituzione con le esigenze di sicurezza pubblica e diprevenzione speciale, nonché lo svolgimento, se necessario, della relativa istruttoria» (Sez.6, n. 38252 del 23/09/2025, R., Rv. 288910-01).Ciò tuttavia non toglie che la sostituzione della pena sostitutiva di pena detentiva breveè pur sempre oggetto di una valutazione discrezionale del Giudice dato che «In tema di penesostitutive di pene detentive brevi, il giudice, nell'esercitare il potere discrezionale previstodall'art. 58, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, è tenuto a contemperare le istanzeretributive e di prevenzione generale e speciale con l'esigenza di assicurare laproporzionalità "quantitativa" e "qualitativa" della pena, scegliendo la sanzione più idoneaalla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato che comporti il minor sacrificiodella libertà personale, in conformità ai principi stabiliti dalla sentenza della Cortecostituzionale n. 139 del 2025» (Sez. 6, n. 1034 del 02/12/2025, dep. 2026, L., Rv. 289169-01).A tale riguardo si è però anche avuto modo di chiarire che «In tema di pene sostitutivedi pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivoriferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla loro valutazione, che deve essereoggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmentenegativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, delcontenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte» (Sez. 4,n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv. 288658-01; Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina,Rv. 288210-01).Nel caso di specie la Corte di appello, seppure in modo sintetico, ha spiegato le ragioniper le quali ha ritenuto di respingere la richiesta difensiva esprimendo una valutazione che,in quanto esistente e non manifestamente illogica, non può essere oggetto di rivalutazione inquesta sede di legittimità.3. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20481/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris