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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14651/2026

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ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,- intimato–avverso la sentenza n. 834/2022 della Corte di Appello di Bologna, pubblicata indata 6.12.2022, N.R.G. 258/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.03.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12531/2023Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 14651/2026Data pubblicazione 18/05/20261.

La Corte di Appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Pecorelli avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva respintol’opposizione dal medesimo proposta avverso l’ordinanza ingiunzione a luinotificata dall’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Parma-[OSCURATO:PERSONA], che aseguito di un accertamento ispettivo gli aveva contestato la violazione dell’art.39 d.l. n. 111/2008, dell’art. 4 bis d.lgs. n. 181/200, dell’art. 19, d.lgs. n.276/2003, dell’art. 36 bis d.l. n. 223/2006 in relazione alla posizione di BarbaraPietri, la quale aveva lavorato senza alcuna regolarizzazione dal dicembre 2014al 14.2.2015.2.

La Corte territoriale, respinte le eccezioni preliminari del Pecorelliriguardanti il difetto di motivazione dell’ordinanza ingiunzione e la mancataaudizione della parte che ne aveva fatto richiesta, ha ritenuto adeguatamenteprovata nel giudizio di primo grado la sussistenza di un rapporto di lavorosubordinato tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] lo svolgimento di mansioni di tipo amministrativo in relazione al periododicembre 2013/febbraio 2014.3.

Il giudice di appello ha considerato attendibili le dichiarazioni di BarbaraPietri, la cui richiesta di intervento aveva trovato riscontro sia nel materialepubblicitario prodotto dalla Pietri, contenente dati societari presumibilmenteappresi dal Pecorelli, sia nelle dichiarazioni degli altri testi escussi, ed ha rilevatol’incompatibilità di tali dichiarazioni con la versione dei fatti offerta dal Pecorelli,di per sé poco credibile in quanto che non aveva giustificato la presenza dellaPietri nei locali aziendali ed in orario lavorativo.4.

Ha poi richiamato il principio secondo cui ai fini della configurabilità degliilleciti amministrativi contestati è sufficiente la sussistenza di un qualsivogliarapporto lavorativo tra i soggetti sanzionati ed i lavoratori irregolari ed haritenuto congrua la quantificazione operata dall’ITL.5.

Ha infine ritenuto assorbito ogni altro aspetto della vertenza.6.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria.Numero registro generale 12531/2023Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 14651/2026Data pubblicazione 18/05/20267.

L’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Parma e [OSCURATO:PERSONA]- sede diReggio Emilia è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 6 d.lgs. n. 150/2011, nonché degli artt. 2697, 2729 e 2702 cod. civ. edegli artt. 113 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n.3 cod. proc. civ.Evidenzia che il carattere subordinato del rapporto di lavoro della Petri nonera mai stato allegato e provato, né era stato acclarato nei gradi di merito.Sostiene che non vi era stata alcuna interazione tra la Petri ed il suppostodatore di lavoro, atteso che la richiesta di intervento effettuata dalla lavoratriceera stata vaga (non aveva nemmeno indicato le mansioni svolte) ed eracomunque inidonea a comprovare la subordinazione; la conferma testimonialedi tale istanza era dunque irrilevante.Addebita alla Corte territoriale di non avere indicato alcuna modalitàoperativa della Pietri, nemmeno riferita dai testi escussi, e di avere attribuitorilevanza al materiale pubblicitario redatto dalla stessa Pietri e costituito da unasemplice stampa di presentazione della professionalità della medesima, privo divalenza probatoria e di pertinenza rispetto all’illecito amministrativa contestato.2.

Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie il decisum.Dalla sentenza impugnata risulta che la Corte territoriale ha ritenutoadeguatamente provata nel giudizio di primo grado la sussistenza di un rapportodi lavoro subordinato tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di PecorelliDomenico per lo svolgimento di mansioni di tipo amministrativo in relazione alperiodo dicembre 2013/febbraio 2014.Nel prospettare che non vi era stata alcuna interazione tra la Petri ed ilsupposto datore di lavoro, la censura non si confronta con le statuizioni dellaCorte territoriale, la quale ha evidenziato che i testi escussi avevano confermatodi avere visto la Pietri all’interno dell’ufficio della [OSCURATO:PERSONA] diPecorelli Domenico ed ha ritenuto attendibili tali deposizioni, incompatibili con laversione dei fatti offerta dal Pecorelli (il quale aveva riferito di meri contatti conNumero registro generale 12531/2023Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 14651/2026Data pubblicazione 18/05/2026la Pietri, poi non sfociati in un accordo), già in sé poco credibile in quanto nonaveva giustificato la presenza della medesima nei locali aziendali in orariolavorativo e valorizzato il materiale pubblicitario nella disponibilità della Pietri,che lo aveva prodotto, contenete dati societari ritenuti presumibilmente appresidal datore di lavoro.In altri termini, vi è stato un accertamento del ricorrere in concreto dellasubordinazione sulla scorta di una pluralità di elementi sintomatici della naturadipendente del rapporto tra le parti, elementi valorizzati in chiave presuntiva dalgiudice di merito secondo un ragionamento inferenziale, non validamentecensurato dalla odierna parte ricorrente ed il cui esito non è più rivedibile inquesta sede in quanto sorretto da doppia conforme ex art. 360, comma4 c.p.c..

In particolare, con riferimento al ragionamento presuntivo, la criticaarticolata dalla odierna parte ricorrente non è formulata in conformità delleindicazioni di questa Corte in punto di denunzia di violazione e falsa applicazionedi norma di diritto riferita agli artt. 2727 e 2729 c.c. (v.

Cass. n. 3541/2020) inquanto le ragioni di doglianza si risolvono nella mera sollecitazione di unadiversa lettura delle emergenze di causa, sollecitando un sindacato estraneo alperimetro di controllo del giudice di legittimità.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile ilricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione ofalsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri,in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, cosìda realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in unnuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass.

S.U. 27dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).3.

Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedegli artt. 2094 cod. civ., 36 bis d.l. n. 223/2006, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3 cod. proc. civ.Nel rimarcare l’assenza di un rapporto di lavoro subordinato, sostienel’inapplicabilità dell’art 36 bis d.l. n. 223/2006, in quanto la fattispecie dedottaNumero registro generale 12531/2023Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 14651/2026in giudizio non riguarda l’ambito edilizio, né erano venute in rilievo una pluralitàData pubblicazione 18/05/2026di lavoratori, la recidiva dell’illecito, ragioni di pericolosità, né l’insalubrità deiluoghi.Evidenzia che l’art. 36 bis d.l. n. 223/2006 è stato superato dall’art. 14 deld.lgs. n. 81/2008, che vieta l’adozione del provvedimento interdittivo in caso didipendente unico, mentre nel caso di specie non risultano dipendenti.Aggiunge che la nota INL n. 856 del 19.4.2022 aveva circoscrittol’applicabilità della maxisanzione alle ipotesi in cui il rapporto lavorativocontestato avesse avuto i caratteri della subordinazione.4.

Il motivo deve essere respinto.L’art. 36 bis, comma 7, lett. a) del d.l. n. 223/2006, conv. con modificazioninella legge n. 248/2006, nel testo applicabile ratione temporis prevede: «7.All’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002 n. 12, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le seguentimodificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3.Ferma restandol’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l’impiego dilavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria èaltresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 perciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoroeffettivo.

L’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento deicontributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente nonpuò essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata dellaprestazione lavorativa accertata”».Il d.lgs. n. 81/2008 ha abrogato solo i commi 1 e 2 dell’art. 36 bis del d.l. n.223/2006, e il comma 7 non riguarda il lavoro irregolare nel settore edile,disciplinato dai commi da 3 a 6.La sentenza impugnata è dunque conforme alle disposizioni contenutedell’art. 36 bis, comma 7, lett. a) del d.l. n. 223/2006, nel testo vigente siaall’epoca delle violazioni che della notifica dell’ordinanza ingiunzione, e nonriguardante il lavoro irregolare nel settore edile.5.

Il ricorso va pertanto rigettato.Numero registro generale 12531/2023Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 14651/2026Data pubblicazione 18/05/20266.

Nessuna statuizione sulle spese va adottata nei confronti dell’IspettoratoTerritoriale del Lavoro di Parma-[OSCURATO:PERSONA], che è rimasto intimato.7.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, va datoricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2026.La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 12531/2023Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 14651/2026Data pubblicazione 18/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,- intimato–avverso la sentenza n. 834/2022 della Corte di Appello di Bologna, pubblicata indata 6.12.2022, N.R.G. 258/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.03.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12531/2023Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 14651/2026Data pubblicazione 18/05/20261. La Corte di Appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Pecorelli avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva respintol’opposizione dal medesimo proposta avverso l’ordinanza ingiunzione a luinotificata dall’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Parma-[OSCURATO:PERSONA], che aseguito di un accertamento ispettivo gli aveva contestato la violazione dell’art.39 d.l. n. 111/2008, dell’art. 4 bis d.lgs. n. 181/200, dell’art. 19, d.lgs. n.276/2003, dell’art. 36 bis d.l. n. 223/2006 in relazione alla posizione di BarbaraPietri, la quale aveva lavorato senza alcuna regolarizzazione dal dicembre 2014al 14.2.2015.2. La Corte territoriale, respinte le eccezioni preliminari del Pecorelliriguardanti il difetto di motivazione dell’ordinanza ingiunzione e la mancataaudizione della parte che ne aveva fatto richiesta, ha ritenuto adeguatamenteprovata nel giudizio di primo grado la sussistenza di un rapporto di lavorosubordinato tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] lo svolgimento di mansioni di tipo amministrativo in relazione al periododicembre 2013/febbraio 2014.3. Il giudice di appello ha considerato attendibili le dichiarazioni di BarbaraPietri, la cui richiesta di intervento aveva trovato riscontro sia nel materialepubblicitario prodotto dalla Pietri, contenente dati societari presumibilmenteappresi dal Pecorelli, sia nelle dichiarazioni degli altri testi escussi, ed ha rilevatol’incompatibilità di tali dichiarazioni con la versione dei fatti offerta dal Pecorelli,di per sé poco credibile in quanto che non aveva giustificato la presenza dellaPietri nei locali aziendali ed in orario lavorativo.4. Ha poi richiamato il principio secondo cui ai fini della configurabilità degliilleciti amministrativi contestati è sufficiente la sussistenza di un qualsivogliarapporto lavorativo tra i soggetti sanzionati ed i lavoratori irregolari ed haritenuto congrua la quantificazione operata dall’ITL.5. Ha infine ritenuto assorbito ogni altro aspetto della vertenza.6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria.Numero registro generale 12531/2023Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 14651/2026Data pubblicazione 18/05/20267. L’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Parma e [OSCURATO:PERSONA]- sede diReggio Emilia è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 6 d.lgs. n. 150/2011, nonché degli artt. 2697, 2729 e 2702 cod. civ. edegli artt. 113 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n.3 cod. proc. civ.Evidenzia che il carattere subordinato del rapporto di lavoro della Petri nonera mai stato allegato e provato, né era stato acclarato nei gradi di merito.Sostiene che non vi era stata alcuna interazione tra la Petri ed il suppostodatore di lavoro, atteso che la richiesta di intervento effettuata dalla lavoratriceera stata vaga (non aveva nemmeno indicato le mansioni svolte) ed eracomunque inidonea a comprovare la subordinazione; la conferma testimonialedi tale istanza era dunque irrilevante.Addebita alla Corte territoriale di non avere indicato alcuna modalitàoperativa della Pietri, nemmeno riferita dai testi escussi, e di avere attribuitorilevanza al materiale pubblicitario redatto dalla stessa Pietri e costituito da unasemplice stampa di presentazione della professionalità della medesima, privo divalenza probatoria e di pertinenza rispetto all’illecito amministrativa contestato.2. Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie il decisum.Dalla sentenza impugnata risulta che la Corte territoriale ha ritenutoadeguatamente provata nel giudizio di primo grado la sussistenza di un rapportodi lavoro subordinato tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di PecorelliDomenico per lo svolgimento di mansioni di tipo amministrativo in relazione alperiodo dicembre 2013/febbraio 2014.Nel prospettare che non vi era stata alcuna interazione tra la Petri ed ilsupposto datore di lavoro, la censura non si confronta con le statuizioni dellaCorte territoriale, la quale ha evidenziato che i testi escussi avevano confermatodi avere visto la Pietri all’interno dell’ufficio della [OSCURATO:PERSONA] diPecorelli Domenico ed ha ritenuto attendibili tali deposizioni, incompatibili con laversione dei fatti offerta dal Pecorelli (il quale aveva riferito di meri contatti conNumero registro generale 12531/2023Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 14651/2026Data pubblicazione 18/05/2026la Pietri, poi non sfociati in un accordo), già in sé poco credibile in quanto nonaveva giustificato la presenza della medesima nei locali aziendali in orariolavorativo e valorizzato il materiale pubblicitario nella disponibilità della Pietri,che lo aveva prodotto, contenete dati societari ritenuti presumibilmente appresidal datore di lavoro.In altri termini, vi è stato un accertamento del ricorrere in concreto dellasubordinazione sulla scorta di una pluralità di elementi sintomatici della naturadipendente del rapporto tra le parti, elementi valorizzati in chiave presuntiva dalgiudice di merito secondo un ragionamento inferenziale, non validamentecensurato dalla odierna parte ricorrente ed il cui esito non è più rivedibile inquesta sede in quanto sorretto da doppia conforme ex art. 360, comma4 c.p.c.. In particolare, con riferimento al ragionamento presuntivo, la criticaarticolata dalla odierna parte ricorrente non è formulata in conformità delleindicazioni di questa Corte in punto di denunzia di violazione e falsa applicazionedi norma di diritto riferita agli artt. 2727 e 2729 c.c. (v. Cass. n. 3541/2020) inquanto le ragioni di doglianza si risolvono nella mera sollecitazione di unadiversa lettura delle emergenze di causa, sollecitando un sindacato estraneo alperimetro di controllo del giudice di legittimità.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile ilricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione ofalsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri,in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, cosìda realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in unnuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).3. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedegli artt. 2094 cod. civ., 36 bis d.l. n. 223/2006, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3 cod. proc. civ.Nel rimarcare l’assenza di un rapporto di lavoro subordinato, sostienel’inapplicabilità dell’art 36 bis d.l. n. 223/2006, in quanto la fattispecie dedottaNumero registro generale 12531/2023Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 14651/2026in giudizio non riguarda l’ambito edilizio, né erano venute in rilievo una pluralitàData pubblicazione 18/05/2026di lavoratori, la recidiva dell’illecito, ragioni di pericolosità, né l’insalubrità deiluoghi.Evidenzia che l’art. 36 bis d.l. n. 223/2006 è stato superato dall’art. 14 deld.lgs. n. 81/2008, che vieta l’adozione del provvedimento interdittivo in caso didipendente unico, mentre nel caso di specie non risultano dipendenti.Aggiunge che la nota INL n. 856 del 19.4.2022 aveva circoscrittol’applicabilità della maxisanzione alle ipotesi in cui il rapporto lavorativocontestato avesse avuto i caratteri della subordinazione.4. Il motivo deve essere respinto.L’art. 36 bis, comma 7, lett. a) del d.l. n. 223/2006, conv. con modificazioninella legge n. 248/2006, nel testo applicabile ratione temporis prevede: «7.All’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002 n. 12, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le seguentimodificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3.Ferma restandol’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l’impiego dilavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria èaltresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 perciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoroeffettivo. L’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento deicontributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente nonpuò essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata dellaprestazione lavorativa accertata”».Il d.lgs. n. 81/2008 ha abrogato solo i commi 1 e 2 dell’art. 36 bis del d.l. n.223/2006, e il comma 7 non riguarda il lavoro irregolare nel settore edile,disciplinato dai commi da 3 a 6.La sentenza impugnata è dunque conforme alle disposizioni contenutedell’art. 36 bis, comma 7, lett. a) del d.l. n. 223/2006, nel testo vigente siaall’epoca delle violazioni che della notifica dell’ordinanza ingiunzione, e nonriguardante il lavoro irregolare nel settore edile.5. Il ricorso va pertanto rigettato.Numero registro generale 12531/2023Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 14651/2026Data pubblicazione 18/05/20266. Nessuna statuizione sulle spese va adottata nei confronti dell’IspettoratoTerritoriale del Lavoro di Parma-[OSCURATO:PERSONA], che è rimasto intimato.7. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, va datoricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2026.La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 12531/2023Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 14651/2026Data pubblicazione 18/05/2026
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