CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41055/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLOdi BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato, riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari, la sentenza del Tribunale di Brescia del 17 novembre 2015 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, che si ducle della mancata motivazione del rigetto del motivo di appello con il quale si invocava la riqualificazione del fatto come bancarotta semplice, è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha ben illustrato nella motivazione della sentenza qui impugnata le ragioni per le quali deve concludersi che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la società aveva operato fino a tutto il 2009, e ha desunto dalle modalità con le quali le scritture contabili sono state tenute sino al 2008 la consapevolezza da parte dell'imputato che le stesse non avrebbero consentito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e quindi il dolo generico della bancarotta fraudolenta documentale e, per il periodo successivo al 2008, stante la totale assenza di contabilità e la emissione di fatture per operazioni inesistenti, finanche il dolo specifico richiesto per le diverse ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale commessa mediante sottrazione, occultamento o falsificazione delle scritture, mentre il ricorrente mostra di non volersi confrontare con tali ragioni, cosicché il motivo di ricorso è inammissibile anche perché generico; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così