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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 13716/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/6/2022 della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza impugnata in questa sede, decidendo sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Salerno del 28 maggio 2021, ha parzialmente riformato la decisione confermando il giudizio di responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di ricettazione di supporti contraffatti e contenenti opere protette dal diritto di autore, sostituendo la pena detentiva inflitta con la corrispondente pena pecuniaria.

2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 157, comma 8 bis, e 161, comma 4, cod. proc. pen.; pur in presenza di domicilio dichiarato dall'imputato sin dal 7 luglio 2015 e, successivamente, nell'interrogatorio reso il 23 settembre 2015, in Salerno, via [OSCURATO:PERSONA] n. 124/L, il decreto di citazione in grado di appello era stato notificato con consegna di copia al difensore di fiducia, prima ai sensi dell'art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen. (pur in presenza di dichiarazione del difensore di rifiutare le notifiche dirette al proprio assistito) e successivamente ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senz'alcun tentativo effettuato presso il domicilio dichiarato.

Aggiungeva il ricorrente che analogo vizio aveva riguardato la notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado, essendo indicato un domicilio diverso da quello dichiarato in precedenza.

Quanto al merito del giudizio, lamentava la carenza della motivazione della sentenza impugnata sia in ordine al diniego del richiesto accertamento peritale sui beni sequestrati, sia in relazione alla dedotta riqualificazione giuridica del fatto nei termini previsti dall'art. 712 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. La nullità che il ricorrente eccepisce, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771 - 0; n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396 - 01), è «nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen.».

Dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo risulta che il difensore dell'imputato era presente all'udienza, celebrata dinanzi alla Corte d'appello su sua richiesta, e in quella sede nessuna eccezione fu sollevata in ordine alle modalità della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello eseguita nei confronti dell'imputato; pertanto, il rilievo della nullità, eccepita solo con il ricorso in sede di legittimità, è intempestivo dovendosi dunque ritenere sanata la nullità.

Del tutto irrituale, poiché neppure dedotta con l'atto di appello, la censura sollevata con riguardo alla pretesa nullità, derivante dalla medesima violazione, della citazione in primo grado.1.2.

Le ulteriori censure svolte con il motivo di ricorso sono all'evidenza del tutto generiche nella formulazione e comunque aspecifiche, sia con riguardo alla necessità della rinnovazione istruttoria motivatamente esclusa dalla Corte territoriale per l'evidenza della contraffazione dei supporti contenenti le opere protette, sia in relazione al profilo della diversa qualificazione giuridica (difettando in radice condizioni e elementi fattuali per ipotizzare un mero difetto di diligenza nella ricezione dei supporti che recavano segni inequivocabili - a partire dall'assenza del contrassegno Siae - circa la loro provenienza delittuosa).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/6/2022 della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza impugnata in questa sede, decidendo sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Salerno del 28 maggio 2021, ha parzialmente riformato la decisione confermando il giudizio di responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di ricettazione di supporti contraffatti e contenenti opere protette dal diritto di autore, sostituendo la pena detentiva inflitta con la corrispondente pena pecuniaria. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 157, comma 8 bis, e 161, comma 4, cod. proc. pen.; pur in presenza di domicilio dichiarato dall'imputato sin dal 7 luglio 2015 e, successivamente, nell'interrogatorio reso il 23 settembre 2015, in Salerno, via [OSCURATO:PERSONA] n. 124/L, il decreto di citazione in grado di appello era stato notificato con consegna di copia al difensore di fiducia, prima ai sensi dell'art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen. (pur in presenza di dichiarazione del difensore di rifiutare le notifiche dirette al proprio assistito) e successivamente ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senz'alcun tentativo effettuato presso il domicilio dichiarato. Aggiungeva il ricorrente che analogo vizio aveva riguardato la notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado, essendo indicato un domicilio diverso da quello dichiarato in precedenza. Quanto al merito del giudizio, lamentava la carenza della motivazione della sentenza impugnata sia in ordine al diniego del richiesto accertamento peritale sui beni sequestrati, sia in relazione alla dedotta riqualificazione giuridica del fatto nei termini previsti dall'art. 712 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. La nullità che il ricorrente eccepisce, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771 - 0; n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396 - 01), è «nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen.». Dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo risulta che il difensore dell'imputato era presente all'udienza, celebrata dinanzi alla Corte d'appello su sua richiesta, e in quella sede nessuna eccezione fu sollevata in ordine alle modalità della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello eseguita nei confronti dell'imputato; pertanto, il rilievo della nullità, eccepita solo con il ricorso in sede di legittimità, è intempestivo dovendosi dunque ritenere sanata la nullità. Del tutto irrituale, poiché neppure dedotta con l'atto di appello, la censura sollevata con riguardo alla pretesa nullità, derivante dalla medesima violazione, della citazione in primo grado.1.2. Le ulteriori censure svolte con il motivo di ricorso sono all'evidenza del tutto generiche nella formulazione e comunque aspecifiche, sia con riguardo alla necessità della rinnovazione istruttoria motivatamente esclusa dalla Corte territoriale per l'evidenza della contraffazione dei supporti contenenti le opere protette, sia in relazione al profilo della diversa qualificazione giuridica (difettando in radice condizioni e elementi fattuali per ipotizzare un mero difetto di diligenza nella ricezione dei supporti che recavano segni inequivocabili - a partire dall'assenza del contrassegno Siae - circa la loro provenienza delittuosa). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa
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