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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14733/2022

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mborso spese ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 24229/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42M49 I785S), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con elezione del domicilio digitale presso il suo indirizzo PEC; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55L09 C351G), rappresentato e c/5 difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di cassazione; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 1406/2017, pubblicata il 18 luglio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] j 1.- Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] agiva, davanti al Tribunale di Siracusa, contro [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fossero rimborsate le spese necessarie sostenute per la conservazione del pozzo trivellato di cui le parti erano comproprietarie, sito in Solarino, contrada Sallichesina, e in specie che fossero corrisposti il canone fisso relativo alla fornitura di energia elettrica nonché le spese necessarie relative alle tubazioni, all'impianto elettrico e alla conservazione della funzionalità del pozzo. [OSCURATO:PERSONA] resisteva alla domanda, chiedendone la reiezione.

Il Tribunale adito, con ordinanza del 28 febbraio 2013, rigettava la domanda e compensava integralmente tra le parti le spese di lite. 2.- Sul gravame proposto in via principale da [OSCURATO:PERSONA] e in via incidentale da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Catania, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'appello principale e quello incidentale, condannando l'appellante principale alla refusione delle spese del gravame.

A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava: a) che la somma anticipata dalla Barbagallo, oggetto della pretesa di rimborso, atteneva alla fornitura di energia elettrica in favore dell'impianto servente del pozzo in comproprietà; b) che non era, dunque, dovuto il rimborso, trattandosi di spesa inerente alla migliore fruizione del bene comune e non alla sua conservazione; c) che la nullità relativa della deposizione testimoniale assunta con il teste [OSCURATO:PERSONA], incapace a testimoniare, doveva ritenersi sanata per acquiescenza, ma nondimeno essa non era conducente e pertinente al fine di dimostrare la necessità delle spese funzionali alla conservazione del bene comune; d) che nessun elemento, neanche documentale, aveva comprovato l'esborso di somme destinate a tale scopo, né la prova di detta circostanza avrebbe potuto essere raggiunta con una consulenza tecnica d'ufficio, che si sarebbe rivelata meramente esplorativa e comunque non praticabile per l'intervenuto mutamento dello stato dei luoghi; e) che, in ordine all'interposto appello incidentale, la compensazione delle spese disposta nel giudizio di prime cure era congruamente motivata.3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.1110 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata non ha ritenuto compresi, tra le spese necessarie per la conservazione della cosa comune, i costi fissi relativi al contratto di fornitura di energia elettrica in favore dell'impianto che serve il pozzo trivellato in comproprietà tra le parti.

Sul punto, la parte istante deduce che il pagamento del canone fisso, collegato alla sussistenza del contratto di somministrazione di energia elettrica, sarebbe indipendente dal consumo energetico e sarebbe diretto a garantire la funzionalità propria della trivella. 1.1.- Il motivo è fondato.

Infatti, sul punto, la sentenza impugnata si è limitata ad escludere apoditticamente che le spese relative al canone fisso del contratto di fornitura dell'energia elettrica siano qualificabili come spese conservative, in quanto occorrenti per la (migliore) fruizione della cosa comune e non già indispensabili per il mantenimento della sua integrità.

Non ha però dato conto delle ragioni in concreto che inducono ad avallare tale ricostruzione.

La Corte di merito ha ancora impropriamente richiamato, a supporto del riferito assunto, un precedente di questa Corte che non si attaglia alla fattispecie, avendo tale precedente attinenza alla diversa domanda di rimborso delle spese derivanti dalla prestazione di un servizio condominiale di fornitura di acqua potabile a vantaggio di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva e alla conseguente ripartizione interna del consumo unitario dell'intero complesso, come fatturato dall'ente erogatore, sulla base dei contatori di sottrazione installati nelle singole porzioni ovvero dei rispettivi valori millesimali (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10864 del 25/05/2016).

Conseguentemente la sentenza è incorsa nel vizio di falsa applicazione dell'art. 1110 c.c., nella parte in cui non ha fornito elementi utili a stabilire se gli esborsi relativi al canone fisso dell'utenza di energia elettrica, cui è allacciato il pozzo trivellato comune, siano necessari per custodire e mantenere la cosa comune, in modo che duri a lungo senza deteriorarsi, ovvero se tali spese riguardino le utilità che la cosa comune può offrire (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 253 del 08/01/2013; Sez. 2, Sentenza n. 11747 del 01/08/2003).

Non è stato, in proposito, chiarito se il funzionamento del motore elettrico di tale pozzo sia condizione indispensabile per impedire il suo deterioramento, né se il prelievo d'acqua dal pozzo medesimo possa avvenire in via manuale anche senza avvalersi del motore.

Nei termini anzidetti la Corte di merito avrebbe dovuto specificare se l'attivazione dell'uso del pozzo alimentato elettricamente costituisca o meno condizione indefettibile perché il pozzo mantenga la sua capacità di fornire l'utilità sua propria, secondo la destinazione impressale, individuando le conseguenze sul suo funzionamento allorché resti disattivato per mancanza di corrente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12568 del 27/08/2002).

Alle predette condizioni, ove la parte fissa del canone dovuto per la somministrazione di energia elettrica, inerente al pozzo trivellato comune, come tale non afferente ai consumi in concreto, attenga alla conservazione anziché al godimento del bene, il partecipante alla comunione ordinaria avrà diritto al rimborso della spesa anticipata, qualora sia provata la trascuranza degli altri compartecipi, all'esito di precedente interpello o quantomeno di preventivo avvertimento, nonché la necessità di provvedere al pagamento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 33158 del 16/12/2019; Sez. 2, Sentenza n. 20652 del 09/09/2013).2.- Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto non conducente e non pertinente, ai fini della decisione della causa, la testimonianza resa nel giudizio di prime cure da [OSCURATO:PERSONA], senza che in sede di appello incidentale la controparte avesse sollevato una simile doglianza.

In particolare, ad avviso della ricorrente, la Corte di merito, nel disporre la sanatoria della nullità relativa, afferente all'incapacità a deporre del teste escusso ai sensi dell'art. 246 c.p.c. - non avendo la parte avversa, che aveva sollevato l'eccezione, provveduto a riproporla all'esito della deposizione assunta, né in sede di precisazione delle conclusioni -, non avrebbe potuto vagliare la sua utilità per la decisione, in difetto di un espresso motivo di gravame incidentale articolato dalla parte interessata. 3.- Attraverso il terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., con riferimento alla motivazione apparente del mancato raggiungimento della prova sull'indispensabilità delle opere per il funzionamento della cosa, nonostante la copiosa documentazione prodotta in giudizio.

In ordine a questo mezzo, la parte istante obietta che la pronuncia impugnata avrebbe trascurato di valutare analiticamente i riscontri documentali volti a descrivere puntualmente gli interventi effettuati, l'autore e la data di tali interventi, gli importi corrisposti. 4.- Il quarto motivo afferisce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., alla nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 191 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., nella parte in cui la consulenza tecnica d'ufficio richiesta per accertare la necessità delle spese funzionali alla conservazione del bene comune non è stata disposta alla stregua della sua asserita natura esplorativa.Con riferimento a tale mezzo, la ricorrente sostiene che il giudice di secondo grado avrebbe acriticamente qualificato il mezzo istruttorio come esplorativo, nonostante le prove documentali e testimoniali offerte in giudizio. 5.- Mediante il quinto motivo la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per error in procedendo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per avere la Corte di merito omesso di pronunciarsi sulle domande proposte in via subordinata con l'appello principale, in violazione dell'art. 112 c.p.c.

In specie, il Giudice d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame volto ad ottenere l'addebito - a carico della controparte o, in subordine, a carico di entrambe le parti in eguale misura - del compenso liquidato al consulente d'ufficio nel giudizio di prime cure. 6.- Con il sesto motivo la ricorrente adduce la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., per difetto di compensazione delle spese di lite, benché la questione dedotta in giudizio fosse nuova.

In merito, la parte istante osserva che, a fronte della compensazione integrale delle spese del giudizio di primo grado per le rilevate difficoltà interpretative dell'art. 1110 c.c., il giudice del gravame avrebbe dovuto disporre la compensazione anche delle spese dell'appello per l'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico. 7.- Rispetto a tali motivi, tutti afferenti ad aspetti processuali della vertenza, è prioritario l'esame del terzo motivo, riguardante l'utilità per la decisione della prova precostituita acquisita in giudizio. 7.1.- La censura è fondata.

Infatti, ricorre una motivazione meramente apparente a supporto della valutazione della Corte territoriale sulla ritenuta insufficienza della documentazione prodotta - consistente in appunti riassuntivi di spese, fatture e ricevute di provenienza unilaterale - a comprovare la necessità delle ulteriori spese funzionali alla conservazione del bene comune.

Con riguardo a tale profilo, la sentenza impugnata ha affermato che l'appellante avrebbe dovuto dimostrare che le opere realizzate e attestate dai documenti contabili fossero indispensabili per il funzionamento della cosa comune, conclusione ritenuta perentoriamente non desumibile dal corredo documentale in atti, né dalla prova orale raccolta, né dall'espletamento di un'eventuale consulenza tecnica d'ufficio.

Siffatta esclusione è stata sostenuta in termini meramente assertivi, senza fornire puntuali ragioni atte a suffragarla.

Analogamente, in un passo successivo, la sentenza impugnata ha citato, a titolo esemplificativo, una tipologia di spese che sarebbero state ipoteticamente necessarie per la conservazione del pozzo, ossia quelle attinenti alla sostituzione di parti inservibili delle tubazioni indispensabili per la sua utilizzazione, di cui la parte tuttavia non avrebbe dato prova.

E ciò perché l'attestazione di determinate spese sostenute non avrebbe comprovato automaticamente la loro attinenza ad aspetti conservativi del pozzo.

Anche questo rilievo non è affatto confortato da un minimo di argomentazioni analitiche, atte a specificare le causali delle spese documentate.

Alla stregua di questi rilievi, la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente, in quanto, pur se graficamente esistente, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020; Sez.

L, Sentenza n. 20921 del 05/08/2019; Sez. 6-5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017). 8.- Gli altri motivi di ricorso sono assorbiti, in quanto le relative doglianze sono dirette contro statuizioni che, per il loro carattere accessorio, sono destinate ad essere travolte dall'annullamento che viene disposto in ordine ai motivi accolti. 9.- In ragione delle considerazioni che precedono, devono trovare accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, il primo e il terzo motivo, con assorbimento dei restanti motivi.

All'esito, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa deve essere rinviata alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, che dovrà uniformarsi all'enunciato principio di diritto, tenendo conto dei rilievi svolti, e dovrà regolare anche le spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo e il terzo motivo, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mborso spese ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 24229/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42M49 I785S), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con elezione del domicilio digitale presso il suo indirizzo PEC; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55L09 C351G), rappresentato e c/5 difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di cassazione; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 1406/2017, pubblicata il 18 luglio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] j 1.- Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] agiva, davanti al Tribunale di Siracusa, contro [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fossero rimborsate le spese necessarie sostenute per la conservazione del pozzo trivellato di cui le parti erano comproprietarie, sito in Solarino, contrada Sallichesina, e in specie che fossero corrisposti il canone fisso relativo alla fornitura di energia elettrica nonché le spese necessarie relative alle tubazioni, all'impianto elettrico e alla conservazione della funzionalità del pozzo. [OSCURATO:PERSONA] resisteva alla domanda, chiedendone la reiezione. Il Tribunale adito, con ordinanza del 28 febbraio 2013, rigettava la domanda e compensava integralmente tra le parti le spese di lite. 2.- Sul gravame proposto in via principale da [OSCURATO:PERSONA] e in via incidentale da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Catania, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'appello principale e quello incidentale, condannando l'appellante principale alla refusione delle spese del gravame. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava: a) che la somma anticipata dalla Barbagallo, oggetto della pretesa di rimborso, atteneva alla fornitura di energia elettrica in favore dell'impianto servente del pozzo in comproprietà; b) che non era, dunque, dovuto il rimborso, trattandosi di spesa inerente alla migliore fruizione del bene comune e non alla sua conservazione; c) che la nullità relativa della deposizione testimoniale assunta con il teste [OSCURATO:PERSONA], incapace a testimoniare, doveva ritenersi sanata per acquiescenza, ma nondimeno essa non era conducente e pertinente al fine di dimostrare la necessità delle spese funzionali alla conservazione del bene comune; d) che nessun elemento, neanche documentale, aveva comprovato l'esborso di somme destinate a tale scopo, né la prova di detta circostanza avrebbe potuto essere raggiunta con una consulenza tecnica d'ufficio, che si sarebbe rivelata meramente esplorativa e comunque non praticabile per l'intervenuto mutamento dello stato dei luoghi; e) che, in ordine all'interposto appello incidentale, la compensazione delle spese disposta nel giudizio di prime cure era congruamente motivata.3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.1110 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata non ha ritenuto compresi, tra le spese necessarie per la conservazione della cosa comune, i costi fissi relativi al contratto di fornitura di energia elettrica in favore dell'impianto che serve il pozzo trivellato in comproprietà tra le parti. Sul punto, la parte istante deduce che il pagamento del canone fisso, collegato alla sussistenza del contratto di somministrazione di energia elettrica, sarebbe indipendente dal consumo energetico e sarebbe diretto a garantire la funzionalità propria della trivella. 1.1.- Il motivo è fondato. Infatti, sul punto, la sentenza impugnata si è limitata ad escludere apoditticamente che le spese relative al canone fisso del contratto di fornitura dell'energia elettrica siano qualificabili come spese conservative, in quanto occorrenti per la (migliore) fruizione della cosa comune e non già indispensabili per il mantenimento della sua integrità. Non ha però dato conto delle ragioni in concreto che inducono ad avallare tale ricostruzione. La Corte di merito ha ancora impropriamente richiamato, a supporto del riferito assunto, un precedente di questa Corte che non si attaglia alla fattispecie, avendo tale precedente attinenza alla diversa domanda di rimborso delle spese derivanti dalla prestazione di un servizio condominiale di fornitura di acqua potabile a vantaggio di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva e alla conseguente ripartizione interna del consumo unitario dell'intero complesso, come fatturato dall'ente erogatore, sulla base dei contatori di sottrazione installati nelle singole porzioni ovvero dei rispettivi valori millesimali (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10864 del 25/05/2016). Conseguentemente la sentenza è incorsa nel vizio di falsa applicazione dell'art. 1110 c.c., nella parte in cui non ha fornito elementi utili a stabilire se gli esborsi relativi al canone fisso dell'utenza di energia elettrica, cui è allacciato il pozzo trivellato comune, siano necessari per custodire e mantenere la cosa comune, in modo che duri a lungo senza deteriorarsi, ovvero se tali spese riguardino le utilità che la cosa comune può offrire (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 253 del 08/01/2013; Sez. 2, Sentenza n. 11747 del 01/08/2003). Non è stato, in proposito, chiarito se il funzionamento del motore elettrico di tale pozzo sia condizione indispensabile per impedire il suo deterioramento, né se il prelievo d'acqua dal pozzo medesimo possa avvenire in via manuale anche senza avvalersi del motore. Nei termini anzidetti la Corte di merito avrebbe dovuto specificare se l'attivazione dell'uso del pozzo alimentato elettricamente costituisca o meno condizione indefettibile perché il pozzo mantenga la sua capacità di fornire l'utilità sua propria, secondo la destinazione impressale, individuando le conseguenze sul suo funzionamento allorché resti disattivato per mancanza di corrente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12568 del 27/08/2002). Alle predette condizioni, ove la parte fissa del canone dovuto per la somministrazione di energia elettrica, inerente al pozzo trivellato comune, come tale non afferente ai consumi in concreto, attenga alla conservazione anziché al godimento del bene, il partecipante alla comunione ordinaria avrà diritto al rimborso della spesa anticipata, qualora sia provata la trascuranza degli altri compartecipi, all'esito di precedente interpello o quantomeno di preventivo avvertimento, nonché la necessità di provvedere al pagamento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 33158 del 16/12/2019; Sez. 2, Sentenza n. 20652 del 09/09/2013).2.- Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto non conducente e non pertinente, ai fini della decisione della causa, la testimonianza resa nel giudizio di prime cure da [OSCURATO:PERSONA], senza che in sede di appello incidentale la controparte avesse sollevato una simile doglianza. In particolare, ad avviso della ricorrente, la Corte di merito, nel disporre la sanatoria della nullità relativa, afferente all'incapacità a deporre del teste escusso ai sensi dell'art. 246 c.p.c. - non avendo la parte avversa, che aveva sollevato l'eccezione, provveduto a riproporla all'esito della deposizione assunta, né in sede di precisazione delle conclusioni -, non avrebbe potuto vagliare la sua utilità per la decisione, in difetto di un espresso motivo di gravame incidentale articolato dalla parte interessata. 3.- Attraverso il terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., con riferimento alla motivazione apparente del mancato raggiungimento della prova sull'indispensabilità delle opere per il funzionamento della cosa, nonostante la copiosa documentazione prodotta in giudizio. In ordine a questo mezzo, la parte istante obietta che la pronuncia impugnata avrebbe trascurato di valutare analiticamente i riscontri documentali volti a descrivere puntualmente gli interventi effettuati, l'autore e la data di tali interventi, gli importi corrisposti. 4.- Il quarto motivo afferisce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., alla nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 191 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., nella parte in cui la consulenza tecnica d'ufficio richiesta per accertare la necessità delle spese funzionali alla conservazione del bene comune non è stata disposta alla stregua della sua asserita natura esplorativa.Con riferimento a tale mezzo, la ricorrente sostiene che il giudice di secondo grado avrebbe acriticamente qualificato il mezzo istruttorio come esplorativo, nonostante le prove documentali e testimoniali offerte in giudizio. 5.- Mediante il quinto motivo la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per error in procedendo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per avere la Corte di merito omesso di pronunciarsi sulle domande proposte in via subordinata con l'appello principale, in violazione dell'art. 112 c.p.c. In specie, il Giudice d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame volto ad ottenere l'addebito - a carico della controparte o, in subordine, a carico di entrambe le parti in eguale misura - del compenso liquidato al consulente d'ufficio nel giudizio di prime cure. 6.- Con il sesto motivo la ricorrente adduce la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., per difetto di compensazione delle spese di lite, benché la questione dedotta in giudizio fosse nuova. In merito, la parte istante osserva che, a fronte della compensazione integrale delle spese del giudizio di primo grado per le rilevate difficoltà interpretative dell'art. 1110 c.c., il giudice del gravame avrebbe dovuto disporre la compensazione anche delle spese dell'appello per l'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico. 7.- Rispetto a tali motivi, tutti afferenti ad aspetti processuali della vertenza, è prioritario l'esame del terzo motivo, riguardante l'utilità per la decisione della prova precostituita acquisita in giudizio. 7.1.- La censura è fondata. Infatti, ricorre una motivazione meramente apparente a supporto della valutazione della Corte territoriale sulla ritenuta insufficienza della documentazione prodotta - consistente in appunti riassuntivi di spese, fatture e ricevute di provenienza unilaterale - a comprovare la necessità delle ulteriori spese funzionali alla conservazione del bene comune. Con riguardo a tale profilo, la sentenza impugnata ha affermato che l'appellante avrebbe dovuto dimostrare che le opere realizzate e attestate dai documenti contabili fossero indispensabili per il funzionamento della cosa comune, conclusione ritenuta perentoriamente non desumibile dal corredo documentale in atti, né dalla prova orale raccolta, né dall'espletamento di un'eventuale consulenza tecnica d'ufficio. Siffatta esclusione è stata sostenuta in termini meramente assertivi, senza fornire puntuali ragioni atte a suffragarla. Analogamente, in un passo successivo, la sentenza impugnata ha citato, a titolo esemplificativo, una tipologia di spese che sarebbero state ipoteticamente necessarie per la conservazione del pozzo, ossia quelle attinenti alla sostituzione di parti inservibili delle tubazioni indispensabili per la sua utilizzazione, di cui la parte tuttavia non avrebbe dato prova. E ciò perché l'attestazione di determinate spese sostenute non avrebbe comprovato automaticamente la loro attinenza ad aspetti conservativi del pozzo. Anche questo rilievo non è affatto confortato da un minimo di argomentazioni analitiche, atte a specificare le causali delle spese documentate. Alla stregua di questi rilievi, la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente, in quanto, pur se graficamente esistente, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020; Sez. L, Sentenza n. 20921 del 05/08/2019; Sez. 6-5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017). 8.- Gli altri motivi di ricorso sono assorbiti, in quanto le relative doglianze sono dirette contro statuizioni che, per il loro carattere accessorio, sono destinate ad essere travolte dall'annullamento che viene disposto in ordine ai motivi accolti. 9.- In ragione delle considerazioni che precedono, devono trovare accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, il primo e il terzo motivo, con assorbimento dei restanti motivi. All'esito, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa deve essere rinviata alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, che dovrà uniformarsi all'enunciato principio di diritto, tenendo conto dei rilievi svolti, e dovrà regolare anche le spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo e il terzo motivo, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimit
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