CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26156/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato aGrumo Appula il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del25/09/2023 della Corte di A ppello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che il procedimento in parola viene trattato con il rito “de plano” [OSCURATO:PERSONA] FATTOe [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] , a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 25/09/2023con cui la Corte di appello di Bari ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 2 , mesi 8 di reclusioneed euro 2.8 00,00 di multa in relazione a i reati di cui al capo di imputazione. 2. Il ricorrente lamenta, con l’unicodi impugnazione, violazione degli artt. 12 9 e 546 cod. proc. pen.nonché carenza della motivazione in ordine alla insussistenza dei presupposti richiesti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Questa Corte di cassazioneha avuto più volte modo di rilevare che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo qualoravengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato, motivi non riscontrabilinel caso di specie. Nel concordato in appello , infatti, le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato -salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 –01). 4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13 maggio2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga