CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 18290/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catania, per quanto qui interessa, ha confermato l'ordinanza del GIP dello stesso Tribunale con cui è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- scari, in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 (capo A) e art. 10 legge n. 497/74 (capo B), meglio specificati nei capi di imputazione provvisori. 2. Ricorre il Triscari, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, per mancanza di autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano la misura disposta. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. Va premesso che la Corte Suprema è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguardano la rico- struzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circo- stanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178). In altra pronuncia, che pure si condivide, si è sottolineato che, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legit- timità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adegua- tamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475); Spetta dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno in- dotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, control- lando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'ap- prezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedi- mento impugnato. Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giu- ridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato. Questa Corte di legittimità, ancora di recente ha peraltro ribadito come la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevo- lezza finale (sez. 5 n. 36079 del 5.6.2012, Fracassi, Rv. 253511). Al fine dell'adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare «un giudizio di "qualificata probabilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati se- condo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, comma ibis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concor- danza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del 15.3.2013, Ruga, rv. 256731; sez. 6 n. 7793 del 5.2.2013, Rossi, rv. 255053; sez. 4 n. 18589 del 14.2.2013, Superbo, rv. 255928). Se questi sono i canoni ermeneutici cui questa Corte di legittimità è anco- rata, va rilevato che nel caso all'odierno esame non risulta essersi verificata né violazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.3. Le censure in punto di gravi indizi di colpevolezza sono prive di pregio, visto che il ricorrente non articola in maniera specifica le ragioni per cui il Tribunale non avrebbe compiuto una autonoma valutazione al riguardo, a fronte di un'ordi- nanza il cui percorso argomentativo appare, invece, significativo del contrario, stante la puntuale valutazione della situazione indiziaria e processuale del preve- nuto, tanto da conseguirne, fra l'altro, l'annullamento del provvedimento genetico del GIP in relazione al reato provvisoriamente contestato al capo C) (ricettazione della pistola), stante l'assenza di domanda cautelare su tale capo da parte del PM. Per il resto, il Tribunale ha motivatamente ritenuto la ragionevole destina- zione a terzi dei circa 1,650 Kg. di marijuana trovati nella disponibilità del Triscari, con particolare riguardo ai 150 grammi di infiorescenza del tipo marijuana trovati (all'interno di una cassetta di colore rosso) nella sua stanza e agli ulteriori 1,500 Kg. trovati all'interno del garage di sua pertinenza, stesi ad essiccare su dei fili di rame. Quanto al delitto di cui al capo B), è stato legittimamente evidenziato che l'arma trovata nel comodino dell'indagato (pistola cal. 22 con caricatore inserito e colpo in canna, oggetto di furto/smarrimento denunciato dal proprietario [OSCURATO:PERSONA]) non era stata denunciata all'autorità di P.S. ed era funzionante e pronta all'uso. 4. Per quanto attiene alle esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione cri- minosa è stato ritenuto - non illogicamente - concreto e attuale, alla luce delle modalità delle condotte contestate, disvelanti l'inserimento dell'indagato in circuiti criminali che gli hanno consentito sia di procurarsi l'arma di provenienza furtiva, sia avvalersi di canali idonei a collocare sul mercato la significativa quantità di marijuana detenuta. Anche l'adeguatezza della misura carceraria applicata è stata argomentata con considerazioni non manifestamente illogiche, come tali incensurabili in cassa- zione, quali la gravità in concreto della condotta (desunta dal quantitativo e dal grado di purezza della droga detenuta, dalla provenienza furtiva dell'arma dete- nuta, dal suo essere già carica e dotata di ulteriori munizioni idonee al carica- mento) e i precedenti penali a carico, anche recenti e specifici, che hanno indotto il Tribunale a formulare una prognosi altamente negativa nei riguardi del preve- nuto, ritenendo che lo stesso non avrebbe rispettato neppure le prescrizioni mi- nime connesse agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 5. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Vanno disposti, infine, a cura della Cancelleria, gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di