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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2023

Cassazione n. 24107/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Aguanno avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; considerato che l'astensione comunicata dal difensore per l'udienza odierna, non rileva nel caso a fronte del rito, non partecipato, di definizione del presente giudizio; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riguardo alla non applicabilità alla specie del disposto di cui all'art 131 bis cp fecendo leva, tra l'altro, sulla arbitrarietà della :condotta contestata, coerente sintomo di una intensità del dolo non compatibile con la causa di non punibilità rivendicata dalla difesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21/4/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Aguanno avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; considerato che l'astensione comunicata dal difensore per l'udienza odierna, non rileva nel caso a fronte del rito, non partecipato, di definizione del presente giudizio; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riguardo alla non applicabilità alla specie del disposto di cui all'art 131 bis cp fecendo leva, tra l'altro, sulla arbitrarietà della :condotta contestata, coerente sintomo di una intensità del dolo non compatibile con la causa di non punibilità rivendicata dalla difesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/4/2023