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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 13979/2022

Testo disponibile della fonte

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____________ ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 21985 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo amministrato- re e legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]- leo rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61H22 A662U) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’amministratore delegato, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67C11 H501P) -resistente- avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma emessa in data 16 giugno 2021 nel procedimento civile iscritto al n. 53848/2020 del R.G.; sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ri- corso; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 21985/2021 Numero sezionale 3910/2022 udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio Numero di raccolta generale 13979/2022Data pubblicazione 03/05/2022 del 12 aprile 2022 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto op- posizione ad un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Roma in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sol- levando, tra l’altro, eccezione pregiudiziale di incompetenza del giudice adito, in favore del Tribunale di Bari.

L’istruttore, all’udienza di prima comparizione, in data 16 giu- gno 2021, ritenuto che «l’eccezione di incompetenza per terri- torio sollevata dall’opponente non appare, alla luce del forum destinatae solutionis, fondata», ha concesso alle parti i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando ad udienza suc- cessiva. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propone istanza di regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con memoria difensiva.

Ragioni della decisione

1. L’istanza di regolamento di competenza è inammissibile.

In base alla giurisprudenza di questa Corte (che il ricorso non offre motivi sufficienti a rivedere) «anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il prov- vedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la pro- pria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio in- nanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto concla- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 21985/2021 mando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed in- Numero sezionale 3910/2022Numero di raccolta generale 13979/2022 controvertibilità, l’idoneità della propria determinazione a ri- Data pubblicazione 03/05/2022 solvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione» (cfr. Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 20449 del 29/09/2014, Rv. 631956 – 01; conf.: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21561 del 22/10/2015, Rv. 637566 – 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20608 del 12/10/2016, Rv. 641564 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1615 del 20/01/2017, Rv. 642736 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14223 del 07/06/2017, Rv. 644625 – 01; Sez. 6 - L, Ordi- nanza n. 3150 del 08/02/2018, Rv. 646760 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11742 del 05/05/2021, Rv. 661277 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37160 del 29/11/2021, Rv. 663131 - 01).

L’ordinanza impugnata risulta invece, nella specie, pronunzia- ta dall’istruttore senza alcuna rimessione della causa in deci- sione, senza previo invito alle parti a precisare le rispettive in- tegrali conclusioni anche di merito e senza che il giudice abbia inequivocabilmente espresso l’intenzione di risolvere definiti- vamente, davanti a sé, con la propria determinazione, la que- stione di competenza sollevata dell’opponente.

La predetta ordinanza ha in realtà ad oggetto esclusivamente l’assegnazione dei termini per le integrazioni asseverative ed istruttorie, ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c., con rimes- sione delle parti ad una successiva udienza, per la valutazione delle stesse, senza espressa decisione della indicata questione di competenza (che risulta presa in esame in via incidentale e sommaria, al solo fine di valutare le sue probabilità di futuro accoglimento).

Essa non può quindi in alcun modo qualificarsi come provve- dimento decisorio definitivo in ordine alla competenza o conti- nenza, e non è pertanto suscettibile di impugnazione con istanza di regolamento di competenza.

2. L’istanza di regolamento di competenza è dichiarata inam- missibile.

F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 21985/2021 Per le spese del procedimento di regolamento di competenza Numero sezionale 3910/2022Numero di raccolta generale 13979/2022 si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come Data pubblicazione 03/05/2022 in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di com- petenza; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del procedimento di regolamento di competenza in favore del resistente, liquidandole in complessivi € 2.200,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versa- mento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 12 aprile 2022.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 21985 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo amministrato- re e legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]- leo rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61H22 A662U) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’amministratore delegato, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67C11 H501P) -resistente- avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma emessa in data 16 giugno 2021 nel procedimento civile iscritto al n. 53848/2020 del R.G.; sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ri- corso; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 21985/2021 Numero sezionale 3910/2022 udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio Numero di raccolta generale 13979/2022Data pubblicazione 03/05/2022 del 12 aprile 2022 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto op- posizione ad un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Roma in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sol- levando, tra l’altro, eccezione pregiudiziale di incompetenza del giudice adito, in favore del Tribunale di Bari. L’istruttore, all’udienza di prima comparizione, in data 16 giu- gno 2021, ritenuto che «l’eccezione di incompetenza per terri- torio sollevata dall’opponente non appare, alla luce del forum destinatae solutionis, fondata», ha concesso alle parti i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando ad udienza suc- cessiva. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propone istanza di regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con memoria difensiva. Ragioni della decisione 1. L’istanza di regolamento di competenza è inammissibile. In base alla giurisprudenza di questa Corte (che il ricorso non offre motivi sufficienti a rivedere) «anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il prov- vedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la pro- pria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio in- nanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto concla- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 21985/2021 mando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed in- Numero sezionale 3910/2022Numero di raccolta generale 13979/2022 controvertibilità, l’idoneità della propria determinazione a ri- Data pubblicazione 03/05/2022 solvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione» (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 20449 del 29/09/2014, Rv. 631956 – 01; conf.: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21561 del 22/10/2015, Rv. 637566 – 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20608 del 12/10/2016, Rv. 641564 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1615 del 20/01/2017, Rv. 642736 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14223 del 07/06/2017, Rv. 644625 – 01; Sez. 6 - L, Ordi- nanza n. 3150 del 08/02/2018, Rv. 646760 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11742 del 05/05/2021, Rv. 661277 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37160 del 29/11/2021, Rv. 663131 - 01). L’ordinanza impugnata risulta invece, nella specie, pronunzia- ta dall’istruttore senza alcuna rimessione della causa in deci- sione, senza previo invito alle parti a precisare le rispettive in- tegrali conclusioni anche di merito e senza che il giudice abbia inequivocabilmente espresso l’intenzione di risolvere definiti- vamente, davanti a sé, con la propria determinazione, la que- stione di competenza sollevata dell’opponente. La predetta ordinanza ha in realtà ad oggetto esclusivamente l’assegnazione dei termini per le integrazioni asseverative ed istruttorie, ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c., con rimes- sione delle parti ad una successiva udienza, per la valutazione delle stesse, senza espressa decisione della indicata questione di competenza (che risulta presa in esame in via incidentale e sommaria, al solo fine di valutare le sue probabilità di futuro accoglimento). Essa non può quindi in alcun modo qualificarsi come provve- dimento decisorio definitivo in ordine alla competenza o conti- nenza, e non è pertanto suscettibile di impugnazione con istanza di regolamento di competenza. 2. L’istanza di regolamento di competenza è dichiarata inam- missibile. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di com- petenza; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del procedimento di regolamento di competenza in favore del resistente, liquidandole in complessivi € 2.200,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versa- mento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 12 aprile 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O
Sentenza Cassazione n. 13979/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris