CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13341/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 14549/2021 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - Oggetto: impugnazione di estratto di ruolo Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna n. 2631/19/20 depositata in data 17 / 11 /20 20; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 23/04/202 4 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - l a società contribuente impugnava un estratto di ruolo relativo a svariate cartelle di pagamento aventi ad oggetto iva e Irap per gli anni dal 2006 al 2016; - il giudice di primo grado , per quanto qui interessa , rigettava il ricorso; - appellava la società ; - con la pronuncia qui gravata di ricorso il giudice dell'appello ha confermato la decisione di primo grado; - ricorre [OSCURATO:SOCIETA]. c on atto affidato a due motiv i di ricorsoillustrati da memoria; - l ' A genzia delle entrate resiste con controricorso ; Considerato che: - d’ufficio va rilevato che l’art.3 bis d. L. n.146/2021, precisato in sede di conversione della l. n.215/21, novellando l’art.12 del d.P.R. n.602/73, ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis il quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile - anche unitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non legittimamente notificate- se non a determinate, specifiche, condizioni. La menzionata previsione di legge recita: «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80 comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art.1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze18 gennaio 2008 n.40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»; - questa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022, ha fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartella di pagamento, trattandosi di azione di accertamento negativo circa la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il proc esso tributario ha natura di impugnazione -merito e il ruolo non ha una sua autonoma materialità; - è conseguentemente presente l’interesse ad agire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come ad es. un pignoramento in corso o un’intimazione al pagamento, di cui non vi è evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso originario della società contribuente rilevabile ex officio; - in conclusione, pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata dev’essere cassata senza rinvio ex art. 382 c. 3 c.p.c. e il ricorso introduttivo del contribuente dichiarato inammissibile perché la causa non poteva essere proposta; - poiché il ricorso introduttivo del giudizio è stato proposto prima della pronuncia a Sezioni Unite cui sopra si è fatto riferimento, le spese di lite vanno compensate tra le parti; p.q.m. pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile l’originario ricorso della società contribuente; cassa senza rinvio la sentenza impugnata ex art. 382 c. 3 c.p.c.; compensa tra le parti le spese dell’intero giu