CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 agosto 1980
Cassazione n. 27030/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/08/1980 avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];42015/25 Ritenuto che il primo motivo è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di primo grado e confermata in appello, in merito all'accertamento delle condotte di reato, che rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Torino, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato, avuto riguardo alla completezza e alla logicità della decisione confermativa della colpevolezza del ricorrente circa la mancata riconsegna dell'auto; ritenuto che analoga genericità caratterizza le censure articolate nel secondo motivo in tema di aumento di pena per continuazione, essendo evidente che si è trattato di un mero refuso, atteso che l'aumento era stato disposto nel giudizio di primo grado unicamente per la recidiva ed è stato poi eliminato in sede di riforma nel giudizio di appello; Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M