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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 dicembre 2022

Cassazione n. 09393/2023

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12951/17 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Gorizia n. 22. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. - controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

EMILIA-ROMAGNA n. 3080/2016, depositata in data 16 novembre 2016.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 dicembre 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, Din.

Rimb.

IRPEFconvertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA].

Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Contro il rifiuto tacito relativo all’istanza di rimborso per l’ I RPEF, relativo all’anno 2006 ( per € 9.190,82) opposto dall' A genzia delle Entrate di Forlì – Cesena, ricorreva , dinanzi alla C.t.p. di Forlì, [OSCURATO:PERSONA] (ex dipendente della [OSCURATO:PERSONA]) sostenendoche il sostituto d'imposta, F ondo di previdenza complementare del personale della [OSCURATO:PERSONA] i taliana , in sede di liquidazione del capitale una tantum spettante in ragione dell'avvenuta liquidazione del fondo, aveva operato una erronea trattenuta; il contribuente sosteneva che, pur applicando si la prevista aliquota interna, non si era tenuto conto , nella determinazione della base imponibile, del disposto dell'art . 18 , comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 nel testo previgente e riguardante tutto il 31/12/2000 e non aveva detratto dall'imponibile lordo il 4% dei contributi versato da esso ricorrente per il periodo dalla data di assunzione fino alla data di quiescenza.

2. La C.t.p., innanzi alla quale si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, accoglieva il ricorso ritenendo la somma percepita rientrante tra i redditi da lavoro dipendente e non già di capitale.

3. Contro tale decisione proponeva appellol’Ufficio dinanzi al la C.t.r dell’Emilia-Romagna, ove si costituiva anche il contribuente ; tale Commissione, con sentenza n. 3080/2016, depositata in data 16 novembre 2016, accoglieva l'appello.

4. Avverso la sentenza della C.t.r. dell’Emilia-Romagna, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 17 marzo 2023 per la quale non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Si denuncia omesso esame circa i fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.» il contribuente lamenta il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza imp ugnata, la C.t.r. ha fondato la propria decisione omettendo l'esame sulla situazione di un fatto decisivo per il giudizio quale il calcolo dei versamenti dei contributi al F ondo P ensione dal 1962 al 1994 da parte del ricorrente.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., degli artt. 115 cod. proc. civ. e 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione» il contribuente lamenta l’error in procedendonella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha fatto una corretta applicazione del principio di non contestazione risultando pacifico tra le parti la quantificazione della somma da rimborsare per non aver l’Ufficio sviluppato specifiche contestazioni in ordine ai criteri di calcolo dei contributi versati ovvero della percentuale per la determinazione del rimborso.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 115 cod. proc. civ. e 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione» il contribuente prospetta la medesima doglianza sviluppata nel secondo motivo sotto il profilo dell’error in iudicando.

1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 113 cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., in violazione del principio iura novit curia, ha affermato l’assenza di prova che lo statuto del [OSCURATO:PERSONA] non contenesse clausole che consentissero erogazioni di anticipazioni e ciò ai fini dell’art. 17, secondo comma, del TUIR.

1.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 113 cod. proc. civ.» il contribuente prospetta la medesima doglianza sviluppata nel quarto motivo.

2. I primi tre motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente perché connessi in quanto afferenti tutti alla legittimità delle ritenute IRPEF operate sulle somme erogate dal [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], sono infondati. 2.2.Il contribuente, dipendente della [OSCURATO:PERSONA] dal 1962 al 199 4 e iscritto allo speciale fondo pensione della stessa, aveva versato il 7,75% delle proprie retribuzioni soggette a contribuzione a un fondo di previdenza complementare negoziato con la datrice di lavoro ; tali contributi avevano prodotto la prestazionemediante il pagamento di capitale, in sostituzione della rendita originaria, perché vi era stata la decisione dell’istituto di messa in liquidazione coattiva del fondo medesimo, dichiarato poi estinto in data 22 dicembre 2006, con la trasformazione della rendita in capitale.

Di qui la domanda di rimborso del contribuente per un importo pari alla differenza tra le imposte trattenuta dal fondo pensioni e quelle dovute dal ricorrente in conseguenza del mancato abbattimento degli imponibili non effettuato dal fondo pensioni.

2.3. [OSCURATO:PERSONA], fino al 1954, ha operato in regime sostitutivo del regime generale di previdenza obbligatoria per invalida e vecchiaia per i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA].

Inizialmente, dunque, la partecipazione di essi al Fondo era obbligatoria, costituendo parte integrante del contratto di lavoro con la [OSCURATO:PERSONA].

Successivamente dal 1° gennaio 1955, a seguito di decisione governativa di estendere l’iscrizione dei dipendenti della banca all’assicurazione generale obbligatoria presso l’Inps, con attivazione dei corrispondenti obblighi contributivi, il Fondo, da funzione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria, ha iniziato a svolgere la funzione di previdenza complementare integrativa (Cass.28/12/2016, n. 27079). [OSCURATO:PERSONA] pensione Comit, dunque, in quanto iscritto all’albo dei fondi presso la Covip e assoggettato alla sua vigilanza, costituisce una forma di previdenza complementare, concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica al fine di garantire all’avente diritto un adeguato tenore di vita dell’età pensionabile (in tal senso Cass. 27079del 2016 cit.).

2.4. La questione attiene, dunque, alla verifica della natura obbligatoria o facoltativa dei contributi erogati al fondo di previdenza complementare.

Infatti, ai sensi dell’art. 17, primo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986, all’epoca vigente, «il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.

L’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni o frazione di anno preso a base di comunicazione, e moltiplicando il risultato per 12».

Il comma 2 dell’art. 17 del d.P.R. n. 917 del 1986, all’epoca vigente, prevede che «le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell’art. 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota determinata agli effetti del comma 1».

Pertanto, l’art. 16 del d.P.R. n. 917 del 1986, all’epoca vigente, dispone che la tassazione separata si applica ai redditi indicati nella successiva lettera A), quindi al trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ. e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente.

L’aliquota era invece determinata ai sensi del comma 1 dell’art. 17 del d.P.R. n. 917 del 1986; ciò ai fini della “imposta sostitutiva”.

L’art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986, all’epoca vigente, prevede, al comma 2, che «non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore dilavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge».

2.5. Questa Corte, con orientamento consolidato (Cass.19/12/2019, n. 33828; Cass. 01/07/2020, n. 13353; Cass. 10/12/ 2020, n. 28125; Cass. 26/05/2021, n.14571; Cass. 19/07/2022, n. 22673), ha ritenuto che la prestazione di capitale in Fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di previdenza complementare per il personale della [OSCURATO:PERSONA]), effettuata in favore di un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (“zainetto”), costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione.

Ne consegue che la base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituita dall’intera somma versata dal Fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi della lettera a) dell’art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003, gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

2.6. Pertanto, la C.t.r. non è incorsa in alcuna violazione di legge o vizio di motivazione allorquando ha argomentato la propria decisione di accogliment o dell’appello – e quindi di rigetto dell’istanza di rimborso - siccome, da un lato, la sentenza è conforme ai principi espressi univocamente da questa Corte e, dall’altro, sono ivi declinate compiutamente e chiaramente le ragioni a supporto dell’iter logico-argomentativo; in particolare, dopo aver rappresentato l’incertezza circa la base di calcolo del rimborso e la mancata prova sul se il richiesto rimborso avesse tenuto conto del corretto calcolo del 4%, ha ben illustrato come, per il calcolo dell'ammontare netto, si poteva detrarre una somma corrispondente ad una quota dei contributi versati ma solo in presenza di determinate condizioni e cioè: se i contributi erano stati versati dal lavoratore; se l'importo massimo da detrarre corrispondeva al 4% degli emolumenti annui percepiti dal lavoratore al netto dei contributi obbligatori; selo statuto dell'ente erogante non conteneva clausole che consentissero la corresponsione di anticipazioni.

3. Il quarto ed il quinto motivo, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono infondati.

La doglianza ivi esposta fa riferimento all’argomentazione della C.t.r. circa l’assenza di prova che lo statuto del fondo Comit non contenesse clausole che consentissero l’erogazione di anticipazioni (ai fini e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 2, Tuir nella versione applicabile ratione temporis sostenendosi che il giudice di appello avrebbe dovuto d’ufficio reperire lo Statuto e verificare l’esistenza delle clausole considerate rilevanti ai fini delladecisione, in applicazione del principio iura novit curia.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che il principio iura novit curia, laddove eleva a dovere del giudice la ricerca del “diritto”, si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè solo a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi per converso escludere dall’ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli (che rilevano nel caso in esame) aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti e i regolamenti interni) (Cass.13/02/2015, n. 2867) Nella fattispecie in esame, va dato, peraltro, rilievo al fatto che il d.P.R.9 febbraio 1956, 233 - col quale, sulla proposta del Ministro peril lavoro e la previdenza sociale, il “Fondo di previdenza p er il personale della Bancacommerciale italiana", eretto in ente morale conr.d. 11 agosto 1921, n. 1201 , assume la denominazione di "Fondo pensioniper il personale della Banca commerciale italiana" e ne vieneapprovato il nuovo statuto - reca il visto del Guardasigilli, risultaRegistrato alla Corte de i C onti, addi' 16 aprile 1956 - Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 47 ed è statopubblicato in GU n.97 del 21 - 04 - 1956.

Sotto questo profilo, dunque, potrebbero ritenersi rispettati i requisiti formali minimi richiesti con precipuo riferimento ai precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità.

Senonchè, deve qui ribadirsi il principio contenuto in un noto arresto delle SS.UU. di questa Corte secondo cui « In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. , a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa » . (Sez.

U. 28/10/2020, 23745).

Nella fattispecie in esame, questo onere di specificità non è stato ottemperato atteso che nel motivo di ricorso si invoca genericamente l’intero corpus statutario

4. In conclusione, il ricorso va rigettato atteso che l a sentenza impugnata, dà agevole contezza delle ragioni fondanti la decisione della legittimità del diniego di rimborso da parte dell’amministrazione finanziaria.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta ilricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate delle spese di lite che liquida in € 1.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12951/17 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Gorizia n. 22. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. - controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. EMILIA-ROMAGNA n. 3080/2016, depositata in data 16 novembre 2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 dicembre 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, Din. Rimb. IRPEFconvertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Contro il rifiuto tacito relativo all’istanza di rimborso per l’ I RPEF, relativo all’anno 2006 ( per € 9.190,82) opposto dall' A genzia delle Entrate di Forlì – Cesena, ricorreva , dinanzi alla C.t.p. di Forlì, [OSCURATO:PERSONA] (ex dipendente della [OSCURATO:PERSONA]) sostenendoche il sostituto d'imposta, F ondo di previdenza complementare del personale della [OSCURATO:PERSONA] i taliana , in sede di liquidazione del capitale una tantum spettante in ragione dell'avvenuta liquidazione del fondo, aveva operato una erronea trattenuta; il contribuente sosteneva che, pur applicando si la prevista aliquota interna, non si era tenuto conto , nella determinazione della base imponibile, del disposto dell'art . 18 , comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 nel testo previgente e riguardante tutto il 31/12/2000 e non aveva detratto dall'imponibile lordo il 4% dei contributi versato da esso ricorrente per il periodo dalla data di assunzione fino alla data di quiescenza. 2. La C.t.p., innanzi alla quale si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, accoglieva il ricorso ritenendo la somma percepita rientrante tra i redditi da lavoro dipendente e non già di capitale. 3. Contro tale decisione proponeva appellol’Ufficio dinanzi al la C.t.r dell’Emilia-Romagna, ove si costituiva anche il contribuente ; tale Commissione, con sentenza n. 3080/2016, depositata in data 16 novembre 2016, accoglieva l'appello. 4. Avverso la sentenza della C.t.r. dell’Emilia-Romagna, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 17 marzo 2023 per la quale non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Si denuncia omesso esame circa i fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.» il contribuente lamenta il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza imp ugnata, la C.t.r. ha fondato la propria decisione omettendo l'esame sulla situazione di un fatto decisivo per il giudizio quale il calcolo dei versamenti dei contributi al F ondo P ensione dal 1962 al 1994 da parte del ricorrente. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., degli artt. 115 cod. proc. civ. e 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione» il contribuente lamenta l’error in procedendonella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha fatto una corretta applicazione del principio di non contestazione risultando pacifico tra le parti la quantificazione della somma da rimborsare per non aver l’Ufficio sviluppato specifiche contestazioni in ordine ai criteri di calcolo dei contributi versati ovvero della percentuale per la determinazione del rimborso. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 115 cod. proc. civ. e 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione» il contribuente prospetta la medesima doglianza sviluppata nel secondo motivo sotto il profilo dell’error in iudicando. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 113 cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., in violazione del principio iura novit curia, ha affermato l’assenza di prova che lo statuto del [OSCURATO:PERSONA] non contenesse clausole che consentissero erogazioni di anticipazioni e ciò ai fini dell’art. 17, secondo comma, del TUIR. 1.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 113 cod. proc. civ.» il contribuente prospetta la medesima doglianza sviluppata nel quarto motivo. 2. I primi tre motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente perché connessi in quanto afferenti tutti alla legittimità delle ritenute IRPEF operate sulle somme erogate dal [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], sono infondati. 2.2.Il contribuente, dipendente della [OSCURATO:PERSONA] dal 1962 al 199 4 e iscritto allo speciale fondo pensione della stessa, aveva versato il 7,75% delle proprie retribuzioni soggette a contribuzione a un fondo di previdenza complementare negoziato con la datrice di lavoro ; tali contributi avevano prodotto la prestazionemediante il pagamento di capitale, in sostituzione della rendita originaria, perché vi era stata la decisione dell’istituto di messa in liquidazione coattiva del fondo medesimo, dichiarato poi estinto in data 22 dicembre 2006, con la trasformazione della rendita in capitale. Di qui la domanda di rimborso del contribuente per un importo pari alla differenza tra le imposte trattenuta dal fondo pensioni e quelle dovute dal ricorrente in conseguenza del mancato abbattimento degli imponibili non effettuato dal fondo pensioni. 2.3. [OSCURATO:PERSONA], fino al 1954, ha operato in regime sostitutivo del regime generale di previdenza obbligatoria per invalida e vecchiaia per i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA]. Inizialmente, dunque, la partecipazione di essi al Fondo era obbligatoria, costituendo parte integrante del contratto di lavoro con la [OSCURATO:PERSONA]. Successivamente dal 1° gennaio 1955, a seguito di decisione governativa di estendere l’iscrizione dei dipendenti della banca all’assicurazione generale obbligatoria presso l’Inps, con attivazione dei corrispondenti obblighi contributivi, il Fondo, da funzione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria, ha iniziato a svolgere la funzione di previdenza complementare integrativa (Cass.28/12/2016, n. 27079). [OSCURATO:PERSONA] pensione Comit, dunque, in quanto iscritto all’albo dei fondi presso la Covip e assoggettato alla sua vigilanza, costituisce una forma di previdenza complementare, concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica al fine di garantire all’avente diritto un adeguato tenore di vita dell’età pensionabile (in tal senso Cass. 27079del 2016 cit.). 2.4. La questione attiene, dunque, alla verifica della natura obbligatoria o facoltativa dei contributi erogati al fondo di previdenza complementare. Infatti, ai sensi dell’art. 17, primo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986, all’epoca vigente, «il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni o frazione di anno preso a base di comunicazione, e moltiplicando il risultato per 12». Il comma 2 dell’art. 17 del d.P.R. n. 917 del 1986, all’epoca vigente, prevede che «le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell’art. 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota determinata agli effetti del comma 1». Pertanto, l’art. 16 del d.P.R. n. 917 del 1986, all’epoca vigente, dispone che la tassazione separata si applica ai redditi indicati nella successiva lettera A), quindi al trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ. e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente. L’aliquota era invece determinata ai sensi del comma 1 dell’art. 17 del d.P.R. n. 917 del 1986; ciò ai fini della “imposta sostitutiva”. L’art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986, all’epoca vigente, prevede, al comma 2, che «non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore dilavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge». 2.5. Questa Corte, con orientamento consolidato (Cass.19/12/2019, n. 33828; Cass. 01/07/2020, n. 13353; Cass. 10/12/ 2020, n. 28125; Cass. 26/05/2021, n.14571; Cass. 19/07/2022, n. 22673), ha ritenuto che la prestazione di capitale in Fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di previdenza complementare per il personale della [OSCURATO:PERSONA]), effettuata in favore di un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (“zainetto”), costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione. Ne consegue che la base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituita dall’intera somma versata dal Fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi della lettera a) dell’art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003, gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge. 2.6. Pertanto, la C.t.r. non è incorsa in alcuna violazione di legge o vizio di motivazione allorquando ha argomentato la propria decisione di accogliment o dell’appello – e quindi di rigetto dell’istanza di rimborso - siccome, da un lato, la sentenza è conforme ai principi espressi univocamente da questa Corte e, dall’altro, sono ivi declinate compiutamente e chiaramente le ragioni a supporto dell’iter logico-argomentativo; in particolare, dopo aver rappresentato l’incertezza circa la base di calcolo del rimborso e la mancata prova sul se il richiesto rimborso avesse tenuto conto del corretto calcolo del 4%, ha ben illustrato come, per il calcolo dell'ammontare netto, si poteva detrarre una somma corrispondente ad una quota dei contributi versati ma solo in presenza di determinate condizioni e cioè: se i contributi erano stati versati dal lavoratore; se l'importo massimo da detrarre corrispondeva al 4% degli emolumenti annui percepiti dal lavoratore al netto dei contributi obbligatori; selo statuto dell'ente erogante non conteneva clausole che consentissero la corresponsione di anticipazioni. 3. Il quarto ed il quinto motivo, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono infondati. La doglianza ivi esposta fa riferimento all’argomentazione della C.t.r. circa l’assenza di prova che lo statuto del fondo Comit non contenesse clausole che consentissero l’erogazione di anticipazioni (ai fini e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 2, Tuir nella versione applicabile ratione temporis sostenendosi che il giudice di appello avrebbe dovuto d’ufficio reperire lo Statuto e verificare l’esistenza delle clausole considerate rilevanti ai fini delladecisione, in applicazione del principio iura novit curia. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il principio iura novit curia, laddove eleva a dovere del giudice la ricerca del “diritto”, si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè solo a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi per converso escludere dall’ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli (che rilevano nel caso in esame) aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti e i regolamenti interni) (Cass.13/02/2015, n. 2867) Nella fattispecie in esame, va dato, peraltro, rilievo al fatto che il d.P.R.9 febbraio 1956, 233 - col quale, sulla proposta del Ministro peril lavoro e la previdenza sociale, il “Fondo di previdenza p er il personale della Bancacommerciale italiana", eretto in ente morale conr.d. 11 agosto 1921, n. 1201 , assume la denominazione di "Fondo pensioniper il personale della Banca commerciale italiana" e ne vieneapprovato il nuovo statuto - reca il visto del Guardasigilli, risultaRegistrato alla Corte de i C onti, addi' 16 aprile 1956 - Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 47 ed è statopubblicato in GU n.97 del 21 - 04 - 1956. Sotto questo profilo, dunque, potrebbero ritenersi rispettati i requisiti formali minimi richiesti con precipuo riferimento ai precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità. Senonchè, deve qui ribadirsi il principio contenuto in un noto arresto delle SS.UU. di questa Corte secondo cui « In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. , a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa » . (Sez. U. 28/10/2020, 23745). Nella fattispecie in esame, questo onere di specificità non è stato ottemperato atteso che nel motivo di ricorso si invoca genericamente l’intero corpus statutario 4. In conclusione, il ricorso va rigettato atteso che l a sentenza impugnata, dà agevole contezza delle ragioni fondanti la decisione della legittimità del diniego di rimborso da parte dell’amministrazione finanziaria. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta ilricorso. Condanna il ricorrente alla refusione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate delle spese di lite che liquida in € 1.600,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a
Sentenza Cassazione n. 09393/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris