CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 dicembre 2020
Cassazione n. 41746/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 01/12/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna con cui il Tribunale di Bologna, il 20 maggio 2014, in esito a rito abbreviato, previa riqualificazione della condotta nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 309, comma 5, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente per il rito, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 4000,00 di multa. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, con cui formula un unico motivo, deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis cod. proc. pen. Lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente respinto il primo motivo di appello, mediante il quale egli aveva richiesto disporsi, in via preliminare, la sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'art. 464-bis cod. proc. pen., allegando il programma di trattamento redatto dall'UEPE; motivo con il quale aveva rappresentato che la possibilità di formulare l'istanza di ammissione al rito alternativo si era concretizzata solo in esito alla riqualificazione operata in sentenza dal Giudice di primo grado, avuto riguardo alla pena edittale prevista dall'art.73, comma 1-bis, d.P.R cit., contestato in origine. A fronte di tali rilievi, la Corte territoriale ha invece ritenuto che l'imputato avrebbe dovuto articolare la richiesta di messa alla prova al giudice di primo grado entro il termine stabilito dall'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., sollecitando la diversa qualificazione della condotta criminosa in limine; assunto che il ricorrente ritiene collidere con il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), così come sancito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 14 del 2020, che ha dichiarato illegittimo l'ad 516 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede(va) la facoltà dell'imputato di essere ammesso ad un rito speciale a contenuto premiale allorché, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, fosse emersa la diversità del reato rispetto a quello originariamente contestato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Costituisce principio oramai consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, quello per cui, nel caso in cui sia presentata richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice è tenuto a verificare la correttezza della qualificazione giuridica attribuita al fatto dall'accusa e - ove la ritenga non corretta - può modificarla, traendone i conseguenti effetti sul piano della ricorrenza o meno dei presupposti di operatività dell'istituto in questione; dal che consegue che sia immune da censure il provvedimento con cui la Corte d'Appello abbia respinto l'istanza di restituzione in termini avanzata per accedere alla probation, in difetto di una richiesta in tal senso avanzata dall'imputato nel termine di cui all'art. 464-bis cod. proc. pen. ( Sez. 4, n. 36752 del 08/05/2018, Nenna, Rv. 273804, con riferimento ad un caso in cui il reato in addebito era stato riqualificato in altro che avrebbe consentita la probation solo in appello; ed ancora Sez. 4, n. 4527 del 20/10/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265735; Sez. 2, n. 36672 del 05/07/2017, Marcias, Rv. 271492) Analogo principio le Sezioni Unite hanno sancito con riferimento al procedimento speciale di oblazione (Sez. U, n. 32351 del 26/6/2014, Tamborrino, Rv. 259925, secondo la quale, nel caso in cui sia stato contestato un reato per il quale non è consentita l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162, cod. pen. né quella speciale prevista dall'art. 162-bis cod. pen., l'imputato che ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che tale causa estintiva ammetta, ha l'onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione e, contestualmente, formulare la relativa istanza, con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell'oblazione resta precluso ove il Giudice provveda alla riqualificazione d'ufficio, in sentenza, ex art. 521 cod. proc. pen.). Proprio le Sez. U. Tamborrini, hanno evidenziato, con argomentazioni che questo Collegio condivide e ritiene trasponibili anche al caso in scrutinio, che, lì dove l'imputato cristallizzi le proprie opzioni sulla contestazione della pubblica accusa, la dinamica del procedimento e l'esigenza del contraddittorio precludono il successivo accesso al beneficio, anche se la modifica della imputazione provenga direttamente dal giudice con la sentenza di condanna. Non potrebbe configurarsi, difatti, un diritto alla restituzione in termini per proporre appello, posto che, ove la sollecitazione alla riqualificazione non sia stata esercitata, non si è in presenza di un difetto della sentenza impugnata, bensì di un evento del tutto fisiologico ed espressamente riservato al giudice, quale è quello di attribuire al fatto, a norma dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione; sicché ammettere l'appello significherebbe consentire l'estensione di ciò che può formare oggetto di devoluzione all'organo del gravame, con correlativa, inammissibile deroga al regime di tassatività che regola la materia delle impugnazioni. 2.Tanto premesso, si osserva che, nella vicenda processuale in scrutinio, la richiesta di riqualificazione del reato funzionale alla ammissione al rito alternativo non è stata mai avanzata nel corso del giudizio di primo grado, benché il rito direttissimo non fosse stato formalmente ancora ammesso all'atto della entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67 (17 maggio 2014), istitutiva e regolativa dell'istituto della messa alla prova (al riguardo, è appena il caso di precisare che, se l' ammissione del rito fosse stata anteriore a tale data, l'istanza sarebbe stata comunque inammissibile, in assenza di una specifica disciplina transitoria che ne consentisse la proposizione, come ritenuto da Sez. 3, n. 27071 del 24/04/2015, Frasca, Rv. 263815). Neppure appare pertinente il riferimento della difesa alla sentenza della Corte costituzionale n. 14 del 2020 che, richiamando i contenuti della precedente sentenza n. 148 del 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 516 cod. proc. pen., nella parte in cui, in seguito alla modifica dell'originaria imputazione, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova. La pronuncia della Consulta fa riferimento alla diversa ipotesi dell'emersione di un fatto diverso da quello contestato, assunto quale presupposto a che l'imputato si veda restituita la possibilità di esercitare le proprie scelte difensive, comprensive della possibilità di esprimere opzione per un rito alternativo; un fatto che, intanto può acquisire rilevanza, in quanto vi sia stata una iniziativa in tal senso della parte pubblica, lì dove la riqualificazione presuppone l'identità del fatto, del quale viene ad essere diversamente configurato dal giudice, a prescindere da contestazioni integrative, il solo inquadramento nel paradigma normativo. 3. E' infine il caso di evidenziare che l'inammissibilità del ricorso, siccome ostativa alla costituzione di un valido rapporto processuale, preclude la possibilità di rilevare la prescrizione - peraltro mai eccepita - che è maturata in epoca posteriore alla decisione di secondo grado. Nel dettaglio deve considerarsi, avuto riguardo alla data del commesso reato (9 aprile 2013), che il termine prescrizionale, destinato a scadere, in ragione degli atti interruttivi costituiti dalle sentenze di merito, il 13 ottobre 2020, è maturato il 17 dicembre 2020, essendo rimasto sospeso per ulteriori, complessivi sessantaquattro giorni, ai sensi dell'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante disposizioni processuali volte a contenere l'impatto dell'emergenza pandemica da Covid-19 sull'attività giurisdizionale (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 02). 4. Alla inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma che si indica in dispositivo in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2021 Il Consigliere