CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2026
Cassazione n. 19730/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ficata: [OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente principale –Contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2762/2025Numero sezionale 4166/2026Numero di raccolta generale 19730/2026Data pubblicazione 14/06/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, viaDei Portoghesi, n. 12;– controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia,n. 5259/7/2024 depositata in data 5 luglio 2024 e che non risulta no-tificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 maggio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n.5259/7/2024, a seguito di unico appello proposto da [OSCURATO:PERSONA],venivano parzialmente riformate le sentenze della Commissione tribu-taria provinciale di Caltanissetta nn. 654 e 655/1/2021 che avevanorigettato i ricorsi del contribuente avverso due avvisi di accertamentoper II.DD. e IVA relativi ai periodi di imposta 2014 e 2015.2. Le riprese si fondavano su un pvc redatto dalla Guardia di Finanza aconclusione di una verifica condotta nei confronti della ditta individuale(supermarket) di cui Schillaci era titolare e da cui emergevano varieirregolarità, tra cui l’errata tenuta della contabilità secondo il regimepertinente, considerato che la ditta superava la soglia dei 700.000 euroe doveva applicare il regime ordinario. Veniva anche contestata l’as-senza delle distinte relative alle rimanenze, e il fatto che erano stateannotate a matita le quote di ammortamento nel registro dei beni am-mortizzabili, elementi che rendevano la contabilità inattendibile. Inol-tre, a seguito di indagini bancarie ex art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2762/2025Numero sezionale 4166/2026Numero di raccolta generale 19730/2026Data pubblicazione 14/06/2026600/73 estese ai prossimi familiari di Schillaci, emergeva un’impor-tante evasione fiscale per i due anni di imposta. A seguito dei chiari-menti forniti dal ricorrente in sede di accertamento con adesione, l'A-genzia procedeva in autotutela a un parziale annullamento dell’avvisoper il 2014 e alla rideterminazione del maggior reddito imponibile aifini IRPEF e relative addizionali. Dai fatti derivava anche un processopenale, in seno al quale veniva disposta consulenza tecnica.3. Il giudice d’appello confermava la legittimità dell’accertamento fi-scale, ma, aderendo alle risultanze di tale consulenza tecnica, versatanel giudizio tributario, riformava in parte la decisione di primo grado erideterminava le riprese oggetto degli avvisi impugnati dovute dal con-tribuente.4. Avverso la sentenza d’appello Schillaci ha proposto ricorso per Cas-sazione, affidato ad un unico motivo, cui replica l’Agenzia con contro-ricorso e ricorso incidentale per due motivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorrente principale deduce con un’unica censura, declinata inrelazione all’art. 360, comma 1, sia n. 3 sia n. 5, cod. proc. civ., laviolazione e falsa applicazione degli artt. 32, del d.P.R. 600/1973, e51, del d.P.R. n. 633/1972, in riferimento all’art. 2727 cod. civ. eall’art. 115 cod. proc. civ., nonché la violazione e falsa applicazionedell'art. 39, comma primo, lettera d), del d.P.R. 600/73. Il contribuentelamenta che il giudice avrebbe parzialmente rigettato l’appello del con-tribuente, ritenendo che la perizia giurata di parte a firma del dott.[OSCURATO:PERSONA] non fosse da sola idonea a superare la presunzionelegale di cui agli artt. 32, del d.P.R. 600/1973, e 51, del d.P.R.633/1972.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2762/2025Numero sezionale 4166/2026Numero di raccolta generale 19730/2026Data pubblicazione 14/06/2026Avrebbe omesso di considerare che il ricorrente non si era limitato aprodurre una mera perizia di parte, ma aveva invece allegato allastessa l’intera contabilità ordinaria, inclusi il libro giornale, i mastrini diclienti e fornitori e altri numerosi documenti analitici, tutti muniti didocumenti alle fatture, ricavi e costi aziendali, oltre che i bilanci.Sulla base di tale premessa, viene dedotta l’erronea interpretazione eapplicazione da parte del giudice della presunzione legale di cui agliartt.32 e 51 cit., risultando corrispondentemente violato l'art. 39,comma primo, lettera d), del d.P.R. 600/73 nella parte in cui consenteall'Ufficio di avvalersi di presunzioni semplici nel caso di specie invececontraddette dalle documentazioni probatorie offerte nel giudizio dimerito da parte del Contribuente.2. Preliminarmente, va rigettata l’eccezione sollevata in controricorsodi inammissibilità del mezzo di impugnazione perché articolato in vio-lazione dell’art. 366 cod. proc. civ. con la tecnica dell’assemblaggio,sizione dei motivi deve rispettare le caratteristiche della sinteticità echiarezza. Infatti, il ricorrente riproduce sì parti della propria perizia diparte e della documentazione sottostante, ma per maggiore specificitàe dare sostanza alla prospettazione e conservando, nel suo complesso,la comprensibilità della propria doglianza.3. Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e di infon-datezza. Il giudice ha così statuito con riferimento alla perizia di parte:«contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, una perizia tecnicadi parte non è affatto una “prova in senso tecnico”, bensì, più sempli-cemente “un mezzo di prova”, liberamente valutabile dal giudice.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2762/2025Numero sezionale 4166/2026Numero di raccolta generale 19730/2026Data pubblicazione 14/06/2026venivano avanzate nuove contestazioni, concretizzanti vere e proprienuove censure, in quanto tali inammissibili» (cfr. p.4 sentenza).3.1. Dunque, sia pure in modo molto conciso, la sentenza innanzituttonon ha svalutato la perizia né la documentazione allegata, ma ha sta-bilito che si tratta di un indizio valutabile dal giudice, in linea con lagiurisprudenza della Corte, la quale ha più volte affermato che, nelprocesso, tributario, la perizia depositata dalla parte, sia essa contri-buente o Amministrazione finanziaria, ha natura di allegazione difen-siva a contenuto tecnico, e infatti è producibile con le difese di parte,nel rispetto dei termini per esse previste (cfr. ad es. Cass. n.22965 del2017; Cass. n. 6351 del 2016; Cass. S.U. n.21132 del 2016; Cass.n.23590 del 2011).A ciò si aggiunge il fatto che la perizia giurata depositata da una partenel giudizio non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto aifatti che il consulente asserisce di aver accertato e, per tale ragione,alle conclusioni raggiunte da simile perizia di parte confezionata al difuori del processo e depositata in giudizio può essere riconosciuto va-lore indiziario (Cass. n.33503 del 2018, conforme a Cass. n.4437 del1997).3.2. Quanto poi alla parte della censura che insiste sulla documenta-zione contabile allegata alla perizia (contabilità, mastrini ecc..) che nonsarebbe stata considerata dal giudice, il Collegio osserva che la moti-vazione del giudice più volte fa riferimento alla produzione contabiledelle parti e, in particolare, del contribuente nella parte in cui, al punto2) di pag.4 della sentenza afferma che «l’appellante sostiene di avergiustificato “che in realtà i versamenti ed i prelevamenti non erano -per come ritenuto dall’Ufficio impositore - “altri” ricavi (…)”». Poi, aNumero registro generale 2762/2025Numero sezionale 4166/2026Numero di raccolta generale 19730/2026Data pubblicazione 14/06/2026pag.6, dove il giudice sposa le risultanze della memoria del CTU in re-plica alla CTP depositata nel giudizio penale: «come si desume dagliallegati alla relazione è stata puntuale nel cercare di ricostruire ognimovimentazione bancaria utilizzando la documentazione disponibileche consta di ben tre cd-rom che corrispondono a migliaia e migliaia didocumenti con un lavoro certosino che ha impegnato il professionistaper diverse settimane e quindi nessuna verifica a campione è stataeffettuata ma dettagliata, con l'ausilio dei documenti disponibili».Non è chiaro sulla base del ricorso principale in cosa la documentazioneallegata alla perizia si discosterebbe dalla documentazione già a basedella consulenza penale.3.3. Inoltre, l’unico mezzo di impugnazione non censura neppure spe-cificamente l’ulteriore considerazione svolta dal giudice con riferimentoalla perizia di parte, secondo cui conterrebbe profili di inammissibilitàper novità, e va al proposito reiterato (v. già Cass. 11 gennaio 2007 n.389) che, in tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impu-gnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed auto-nome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico,l'omessa impugnazione di tutte le "rationes decidendi" rende inammis-sibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggettodi doglianza. Infatti, queste ultime, quand'anche fondate, non potreb-bero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altrenon impugnate, all'annullamento della decisione stessa (cfr. conformi,Cass. Sez. Un. 29 marzo 2013 n. 7931; Cass. 4 marzo 2016 n. 4293).4. Passando all’esame del ricorso incidentale, con il primo motivo, aifini dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la violazionee falsa applicazione degli artt. 32, 1° comma, n. 2, del d.P.R. 600/73,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2762/2025Numero sezionale 4166/2026Numero di raccolta generale 19730/2026Data pubblicazione 14/06/2026in relazione all’art. 2697 cod. civ., nonché violazione dell’art. 115 cod.proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..In primo luogo, il giudice non avrebbe fatto un buon governo dei men-zionati principi, ma avrebbe reso una sorta di motivazione per relatio-nem, richiamando stralci di un documento esterno al processo tributa-rio, ovvero la perizia redatta in sede penale.In secondo luogo, la CTU penale è da considerarsi “prova atipica” nelprocesso tributario. Tale prova è ammissibile, ma la sua efficacia pro-batoria è pari a quella delle presunzioni semplici o degli argomenti diprova, sicché avrebbe errato la Corte territoriale nel dedurre dalla pe-rizia redatta nel connesso processo penale il valore di prova piena, inviolazione dell’art. 115 cod. proc. civ..Infine, quanto al contenuto, la metodologia seguita dalla CTU eviden-zierebbe, in relazione alle operazioni bancarie contestate, una giustifi-cazione per masse, eventualità non ammessa per previsione norma-tiva, come interpretata dalla Corte di cassazione, e non analitica.5. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale, ex art. 360, comma1, n. 4, cod. proc. civ., lamenta anche la violazione dell’art. 36, comma2, del d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 132, comma 1, n. 4, cod.proc. civ.. Nella fattispecie, la motivazione della sentenza consiste-rebbe in un mero richiamo a quanto contenuto nella perizia disposta insede penale, senza che risulti dalla stessa che il giudice ha fatto unapropria valutazione critica delle emergenze processuali e senza unaprecisa ricostruzione analitica delle operazioni ritenute giustificate.6. Il secondo motivo, da esaminarsi preliminarmente, è infondato.Con riferimento alla categoria della motivazione apparente evocata, sirammenta che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2762/2025Numero sezionale 4166/2026Numero di raccolta generale 19730/2026Data pubblicazione 14/06/2026proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essere interpretata, alla luce dei ca-noni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, inquanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il viziorisulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "man-canza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "mo-tivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni incon-ciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incompren-sibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza"della motivazione (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053 cui hannofatto seguito numerose pronunce conformi delle Sezioni ordinarie, tracui Cass. n. 7090 del 2022 nonché Cass. n. 6986 del 2023, in motiva-zione). La motivazione, perciò, ad esempio laddove a pag.6 della sen-tenza condivide non le semplici conclusioni della CTU, bensì le ragioniesposte nella memoria in replica alla CTP e le riporta nella parte rile-vante, di cui sopra si è già dato conto, dimostra una motivata adesionealle ragioni e metodologie seguite dal consulente. Vi è incluso il riferi-mento a «i presupposti di fatto e diritto posti a base di essa» (ibidem),e ciò rispetta il minimo costituzionale, dal momento che gli ampi ri-chiami ai documenti della perizia manifestano un’adesione ponderatae non acritica del giudice.7. Il primo motivo è fondato nella parte in cui la ricorrente incidentaleprospetta la decisione da parte del giudice sulla base di “prova atipica”nonostante la dimostrazione di prova analitica liberatoria da parte delcontribuente.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2762/2025Numero sezionale 4166/2026Numero di raccolta generale 19730/2026Data pubblicazione 14/06/20267.1. Va premesso che la sentenza n.137/2025 della Corte costituzio-nale ha definito i limiti del diritto al silenzio del contribuente, alla lucedell’art. 6 CEDU nonché con l’art. 14, comma 3, lettera g), PIDCP cheespressamente riconosce il diritto a non deporre contro sé stesso e anon confessarsi colpevole, nonché con gli artt. 24 e 111, Cost. rispettoal dovere di collaborazione nei rapporti con l’Amministrazione finanzia-ria anche nelle indagini tributarie. È stata così ritenuta legittima la pre-clusione probatoria (art. 32, commi 4 e 5, d.P.R. 600/73) per gli ele-menti informativi che hanno un contenuto univocamente «a favore delcontribuente», e sempre che non siano già in possesso dell'Ammini-strazione, chiarendo così il delicato equilibrio tra diritti di difesa e esi-genze di accertamento fiscale.7.2. Inoltre, correttamente nel caso di specie le indagini bancariehanno interessato le movimentazioni dei conti correnti intestati nonsolo al titolare della ditta ma anche ai familiari a lui legati da particolaristretti rapporti personali (tra le più recenti, cfr. Cass. n. 7583 del 2025,Cass. n. 31750 del 2024, Cass. n. 20816 del 2024 e Cass. n. 35856del 2023). Infatti, le verifiche fiscali finalizzate a provare, per presun-zioni, la condotta evasiva possono riguardare anche i conti bancari in-testati a familiare del contribuente, potendo desumersi la riferibilità aquest'ultimo da elementi sintomatici, quali il rapporto di stretta fami-liarità, l'ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel pe-riodo di imposta considerato, l'infedeltà delle dichiarazioni e l'eserciziodi attività da parte del contribuente compatibile con la produzione dellamaggiore redditività riferita a dette persone (Cass. n. 546 del 2020).7.3. Orbene, nel caso in esame la riforma della sentenza di primo gradoe la riduzione delle riprese oggetto degli avvisi di accertamento è mo-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2762/2025Numero sezionale 4166/2026Numero di raccolta generale 19730/2026Data pubblicazione 14/06/2026tivata dal giudice essenzialmente su una “prova atipica”, ossia non pro-pria del processo tributario quale è la consulenza tecnica disposta nelprocesso penale, sia pure originato dai medesimi fatti e, perciò, i datisono stati acquisiti in forme diverse da quelle regolamentate dal pro-cesso tributario, secondo i canoni della prova per presunzioni. Spettaquindi al giudice di merito la valutazione, ai sensi dell'art. 2729 cod.civ., in ordine alla ricorrenza dei requisiti della gravità, precisione econcordanza (v. Cass. n. 11690 del 2024).7.4. A tal proposito, non vi è evidenza del fatto che il consulente delprocesso penale abbia analiticamente riconciliato la singola contesta-zione alla singola giustificazione, piuttosto che per masse corrispon-denti a prelevamenti e versamenti. Il giudice del rinvio terrà conto che,qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su ve-rifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazioneè soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraversoi dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determinaun'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il qualedeve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione ban-caria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine,una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica dellariferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare comeciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (cfr.Cass. n. 2928 del 2024).Non basta che il consulente penale stesso in replica alla CTP depositatanel giudizio penale abbia dichiarato che la «relazione è stata puntualenel cercare di ricostruire ogni movimentazione bancaria utilizzando ladocumentazione disponibile che consta di ben tre cd-rom che corri-spondono a migliaia e migliaia di documenti con un lavoro certosino»,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2762/2025Numero sezionale 4166/2026Numero di raccolta generale 19730/2026Data pubblicazione 14/06/2026in quanto trattasi di dichiarazione tautologica e che necessita del con-trollo del giudice tributario e di una argomentazione analitica che diaconto di tale ponderato vaglio perché venga superata la presunzionedell’art. 32 cit.8. In accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, rigettato ilsecondo motivo e il ricorso principale, la sentenza impugnata va cas-sata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia, in diversa composizione, per ulteriore esame del profilo e per ilregolamento delle spese di lite. P.Q.MLa Corte:accoglie primo motivo del ricorso incidentale, rigettato il secondo e ilricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia, in diversa composizione, per ulteriore esame del profilo e per ilregolamento delle spese di lite.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, anorma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 maggio 2026Il PresidenteLucio Luciotti