CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23385/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Oggi, 1 i GiU, 2024 SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 20.3.2023 della Corte di Appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Perugia ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale della stessa città che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di otto mesi di reclusione ed C 2.000 di multa ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990 per aver detenuto a fini di spaccio, come constatato dalla PG in occasione di un controllo in data 16.8.2020, 1,54 grammi di eroina, corrispondenti a sette dosi medie giornaliere, suddivisi in due involucri. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 73 e 75 d.P.R. 309/1990 e al vizio motivazionale, che il modico quantitativo di droga rinvenuto in suo possesso, al di sotto dei limiti di legge, potesse, in assenza di strumentazione per il confezionamento o la pesatura della sostanza, di somme di danaro e di ogni altro elemento indicativo, essere ritenuto destinato allo smercio, quando si trattava invece di stupefacente destinato al consumo personale. Nell'evidenziare come l'essersi attardato a conversare sulla pubblica via o l'essersi dato alla fuga alla vista dei Carabinieri non fossero di per sè sufficienti a supportare l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascrittogli, censura la manifesta illogicità della motivazione che, sovvertendo i cardini del ragionamento probatorio, secondo cui occorre fare riferimento per valutare se la condotta sia indicativa o meno della immediatezza al consumo personale alle modalità e alle circostanze dell'azione, ha reputato che la mancanza di un bilancino e di un cellulare costituissero indici di scaltrezza. [OSCURATO:PERSONA] Nella coerente declinazione del principio univocamente affermato da questa Corte secondo cui la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto sulla base degli stessi parametri selezionati dall'art. 73 d.P.R. 309/1990 tenendo conto, oltre al dato quantitativo, delle modalità di presentazione e delle altre modalità dell'azione (ex multis Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014 - dep. 12/11/2014, P.G. in proc. Salaman, Rv. 260991; Sez. 6 n.9723 del 17.1.2013, Serafino, Rv. 254695), la Corte distrettuale, analogamente a quanto evidenziato dalla pronuncia di primo grado, ha valorizzato il fatto che la sostanza stupefacente fosse suddivisa in due diversi involucri, suddivisione che non avrebbe avuto ragion d'essere ove fosse stata destinata al consumo personale, uno dei quali peraltro tenuto in mano dall'imputato, visto dagli agenti di PG avvicinarsi poco prima ad un'auto in sosta e trattenersi a parlare con il suo conducente per poi interrompere il colloquio e darsi immediatamente alla fuga alla vista dei verbalizzanti, per desumerne con coerenza e plausibilità di ragionamento che la sostanza detenuta, compresa quella rinvenuta nella tasca dei suoi pantaloni, fosse destinata allo spaccio. Dal momento che la valutazione in ordine alla destinazione della droga è rimessa alla valutazione al giudice di merito che deve procedere all'apprezzamento globale del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione, (Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008 - dep. 28/11/2008, Perrone, Rv. 24160401; Sez. 3, n.46610 del 09/10/2014 - dep. 12/11/2014, Rv. 260991), non si rinviene nel tessuto motivazionale del provvedimento impugnato, né la contraddittorietà della motivazione, né l'illogicità manifesta, che consegue alla violazione di alcuno degli altri principi della logica formale e/o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'articolo 192 cod. proc. pen., invocati dalla difesa, risultando invece del tutto ignorati i passaggi dell'analitico e coerente ragionamento su cui si fonda l'affermazione di responsabilità. La valutazione globale degli elementi evidenziati non consente di ritenere, del resto, l'assenza degli ulteriori elementi fattuali sottolineati dalla difesa, quali gli strumenti per il confezionamento in dosi, le sostanze da taglio o somme di danaro, in contrasto con la destinazione della droga allo spaccio affermata con motivazione non manifestamente illogica dalla Corte perugina, laddove l'interpretazione censurata dalla difesa in ordine alla mancanza di possesso da parte del prevenuto di un cellulare o di danaro rientra nell'apprezzamento valutativo del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità. Deve essere al riguardo ribadito che il devoluto vizio motivazionale si sostanzia nel solo accertamento della congruità e coerenza dell'apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non al suo contenuto valutativo, fuoriuscendo dal perimetro operativo di questa Corte il controllo tra prova e decisione: il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non già, come accaduto nel caso di specie, nei confronti della valutazione probatoria ad essa sottesa, esclusivamente riservata al giudice di merito. Il ricorso deve essere in conclusione dichiarato inammissibile, seguendo a tale esito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma equitativamente liquidata come da dispositivo in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d