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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2025

Cassazione n. 27872/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 681/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 8577/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della Corte di Cassazione di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore e procuratori speciale di [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza del 7 novembre 2024 (dep. il 2 dicembre 2024), con la quale questa Corte Suprema ne ha rigettato il ricorso avverso l’ordinanza della Corte di appello di Venezia in data 22 luglio 2024 di rigetto dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. del medesimo condannato.

2. Ad avviso del ricorrente la sentenza di legittimità, oltre a contenere l’erronea indicazione del nome del difensore ([OSCURATO:PERSONA], in luogo di [OSCURATO:PERSONA]), difetterebbe della sottoscrizione del Consigliere relatore e dell’attestazione del deposito da parte della Cancelleria, ragion per cui essa sarebbe affetta da nullità, sarebbe giuridicamente inefficace e comprometterebbe il diritto di difesa dell’[OSCURATO:PERSONA], che non avrebbe pertanto esaurito i rimedi interni (e non potrebbe «esperire ulteriori gravami di carattere sovranazionale»), non potendo neppure determinarsi (in mancanza dell’attestazione del deposito) il giorno da cui decorre il termine per adire la Corte EDU. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27872/2025 Roma, lì, 29/07/2025

3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, trovando smentita in atti quanto dedotto dal ricorrente in ordine al difetto di sottoscrizione e di attestazione del deposito della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato, salvo quanto di seguito si esporrà in ordine alla correzione dell’errore materiale relativo al nome del difensore.

1. È dirimente osservare che la sentenza di questa Corte, oggetto del ricorso, è sottoscritta (in calce) dal Presidente e dal Consigliere estensore (che ha pure apposto la propria sigla a margine di ogni pagina, tranne l’ultima, ove – come esposto – vi è la sua sottoscrizione); il medesimo provvedimento reca poi l’attestazione del deposito da parte della Cancelleria (in data 2 dicembre 2024; cfr. sentenza documento in atti).

Peraltro, non costando in atti neppure una copia (per estratto) della sentenza provvedimento priva dei detti elementi (neanche in allegato al ricorso, contrariamente a quanto in esso esposto), non è chiaro se le allegazioni del difensore siano da riferire a una copia informe (per estratto) ottenuta tramite i servizi internet di questa Corte (sentenze web), essendo presente nel fascicolo l’avviso della pronuncia della sentenza che ne contiene il dispositivo, predisposto dalla Cancelleria il giorno 8 novembre 2024 e sottoscritto dal solo funzionario addetto, ovviamente distinto dal provvedimento giurisdizionale (pronunciato il 7 novembre 2024).

2. Deve invece procedersi, nei termini indicati in dispositivo, alla correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza, pure prospettato con il ricorso (e su cui, dunque, qui si provvede): difatti, nell’epigrafe del provvedimento il nome del difensore dell'imputato è indicato come «[OSCURATO:PERSONA]» [OSCURATO:PERSONA] e non come «[OSCURATO:PERSONA]» [OSCURATO:PERSONA].

Ne conseguono le annotazioni di rito a cura della Cancelleria.

3. In ragione della correzione, disposta in accoglimento in parte qua di quanto richiesto nell’interesse del ricorrente, non si dispone la condanna di questo ultimo ex art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza documento n.44015/24 della Prima Sezione della Corte di cassazione del 7/11/2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che nell'epigrafe, ove il nome del difensore dell'imputato è indicato come quello di "[OSCURATO:PERSONA]" si legga invece "[OSCURATO:PERSONA]".

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali.

Così deciso il 09/05/2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 681/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 8577/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della Corte di Cassazione di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore e procuratori speciale di [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza del 7 novembre 2024 (dep. il 2 dicembre 2024), con la quale questa Corte Suprema ne ha rigettato il ricorso avverso l’ordinanza della Corte di appello di Venezia in data 22 luglio 2024 di rigetto dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. del medesimo condannato. 2. Ad avviso del ricorrente la sentenza di legittimità, oltre a contenere l’erronea indicazione del nome del difensore ([OSCURATO:PERSONA], in luogo di [OSCURATO:PERSONA]), difetterebbe della sottoscrizione del Consigliere relatore e dell’attestazione del deposito da parte della Cancelleria, ragion per cui essa sarebbe affetta da nullità, sarebbe giuridicamente inefficace e comprometterebbe il diritto di difesa dell’[OSCURATO:PERSONA], che non avrebbe pertanto esaurito i rimedi interni (e non potrebbe «esperire ulteriori gravami di carattere sovranazionale»), non potendo neppure determinarsi (in mancanza dell’attestazione del deposito) il giorno da cui decorre il termine per adire la Corte EDU. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27872/2025 Roma, lì, 29/07/2025 3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, trovando smentita in atti quanto dedotto dal ricorrente in ordine al difetto di sottoscrizione e di attestazione del deposito della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato, salvo quanto di seguito si esporrà in ordine alla correzione dell’errore materiale relativo al nome del difensore. 1. È dirimente osservare che la sentenza di questa Corte, oggetto del ricorso, è sottoscritta (in calce) dal Presidente e dal Consigliere estensore (che ha pure apposto la propria sigla a margine di ogni pagina, tranne l’ultima, ove – come esposto – vi è la sua sottoscrizione); il medesimo provvedimento reca poi l’attestazione del deposito da parte della Cancelleria (in data 2 dicembre 2024; cfr. sentenza documento in atti). Peraltro, non costando in atti neppure una copia (per estratto) della sentenza provvedimento priva dei detti elementi (neanche in allegato al ricorso, contrariamente a quanto in esso esposto), non è chiaro se le allegazioni del difensore siano da riferire a una copia informe (per estratto) ottenuta tramite i servizi internet di questa Corte (sentenze web), essendo presente nel fascicolo l’avviso della pronuncia della sentenza che ne contiene il dispositivo, predisposto dalla Cancelleria il giorno 8 novembre 2024 e sottoscritto dal solo funzionario addetto, ovviamente distinto dal provvedimento giurisdizionale (pronunciato il 7 novembre 2024). 2. Deve invece procedersi, nei termini indicati in dispositivo, alla correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza, pure prospettato con il ricorso (e su cui, dunque, qui si provvede): difatti, nell’epigrafe del provvedimento il nome del difensore dell'imputato è indicato come «[OSCURATO:PERSONA]» [OSCURATO:PERSONA] e non come «[OSCURATO:PERSONA]» [OSCURATO:PERSONA]. Ne conseguono le annotazioni di rito a cura della Cancelleria. 3. In ragione della correzione, disposta in accoglimento in parte qua di quanto richiesto nell’interesse del ricorrente, non si dispone la condanna di questo ultimo ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza documento n.44015/24 della Prima Sezione della Corte di cassazione del 7/11/2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che nell'epigrafe, ove il nome del difensore dell'imputato è indicato come quello di "[OSCURATO:PERSONA]" si legga invece "[OSCURATO:PERSONA]". Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso il 09/05/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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