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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 18106/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile, per specificità dei motivi, l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione e di euro quarantamila di multa, in quanto ritenuto responsabile di resto di cui agli artt. 73 quarto comma e 80 secondo comma, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore, lamentando violazione dell'art. 591 cd. proc. pen e vizi della motivazione.

La sentenza impugnata, ponendo a confronto il contenuto della motivazione di primo grado con il testo dell'atto di appello, illustra correttamente le ragioni per cui quest'ultimo non ha rispettato i requisiti di ammissibilità previsti dall'art.581 cod. proc. pen. con riguardo alla specifica enunciazione dei rilievi critici e delle loro ragioni di fatto e di diritto, in rapporto al contenuto della motivazione e delle statuizioni intervenute, quanto all'affermazione della responsabilità e alla determinazione della pena.

Le doglianze mosse nel ricorso asseriscono contenuti dell'appello e svolgono considerazioni e valutazioni in ordine certi fatti oggetto di apprezzamento nella sentenza di primo grado, all'entità della pena e ad alcune passaggi della sentenza impugnata, che non possono smentire minimamente le ragioni della pronunzia di inammissibilità, fondate sull'appropriato confronto con la motivazione di primo grado e sul genere di determinazioni adottate, rispetto alle quali i contenuti dei motivi non hanno assunto la richiesta specificità.

3. Ne discende l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 dicembre 2022. (I.J Consigliere estensore Il Presidente obe o Binenti , 7-- ( -----:------2__.-----------2 DEPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile, per specificità dei motivi, l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione e di euro quarantamila di multa, in quanto ritenuto responsabile di resto di cui agli artt. 73 quarto comma e 80 secondo comma, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore, lamentando violazione dell'art. 591 cd. proc. pen e vizi della motivazione. La sentenza impugnata, ponendo a confronto il contenuto della motivazione di primo grado con il testo dell'atto di appello, illustra correttamente le ragioni per cui quest'ultimo non ha rispettato i requisiti di ammissibilità previsti dall'art.581 cod. proc. pen. con riguardo alla specifica enunciazione dei rilievi critici e delle loro ragioni di fatto e di diritto, in rapporto al contenuto della motivazione e delle statuizioni intervenute, quanto all'affermazione della responsabilità e alla determinazione della pena. Le doglianze mosse nel ricorso asseriscono contenuti dell'appello e svolgono considerazioni e valutazioni in ordine certi fatti oggetto di apprezzamento nella sentenza di primo grado, all'entità della pena e ad alcune passaggi della sentenza impugnata, che non possono smentire minimamente le ragioni della pronunzia di inammissibilità, fondate sull'appropriato confronto con la motivazione di primo grado e sul genere di determinazioni adottate, rispetto alle quali i contenuti dei motivi non hanno assunto la richiesta specificità. 3. Ne discende l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. (I.J Consigliere estensore Il Presidente obe o Binenti , 7-- ( -----:------2__.-----------2 DEPOS
Sentenza Cassazione n. 18106/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris