CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26355/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di TrAi, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta proposta ex art.671 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] di riconoscere la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze: 928/2018 Trib. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 28/1/2020, ricettazione commessa il 12/3/2016; 4824/16 del Tribunale di Palermo del 29/9/2016, irrevocabile il 17/1/2017, rapina impropria commessa il 22/9/2016; 1567/2016 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 15/2/2017, tentato furto commesso il 18/6/2016; 431/2018 Tribunale di Trapani del 28/3/2018, irrevocabile il 2/12/2020, tentato furto commesso il 19/12/2017; 1055/2019 Tribunale di Trapani del 4/7/2019, irrevocabile il 2/12/2020, ricettazione commessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; 809/2018 Tribunale di Trapani del 19/6/2018, irrevocabile il 3/6/2021 reato art. 75, co. DLGS 159/2011, commesso il 7/3/2017; 1968/2019 del Tribunale di Trapani del 8/7/2019, irrevocabile il 21/12/2021, ricettazione comma secondo commessa: il 30/7/2016; Rilevato che il giudice ha respinto la richiesta evidenziando come anche la parziale omogeneità dei reati e pure una qualche contiguità temporale non evidenziano comunque l'esistenza di un medesimo disegno criminoso; Rilevato che con il ricorso si denuncia che la motivazione sarebbe illogica in quanto non terrebbe conto della sostanziale se non totale omogeneità dei reati e della vicinanza temporale delle date di commissione degli stessi; Rilevato che il giudice dell'esecuzione ha tenuto in considerazione sia l'omogeneità dei reati che la breve distanza di tempo che esisteva tra la commissione di alcuni di questi e ha comunque fornito una motivazione articolata e coerente delle ragioni per le quali ha ritenuto di escludere la continuazione (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm