CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 20959/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MATERAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettets44444e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il provvedimento con cui il G.i.p. ha convalidato il suo arresto in ordine al reato di cui all'art. 589 bis cod. pen. 2. Il ricorrente deduce illegittimità della statuizione emessa dal giudice a quo, poiché l'arresto è ammesso solo laddove il conducente risulti versare in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada. Nel caso di specie, invece, al ricorrente è stato accertato un tasso di 0,7 g/I, rientrante nella lett. a) dell'art. 186 cod. strada. Ingiustificatamente dunque il G.i.p. ha ritenuto il tasso alcolemico superiore a 0,80 g/I, in quanto i Carabinieri avevano riferito che il ricorrente aveva un'andatura barcollante, difficoltà motorie, alito vinoso, occhi lucidi ed arrossati, con pupille dilatate, rossore del viso e del collo. Il G.i.p. avrebbe dovuto, infatti, basare la propria valutazione su risultanze obiettive, anche perché gli anzidetti sintomi erano riconducibili allo stato di choc conseguente all'incidente e alla prolungata posizione a testa in giù. Il ricorrente non ha mai neanche rifiutato di sottoporsi ad accertamenti alcolemici, compresi quelli di natura ematica, a cui avrebbe potuto farsi ricorso ai fini di un risultato maggiormente attendibile. Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché, in data 15-2--2023, è pervenuta rituale rinuncia. 5. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro 500, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Così