CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 03084/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21538-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N.21538/2021 Cron. Rep. Ud.10/11/2022 [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale e controricorrente incidentale nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 665/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 22/06/2021 R.G.N. 987/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 22.6.2021, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato parzialmente prescritti i crediti iscritti a ruolo dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA] per contributi omessi da [OSCURATO:PERSONA] e ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla Cassa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., concessionaria dei servizi di riscossione;che, per quanto ancora rileva in questa sede, i giudici territoriali, dopo aver ritenuto la sussistenza dell’interesse dell’iscritto a contestare la pretesa impositiva risultante dall’estratto di ruolo al solo fine di eccepire la prescrizione, hanno complessivamente rigettato il gravame proposto dalla Cassa, pur correggendo la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto l’irregolarità della notifica di cinque delle sette cartelle di cui all’estratto di ruolo impugnato; che avverso tale pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, fondato su due motivi; che la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso al ricorso incidentale; che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, succeduta nelle more a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOche, con il primo motivo del ricorso principale, la Cassa ricorrente denuncia nullità della sentenza ex artt. 112 e 132 c.p.c. e violazione dell’art. 2943 c.c. per non avere la Corte di merito ritenuto che all’accertamento della regolarità della notifica delle cartelle nn. 29620130049109735 e 29620140025706365 dovessenecessariamente conseguire la riforma della pronuncia di primo grado, non potendo i crediti ivi portati reputarsi prescritti alla data di rilascio dell’estratto di ruolo; che, con il secondo motivo, la Cassa ricorrente lamenta violazione degli artt. 18, l. n. 21/1986, e 18, l. n. 576/1980 (anche in relazione al d.P.R. n. 602/1973), nonché degli artt. 1188, 1218, 1223 e 1710 c.c. e degli artt. 115, 191, 287, 416 e 434 c.p.c., per avere la Corte territoriale, pur confermando la statuizione di prime cure in ordine alla prescrizione dei crediti, rigettato comunque la domanda risarcitoria proposta nei confronti della società concessionaria dei servizi di riscossione; che, con il primo motivo del ricorso incidentale, la società concessionaria dei servizi di riscossione censura la sentenza impugnata per le medesime ragioni di cui al primo motivo del ricorso principale; che, con il secondo motivo del ricorso incidentale, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 421 5 c.p.c. e 2944 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto la tardività e inammissibilità della produzione documentale concernente l’istanza di rateizzazione proposta dall’iscritto con riferimento ai crediti portati dalle cartelle nn. 29620120055203272 e 29620150038284602 e non averne perciò vagliato l’efficacia interruttiva; che va preliminarmente dichiarata la nullità della costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione, siccome effettuata a ministero del medesimo difensore del libero foro già costituito per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e in spregio al consolidato principio di diritto secondo cui, nei giudizi avanti a questa Corte di cassazione, la difesa dell’Agenzia medesima dev’essere obbligatoriamente assunta dall’Avvocatura dello Stato, salvi i casi di deroga opportunamente illustrati a mezzo di apposita delibera dell’ente (così Cass. S.U. n. 30008 del 2019 nonché Cass.nn. 26531 del 2020 e 19312 del 2021), della quale tuttavia non v’è menzione alcuna nella memoria ex art. 378 c.p.c., che va pertanto dichiarata inammissibile; che il primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale sono fondati, atteso che, risultando per tabulas che le due menzionate cartelle avevano ad oggetto crediti per contributi relativi rispettivamente all’anno 2012 e all’anno 2013, l’acclarata regolarità delle notifiche intervenute in data 8.11.2013 e in data 16.12.2016 (cfr. sul punto gli estratti della memoria difensiva di primo grado dell’odierna ricorrente principale, debitamente trascritti a pag. 5, nt. 1-2, del ricorso principale per cassazione) non poteva non ridondare negativamente sulla fondatezza dell’eccezione di prescrizione dei crediti sollevata dall’odierno intimato con l’atto introduttivo del giudizio, avendo egli stesso ammesso di aver avuto notizia dell’estratto di ruolo in data 19.7.2018 (cfr. al riguardo l’estratto del ricorso introduttivo del giudizio, debitamente trascritto a pag. 6, nt. 3, del ricorso principale per cassazione) e compiendosi la prescrizione dei crediti per contributi in cinque anni, giusta l’art. 3, comma 9, l. n. 335/1995; che del pari fondato è il secondo motivo del ricorso principale, atteso che la difficoltà di liquidazione del danno (in ipotesi coincidente con l’ammontare dei contributi iscritti a ruolo e di cui l’agente della riscossione abbia lasciato compiere la prescrizione) è vicenda che può incidere sul quantum del risarcimento e legittimare, se del caso, il ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 432 c.p.c., ma non può valere– come ritenuto dalla sentenza impugnata – a negare in radice l’an della pretesa risa rcitoria , essendo consolidato il principio secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell’inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (così, tra le num erose, Cass. n. 15677 del 2009 e, più recentemente, Cass. n. 25584 del 2018) ovvero che la prestazione è diventata impossibile per causa a lui non imputabile (Cass. n. 20152 del 2022); che altrettanto fondato è il secondo motivo del ricorso incidentale, atteso che l’eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato, sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttorid'ufficio di cui all'art. 421, comma 2°, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti (così Cass. n. 14755 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le tante, Cass. nn. 23518 e 25434 del 2019); che i ricorsi vanno conclusivamente accolti e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie entrambi i ricorsi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia