CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26865/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 giugno 1942 avverso la sentenza n. 7950/2020, emessa dalla Corte d'Appello di Napoli il 19 novembre 2020 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nella pubblica udienza del 20 aprile 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Letta la memoria depositata dalla parte civile, che ha chiesto di confermare la sentenza impugnata e la liquidazione delle spese di cui all'allegata nota; Letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, con cui, riportandosi ai motivi di ricorso, se ne è chiesto l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 19 novembre 2020 la Corte d'appello di Napoli, decidendo in fase di rinvio disposto con sentenza della Sesta Sezione di questa Corte, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 319quater cod. pen. e ha ridotto la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la sentenza d'appello l'imputato - a mezzo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. La Corte territoriale, dopo avere determinato la pena partendo dal minimo edittale in considerazione dell'età avanzata dell'imputato e della non reiterazione della condotta, ha negato le attenuanti generiche, senza tenere conto dei suddetti elementi, dell'incensuratezza dell'imputato e della minore gravità del fatto, come riqualificato dalla Suprema Corte ai sensi dell'art. 319 quater cod. pen. in luogo dell'art. 317 cod. pen., originariamente contestato. La Corte del merito avrebbe poi illogicamente valutato come elementi ostativi l'assenza di qualsiasi forma di resipiscenza e il tentativo di sviare le indagini anche mediante la commissione di altri reati ma il diniego delle attenuanti generiche non potrebbe fondarsi sulla valutazione negativa della mancanza di collaborazione e l'asserito tentativo di sviare le indagini si sarebbe risolto nell'adozione di accorgimenti per allontanare da sé ogni sospetto. Inoltre, vi sarebbe disparità di trattamento con il coimputato a cui, in diverso procedimento, sono state concesse le attenuanti generiche; 2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento del danno in favore della parte civile, che, secondo la qualificazione del reato, non avrebbe subito un danno ma avrebbe agito alla pari dell'imputato, per conseguire un vantaggio. Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe motivato sulle ragioni della liquidazione del danno nell'entità stabilita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato. La Sesta Sezione ha riqualificato i fatti ai sensi dell'art. 319 quater cod. pen., che prevede una pena meno grave di quella di cui all'art. 317 cod. pen., originariamente applicato dai giudici del merito, e, in ragione della diversa gravità del reato, conseguente alla menzionata qualificazione, ha rimesso la valutazione sulla concedibilità delle attenuanti generiche alla Corte del merito. Nell'esplicazione della valutazione discrezionale, quest'ultima Corte, non vincolata alla concessione del beneficio de quo dalla sentenza rescindente, ha negato le attenuanti generiche, avendo ritenuto sussistenti elementi ostativi e inesistenti elementi positivamente valorizzabili al fine della concessione.Nella motivazione della sentenza impugnata non si rinvengono vizi, sindacabili in questa sede. Difatti, come questa Corte è solita affermare, le attenuanti generiche hanno la funzione di adeguare la pena al caso concreto, permettendo la valorizzazione di connotati oggettivi o soggettivi non tipizzati ma che appaiono in grado di diminuire la meritevolezza e/o il bisogno di pena. Esse, quindi, presuppongono l'esistenza di elementi "positivi", intendendo per tali quelli che militano per una diminuzione della pena che risulterebbe dall'applicazione dell'art. 133 cod. pen. Ne deriva che la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza (cfr. Sez. 3, n. 35570 del 30/5/2017, Rv. 270694). Al contrario, è la suindicata meritevolezza, quando se ne affermi l'esistenza, che necessita di apposita motivazione, dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (in questi termini: Sez. 2, n. 38383 del 10/7/2009, Rv. 245241 e, più di recente, Sez. 1, n. 46568 del 18/5/2017, Rv. 271315; Sez. 3, n. 35570 del 30/5/2017, Rv. 270694). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto inesistenti elementi positivi e tale giudizio resiste a ogni rilievo censorio, considerato altresì - con riferimento alle circostanze che secondo il ricorrente sarebbero state ingiustificatamente pretermesse - che, per un verso, per espressa previsione di legge, l'incensuratezza non legittima la concessione delle attenuanti generiche e, per altro verso, l'età avanzata dell'imputato, la non reiterazione della condotta e i limiti edittali, previsti dall'art. 319 quater cod. pen., sono stati già valorizzati per la determinazione della pena base e non potevano, quindi, essere posti a sostegno del riconoscimento delle attenuanti generiche. Questa Corte (Sez. 6, n. 20818 del 23/1/2002, Rv. 222020) ha già avuto modo di affermare che, tra gli elementi di valutazione che il giudice può utilizzare ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., si pongono anche quelli relativi alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del reo indicati dall'art. 133 cod. pen., con il solo limite che una stessa circostanza specifica non può essere valutata due volte. Difatti, dal combinato disposto di cui agli artt. 63, commi 1, e 68, cod. pen., si ricava il principio secondo il quale un fatto che integra una specifica circostanza tipizzata (attenuante o aggravante che sia) non può essere valutato una prima volta ai fini della quantificazione della pena ai sensi dell'art. 133, cod. peri, e, poi, ai fini della sua attenuazione o aggravamento, ancor più se in 3termini inferiori al minimo o superiori al massimo edittale (in termini, ex multis Sez. 3, n. 40765 del 30/4/2015, Rv. 264905). In presenza di una motivazione scevra di vizi, nessun rilievo può avere l'avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche, in altro procedimento, in favore del coimputato. 1.2 Il secondo motivo è privo di specificità. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato sul danno patito dalla persona offesa, facendo riferimento anche allo stress, patito per lo svilimento dell'attività professionale e per essere stata costretta a far intervenire le forze dell'ordine. La liquidazione di tale danno non patrimoniale è stata effettuata in via equitativa, in quanto la sua stima esatta era all'evidenza di estrema difficoltà. Ciò in linea con i principi enucleati dalla Corte di cassazione in materia di liquidazione in via equitativa del danno, che postula, per l'appunto, la difficoltà o l'estrema difficoltà della sua esatta quantificazione, ferma, come nel caso di specie, la sua ontologica esistenza (cfr., ex multís, Cass. civ., Sez. 6-3, ord. n. 4534 del 22.2.2017, Rv 643131). Inoltre, questa Corte (Sez. 1, n. 48086 del 12/9/2018, Rv. 274229) ha già avuto modo di affermare che, in tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali, tenuti in considerazione, e del percorso logico, posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento. 2. Il ricorso è quindi inammissibile e tale declaratoria comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende, a titolo di sanzione pecuniaria. Il ricorrente deve essere condannato, inoltre, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute del presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate come in dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile P.Q.Mrappresentanza e difesa sostenute del presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 3.510,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, udienza del 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] Paola be i [OSCURATO:PERSONA] IL 12 LUG. 2022 eist C 5