CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 luglio 2019
Cassazione n. 23898/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8001/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. – I . M . C . S . R . L . , rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (pec [OSCURATO:EMAIL]) per procura speciale allegata al ricorso; -ricorrente- contro REGIONE LOMBARDIA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3183/2019depositata il 16/07/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2023 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 3183/2019, pubblicata il 16/07/2019, non notificata, la Corte d’appello di Milano ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. -I.M.C. S.r.l.- avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 427/2017, pubblicata il 16/01/2017, avente ad oggetto la domanda dell’odierna ricorrente diretta ad ottenere l’ accertamento e declaratoria di nullità, annullamento e/o illegittimità, con conseguente revoca, del decreto n. 9247 del 14/10/2013, prot. R1.2013.0025307, emesso dalla Regione Lombardia, con cui l'ente regionale revocava l'aiuto finanziario per interventi a sostegno dello sviluppo della capacità di innovazione delle PMI lombarde, in relazione alla riconversione digitale del processo di trasmissione televisiva, concesso a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - I. M.C. S.r.l. - (di seguito per brevità IMC), che diffondeva il segnale dell’emittente locale “[OSCURATO:PERSONA]”,ed ingiungeva la restituzione del contributo erogato di € 271.500,00, oltre interessi legali . La Corte d’appello ha affermato che: (i) ricorre va la contestata violazione degli artt. 6, comma 4, e 12 del Bando , in punto di rendicontazione delle spese effettuate nell'ambito del programma di investimento ammesso al finanziamento, per avere la società fornito, nel corso del procedimento ispettivo, documenti, in dettaglio indicati, che non consentivano la verifica prevista dal bando, in quanto, data la loro genericità, non era possibile individuare quali fossero i beni effettivamente acquistati, quale fosse stato il loro prezzo, quando fossero stati consegnati e quali fossero state le modalità di pagamento, sicché , i n definitiva, non consentivano di valutare la loro pertinenza al progetto ammesso al beneficio; in particolare i documenti in questione non permettevano nemmeno di accertare se i beni fossero stati effettivamente acquistati da IMC, se fossero stati a quest a consegnati e se fossero stati installati, visto che ai verificatori non era stato permesso di prendere visione de i suddetti beni, asseritamente a causa del trasloco in corso, e ciò nonostante l'espresso invito dei verificatori a concordare un giorno in c ui effettuare il sopralluogo e nonostante i due accessi dagli stessi effettuati (il primo in data 11.12.2012 e il secondo accesso il 20.12.2012); (ii)tutta la documentazione trasmessa da IMC con le note del 26.7.2013 e del 12.11.2013 non poteva avere alcun rilievo, non essendo certa la sua genuinità, in quanto tale documentazione non era disponibile nel momento in cui la verifica era stata effettuata, né il rappresentante di IMC se ne era riservata la produzione all'esito della verifica; inoltrela produzione era avvenuta, con riguardo alle fatture complete di una seconda pagina, sette mesi dopo l'inizio della verifica e dopo la comunicazione da parte della Regione Lombardia dell'esito negativo della stessa e, con riguardo alla restante documentazione, addirittura undici mesi dopo e dopo l'emissione del provvedimento di revoca del contributo; ( iii) ricorreva la violazione dell'art. 6, comma 6, del Bando, che prevedeva l’adozione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali, poiché gli ispettori avevano verificato che la scarna contabilizzazione non rendeva possibile accertare che si trattasse di un raggruppamento di beni strumentali per categorie omogenee, né la contabilizzazione poteva ritenersi adeguata alle transazioni oggetto dell’operazione, mentre, infine, non aveva alcun rilievo la documentazione costituita dalla "lista materiali in dettaglio riferita alle tre categorie di registrazione contabile", non presente al momento della verifica e prodotta solo il 12.11.2013, cioè undici mesi dopo; (iv) ricorreva anche la violazione dell'art. 15, comma 11 lett. d) ed e), del Band o relativamente alla modifica del progetto assentito, senza preventiva autorizzazione regionale, per avere la IMC mutato la localizzazione della sede operativa e di un impianto di diffusione senza preventiva autorizzazione, avendo, anzi, la IMC ammesso di non avere mai comunicato alla Regione la variazione della localizzazione degli impianti; in particolare l’allocazionedegli studi non si trovava a Monza, come previsto dalla domanda, ma era stata spostata a [OSCURATO:PERSONA], e l’impianto di trasmissione non si trovava a Roncola, come pure indicato nella domanda, ma a dire dell’appellante era stato spostato a Valcava; (v)non ricorreva la violazione dell'art. 12, comma 12, del Bando, con riferimento al vincolo di destinazione dei beni oggetto di aiuto finanziario e manutenzione dei medesimi, in quanto i beni oggetto della contestazione risultavano essere stati restituiti alla IMC; (vi)quanto alla violazione dell'art. 3.2 lett. a) delle [OSCURATO:PERSONA], che escludeva dal finanziamento le spese fatturate all’impresa beneficiaria da altra impresa in rapp n. 6 era stata emessa da [OSCURATO:PERSONA] s.r. l . , quale fornitrice, il 20.1.2011, quando la stessa era ancora in rapporto di collegamento con IMC s.r.l., socia per la quota del 60% del capitale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fino al 27.1.2011; a tale riguardo, per un verso, era irrilevante la data in cui IMC aveva avuto notizia dell’ammissione ad usufruire del contributo e,per altro verso,non era plausibile il dedotto errore nell’apposizione della data sulla fattura in questione (asseritamente del 28-1-2011), poiché la IMCaveva esibito agli ispettori, in sede di verifica (11 - 12 - 2012), la citata fattura n.6 senza alcuna correzione delladata di emissione e non aveva affatto esibito la nota di correzione recante la diversa data del 2-2-2011; quanto alle fatture le stesse erano state emesse quando la fornitrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non era più, almeno formalmente, controllata dalla IMC, ma i prezzi dei beni acquistati erano previsti nel contratto di data anteriore (16-9-2010) e la consegna era avvenuta il 14 - 1 - 2011, ossia quando il fornitore [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era ancora controllato dalla beneficiaria IMC, il che gettava “ un’ombra di sospetto sulla legittimità dell’intera operazione” (pag.23 della sentenza impugnata). 3. Avverso questa sentenza la IMC propone ricorso affidato a quattro motivi, resistito con controricorso dalla Regione Lombardia, che propone ricorso incidentale condizionato, resistito con controricorso dallaIMC. 4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente principale denuncia: a) con il primo motivo la «Violazione ed errata applicazione dell'art. 115 c.p.c. - Omessa e/o errata disamina delle prove documentali prodotte da I.M.C. in corso di giudizio. Violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Violazione ed errata interpretazione degli artt. 6, comma 4, e 12 del Bando», per avere la Corte d'appello ritenuto integrata la violazione dell'obbligo di rendicontazione delle spese sostenute, la pertinenza e l'effettivo sostenimento delle stesse e finanche la consegna dei beni acquistati, considerando solo ed esclusivamente la documentazione esibita dall’odierna ricorrentein fase ispettiva e non anchequella prodotta in corso di giudizio, in dettaglio richiamata in ricorso, e disconoscendo fatti -quali l'effettiva consegna della merce ed il suo pagamento - mai contestati da lla Regione Lombardia e provati documentalmente, sia in fase ispettiva che in corso di giudizio; deduce la ricorrente che b) con il secondo motivo la «Violazione ed errata applicazione dell'art.115 c.p.c. - Omessa e/o errata disamina delle prove documentali prodotte da I.M.C. in corso di giudizio. Violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Violazione ed errata interpretazione dell'art. 6, comma 6, del Bando e 3.3 delle [OSCURATO:PERSONA]. Il rispetto da parte di I.M.C. della normativa nazionale in materia di registrazione dei beni ammortizzabili - Violazione dell'art. 16 del D.P.R. n. 600/1973», deducendo che la « », per avere il Giudice del gravame interpretato in maniera erronea l'art. 14, comma 2, del Bando, nella parte in cui esclude la revoca del contributo per la violazione agli obblighi di cui al successivo art. 15, se sanabili; deduce che l'estrema sanzione della revoca era prevista solo in presenza di violazioni di gravità tale da incidere in manier a considerevole sul programma d'investimento, in relazione alla sua finalità (la riconversione al digitale del processo di trasmissione televisiva),mentre l nel documento citato nella sentenza impugnata del 13/06/2013, la Regione Lombardia aveva contestato la modifica del progetto a seguito della differente localizzazione della sede operativa e di un impianto di trasmissione, ma non aveva negato l'autorizzazione allo spostamentodelle allocazioni, che si assum ono segnalate con l a pec del 17/12/2012 e la comunicazione del 20/12/2012, in conformità alle previsioni d e l Bando; d) con il quarto motivo la «Violazione ed errata applicazione dell'art. 115 c.p.c. - Omessa e/o errata disamina delle prove documentali prodotte da I.M.C. in corso di giudizio. Travisamento della prova. Violazione ed errata interpretazione degli artt. 14, comma 3, e 3.2 lett. a) delle [OSCURATO:PERSONA]», sul rilievo che anche 2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionatola Regione Lombardia denunciala «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Errata interpretazione ed applicazione degli artt. 14 e 12, comma 12 del Bando e dell’art.9 delle [OSCURATO:PERSONA] di rendicontazione delle spese. Violazione della disciplina speciale circa il vincolo di destinazione di cinque anni per i beni oggetto di aiuto», per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto insussistente la violazione relativa al vincolo di destinazione dei beni oggetto di aiuto finanziario e manutenzione dei medesimi. Rileva che non risultava dimostrato il fatto che i quattroilluminatori Arry fo ssero stati resi al fornitore per sostituzione, e non per manutenzione e adeguamento tecnologico, e deduce che le argomentazioni giustificative della IMC eranoincompatibili con la tipologia dei prodotti acquistati con i fondi pubblici, poiché detti prodotti avrebbero dovuto essere innovativi e funzionali all’implementazione dei processi di trasmissione in digitale. 3.I primi due motivi del ricorso principale , che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sonoin parte infondati e in parte inammissibili. 3.1. Il primo motivo concerne la mancata puntuale rendicontazione delle spese effettuatee il secondo la adozione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione. Occorre premettere che il fulcro principale della critica svolta con i suddetti mezzi, e in buona sostanza anche con parte di quelli seguenti, risiede nell’argomentazione secondo cui l spettiva, senza tenere in considerazione quanto prodotto dall’odierna ricorrentenel corso del procedimento di opposizione alla revoca e in giudizio , documentazione da cui sarebbero evincibili il costo, la pertinenza, l'effettività e la consegna degli acquisti evasi in riferimento al programma di investimento assentito, la regolare contabilizzazione, nonché l'insussistenza di alcun rapporto di collegamento con il fornitore unico, [OSCURATO:PERSONA], società controllat a da lla IMC fino a gennaio 2011. 3.2. Ora, la critica sull’interpretazione del bando e delle linee guida non è svolta compiutamente, mediante puntuale raffronto con le previsioni dei documenticitati, e neppure la ricorrente precisamente indica quali siano i criteri ermeneutici asseritamente violati. La Corte d’appello, nel condividere l’interpretazione del Tribunale, ha riportato in dettaglio le previsioni del bando, in particolare l’obbligo del beneficiato di documentare chiaramente ogni spesa effettivamente sostenuta, stante la necessità di verificare con immediatezza la congruità e la pertinenza dei singoli beni relativi alla spesa esposta al progetto ammesso al finanziamento con denaro pubblico. In quest’ottica la Corte di merito ha rilevato che il beneficiato era onerato dell’obbligo di consentire detta verifica, e non lo aveva fatto, perché era stata sostanzialmente ammessa l’incompletezza delle fatture e dei documenti atti ad identificare i beni forniti in sede ispettiva, benché la IMC fosse stata preavvertita dai verificatori, con una nota in cui, in dettaglio , si indica va la documentazione da esibire. In oltre , la Corte territoriale ha rimarcato che erano stati effettuati due sopralluoghi:a giugno 2013 la Regione aveva invitato la IMC a fornire chiarimenti e documentazione di supporto (pag. 5 della sentenza impugnata) e a ottobre 2013 aveva revoca to il contributo e ingiuntola restituzione di € 271.500 ,00 . Afronte del suddetto puntuale percorso argomentativo, la ricorrente genericamente denuncia vizi di interpretazione della regolamentazione del rapportoda parte dei Giudici di merito (primo motivo), senza indicare compiutamente i criteri ermeneutici asseritamente violati e senza compiutamente procedere al raffronto tra i testi che disciplinavano il rapportoe il decisum sul punto. Sostiene, inoltre, la ricorrente che anche in sede giudiziale la documentazione avrebbe potuto essere integra ta, non essendo previsto nel bando un termine di decadenza. Detto profilo di doglianza, oltre che, ancora una volta, privo di riferimenti specifici al testo del bando e delle Linee guida , non si confront a con la ratio decidendi, poiché la Corte d’appello ha affermato che la ricorrente aveva assunto l’obbligo di rendicontare le spese con precisione e chiarezza per consentire alla Regione di effettuare le verifiche con immediatezza, considerato che il programma di investimento avrebbe dovuto concludersi entro il 30-3-2011, e in effetti la IMC dichiarava di averlo concluso entro tale data, secondo quanto afferma la Regione e non è in contestazione. 3.3. Non coglie nel segno neppure la censura relativa alla violazione dell’art.115 cod.proc. c iv . . Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione(tra le tante Cass. 1229/2019). In ricorso non sono svolte deduzioni nel senso appena precisato ed inoltre la critica non è pertinenterispetto alla ratio decidendi, poiché la Corte d’appello ha ritenuto che tutta la documentazione trasmessa dalla IMC con le note del 26.7.2013 e del 12.11.20 13 ( prodotte in primo grado) non potesse avere alcun rilievo, non essendo certa la suagenuinità, in quanto tale documentazione non era disponibile nel momento in cui la verifica, congruamente preavvisata, era stata effettuata e, soprattutto, il rappresentante della IMC non se ne era riservata la produzione all'esito della verifica. La Corte di merito ha aggiunto che la produzione era avvenuta, con riguardo alle fatture complete di una seconda pagina, sette mesi dopo l'inizio della verifica e dopo la comunicazione da parte di Regione Lombardia dell'esito negativo della stessa e, con riguardo alla restante documentazione, addirittura undici mesi dopo e dopo l'emissione del provvedimento di revoca del contributo. Parimenti generico e mancante di autosufficienza , oltre che impropriamente diretto a sollecitare il riesame di valutazioni probatorie, è il profilo di doglianza con cui la ricorrente sostiene che la documentazione prodotta in giudizio, e in particolare la non fosse stata contestata dalla Regione(secondo motivo) , a fronte del contrario e motivato opinamento espresso nella sentenza impugnata, che, come si è detto, in dettaglio ha ricostrui to la successione temporale delle vicende, ha riporta to l’esito de gli accertamenti degli ispettori, che neppure avevano potuto visionare i beni (pag. 17 sentenza) asseritamente a causa del trasloco in corso, nonché ha individua to come prioritaria ed essenziale , secondo le previsioni del bando e delle linee guida, l’esigenza di immediata rendicontazione delle speseda parte della beneficiaria del contributo, in quanto funzionale all’indispensabile verifica di effettività delle stesse, correlata al rilevante impegno finanziario del progetto sostenutodalla Regione. 4. Anche il terzo motivo del ricorso principale , che riguarda la contestazione sulla diversa allocazione della sede e degli impianti, mutata senza autorizzazione della Regione,è in parte infondato e in parte inammissibile. 4.1. La ricorrente non riporta, né riassume compiutamente il te sto dell’art. 15 c. 11 lett. d) del bando, che è, invece, trascritto nella sentenzaimpugnata (pag.20) e prevedeva l’obbligo, a pena di revoca dell’aiutoconcesso, di segnalare eventuali variazioni di localizzazioni , per la conseguente autorizzazione degli uffici regionali, difettando, così, la doglianza di autosufficienza. Inoltre, la ricorrente non riporta compiutamente il contenuto della pec che assume di avere inviato per segnalare la diversa localizzazione, a confutazione di quanto si affermanella sentenza ( pag.20 ) circa l’ammissione della IMC di non avere mai comunicato alla Regione la variazione della localizzazione degli impianti. La Corte di merito ha aggiunto, al riguardo, che l a puntuale e completa realizzazione del programma di investimento avrebbe dovuto essere conforme alla domanda di ammissione approvata, ed invece con il doc. del 13-6-2013 era, per l’appunto , stata contestata dalla Regione la modifica rispetto del progetto approvato, il che escludeva ogni silenzio assenso o una sanatoria tacita. Rispetto al suddetto percorso argomentativo, la IMC non svolge una critica puntuale e pertinente , sicché, anche sotto tale profilo, la censura è in parte quainammissibile. 4.2. In ordine alla denuncia di violazione del citato art.115 valgono le medesime considerazioni suesposte (3.3.), mentre èinsussistente il denunciato travisamento della prova, che, secondol’orientamento di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità,postula: a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione dellaprova ("demonstrandum"), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima ("demonstratum"), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza(da ultimo Cass. 9507/2023).Nella specie, il travisamento della prova è, invece, genericamente denunciato, senza che siano prospettati compiutamente i suesposti requisiti, in principalità quello sub a). 5. Il quarto motivo di ricorso principale è inammissibile perché l a censura, che è riferita alle spese fatturate in data successiva alla cessazione del rapporto di collegamento e controllo tra la IMC e la fornitrice [OSCURATO:PERSONA],non è pertinente al decisum . La questione delle suddette fatture è trattata , unitamente alla questione dei beni materiali resi in sostituzione - oggetto di ricorso incidentale condizionato della Regione - , al punto 4 della sentenza impugnata. Al riguardo la Corte d’appello ha affermato, specificamentequanto alle fatture solo di ravvisare “un’ombra di sospetto sulla legittimità dell’intera operazione” (pag.23 sentenza), ed ha altresì aggiunto di aver accertato la sussistenza delle violazioni esposte ai numeri 1, 2 e 3 della sentenza (non il n.4) e in base ad esse (mancata puntuale rendicontazione delle spese effettuate nell'ambito del programma di investimento ammesso al finanziamento; adozione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione) ha r itenuto correttamente revocato il contributo concesso alla società ricorrente(pag. 23 sentenza). Pertanto, la critica espressa con il quarto motivo riguarda una violazione che è stata ritenuta insussistente dalla Corte territoriale. 6. In conclusione, il ricorso principale va rigettato, restando, di conseguenza, assorbito il ricorso incidentalecondizionato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto (Cass. SU 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il rico rso incidentale condizionato ; condanna la ricorrente principale I.M.C. S.R.L. al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 8.000,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei pr