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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022

Cassazione n. 39378/2022

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 05DOE0V) avverso la sentenza del 28/10/2021 della Corte di appello di Qorino i visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla misura della diminuzione di pena, in relazione alla circostanza di cui all'art. 73, comma 7, cl.P.R. 309/1990 è strutturata in fatto e investe un aspetto largamente discrezionale del giudizio, aspetto che non appare inficiato dalle argomentazioni illogiche nella valutazione della sígnificatività del contributo collaborativo, perché rivelatosi "generico e povero di dettagli".

Con queste argomentazioni non si confronta il ricorso, incentrato su aspetti soggettivi viceversa valorizzati proprio ai fini dell'applicazione della circostanza; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te ti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 05DOE0V) avverso la sentenza del 28/10/2021 della Corte di appello di Qorino i visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla misura della diminuzione di pena, in relazione alla circostanza di cui all'art. 73, comma 7, cl.P.R. 309/1990 è strutturata in fatto e investe un aspetto largamente discrezionale del giudizio, aspetto che non appare inficiato dalle argomentazioni illogiche nella valutazione della sígnificatività del contributo collaborativo, perché rivelatosi "generico e povero di dettagli". Con queste argomentazioni non si confronta il ricorso, incentrato su aspetti soggettivi viceversa valorizzati proprio ai fini dell'applicazione della circostanza; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te ti
Sentenza Cassazione n. 39378/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris