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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 gennaio 2022

Cassazione n. 37837/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRESCIA.

Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; uditi, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], e, per [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , i quali si sono riportati ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono congiuntamente contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Brescia, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato, limitatamente alla tentata estorsione aggravata di cui al capo A) delle imputazioni provvisorie, l'applicazione ad entrambi della misura cautelare coercitiva della custodia in carcere. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili, perché presentati per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., oltre che manifestamente infondati.

1. I ricorrenti lamentano: - l'inutilizzabilità dei tabulati; - violazione di leggi e vizi di motivazione quanto al quadro indiziario (in particolare quanto all'attendibilità della p.o.

Sironi ed alla configurazione del reato provvisoriamente ipotizzato, nonché per carenza di elementi di riscontro alle dichiarazioni del Sirani), alla circostanza aggravante del c.d.

"metodo mafioso", alle esigenze cautelari ed alla scelta delle misure da applicare agli indagati.

1.1. Occorre premettere, sia pure in doverosa sintesi, che: - in relazione all'imputazione provvisoria, il Sirani, pur esaminato con la procedura prevista per i collaboratori di giustizia, è persona offesa, e quindi le sue dichiarazioni, pur dovendo essere valutate, quanto all'attendibilità, con cautela, non necessitano processualmente di elementi di riscontro; - quanto all'asserita inutilizzabilità dei tabulati, la normativa transitoria evocata dai ricorrenti è stata introdotta dall'art. 1, comma 1-bis, dalla legge n. 178 del 23/11/2021, che ha convertito il decreto legge n. 132 del 30/09/2021, ed è quindi entrata in vigore in epoca successiva alla valutazione del Tribunale, risalente al 12/11/2021; per altro verso, questa Corte (Sez. 3, n. 11991 del 31/01/2022, Novellino, Rv. 283029-01) ha già chiarito che la normativa de qua deve ritenersi compatibile con la Direttiva n. 2002/58/CE.

Come ritenuto dal Tribunale, le risultanze dei tabulati de quibus sono, quindi, pienamente utilizzabili.

Le relative censure dei ricorrenti sono, pertanto, manifestamente infondate.

1.2. Ciò premesso, nel resto, i motivi, promiscuamente articolati, reiterano doglianze già correttamente disattese dal Tribunale, con argomentazioni con le quali i ricorrenti in concreto non si confrontano.Il Tribunale ha incensurabilmente posto a fondamento delle contestate statuizioni (pagg. 8 e seguenti dell'ordinanza impugnata) le dichiarazioni della p.o. riguardanti i plurimi contatti intercorsi con i Facchineri e le richieste estorsive in più occasioni rivolte da questi ultimi al suo indirizzo, accompagnate da minacce larvate ed anche esplicite, motivatamente ritenute attendibili oltre corroborate da significativi elementi di riscontro desunti dalle eseguite intercettazioni di conversazioni, dagli acquisiti tabulati e dalle ulteriori indagini di p.g.

1.3. Le modalità con le quali sono state formulate le minacce hanno legittimato la configurazione della circostanza aggravante del c.d.

"metodo mafioso" (pagg. 23 e seguenti dell'ordinanza impugnata).

1.4. Le gravissime modalità della condotta ed i gravissimi precedenti penali di entrambi i ricorrenti hanno, infine, legittimato la prognosi riguardate l'esistenza di un certamente attuale e ben concreto pericolo di recidiva, neutralizzabile unicamente attraverso l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere (pagg. 33 e seguenti dell'ordinanza impugnata).

2. La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

2.1. Poiché appare evidente che i ricorrenti hanno proposto i ricorsi determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), essi vanno altresì condannati, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi per entrambi, tenuto conto dell'elevato grado delle rispettive colpe, nella misura di euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRESCIA. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; uditi, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], e, per [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , i quali si sono riportati ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono congiuntamente contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Brescia, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato, limitatamente alla tentata estorsione aggravata di cui al capo A) delle imputazioni provvisorie, l'applicazione ad entrambi della misura cautelare coercitiva della custodia in carcere. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili, perché presentati per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., oltre che manifestamente infondati. 1. I ricorrenti lamentano: - l'inutilizzabilità dei tabulati; - violazione di leggi e vizi di motivazione quanto al quadro indiziario (in particolare quanto all'attendibilità della p.o. Sironi ed alla configurazione del reato provvisoriamente ipotizzato, nonché per carenza di elementi di riscontro alle dichiarazioni del Sirani), alla circostanza aggravante del c.d. "metodo mafioso", alle esigenze cautelari ed alla scelta delle misure da applicare agli indagati. 1.1. Occorre premettere, sia pure in doverosa sintesi, che: - in relazione all'imputazione provvisoria, il Sirani, pur esaminato con la procedura prevista per i collaboratori di giustizia, è persona offesa, e quindi le sue dichiarazioni, pur dovendo essere valutate, quanto all'attendibilità, con cautela, non necessitano processualmente di elementi di riscontro; - quanto all'asserita inutilizzabilità dei tabulati, la normativa transitoria evocata dai ricorrenti è stata introdotta dall'art. 1, comma 1-bis, dalla legge n. 178 del 23/11/2021, che ha convertito il decreto legge n. 132 del 30/09/2021, ed è quindi entrata in vigore in epoca successiva alla valutazione del Tribunale, risalente al 12/11/2021; per altro verso, questa Corte (Sez. 3, n. 11991 del 31/01/2022, Novellino, Rv. 283029-01) ha già chiarito che la normativa de qua deve ritenersi compatibile con la Direttiva n. 2002/58/CE. Come ritenuto dal Tribunale, le risultanze dei tabulati de quibus sono, quindi, pienamente utilizzabili. Le relative censure dei ricorrenti sono, pertanto, manifestamente infondate. 1.2. Ciò premesso, nel resto, i motivi, promiscuamente articolati, reiterano doglianze già correttamente disattese dal Tribunale, con argomentazioni con le quali i ricorrenti in concreto non si confrontano.Il Tribunale ha incensurabilmente posto a fondamento delle contestate statuizioni (pagg. 8 e seguenti dell'ordinanza impugnata) le dichiarazioni della p.o. riguardanti i plurimi contatti intercorsi con i Facchineri e le richieste estorsive in più occasioni rivolte da questi ultimi al suo indirizzo, accompagnate da minacce larvate ed anche esplicite, motivatamente ritenute attendibili oltre corroborate da significativi elementi di riscontro desunti dalle eseguite intercettazioni di conversazioni, dagli acquisiti tabulati e dalle ulteriori indagini di p.g. 1.3. Le modalità con le quali sono state formulate le minacce hanno legittimato la configurazione della circostanza aggravante del c.d. "metodo mafioso" (pagg. 23 e seguenti dell'ordinanza impugnata). 1.4. Le gravissime modalità della condotta ed i gravissimi precedenti penali di entrambi i ricorrenti hanno, infine, legittimato la prognosi riguardate l'esistenza di un certamente attuale e ben concreto pericolo di recidiva, neutralizzabile unicamente attraverso l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere (pagg. 33 e seguenti dell'ordinanza impugnata). 2. La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 2.1. Poiché appare evidente che i ricorrenti hanno proposto i ricorsi determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), essi vanno altresì condannati, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi per entrambi, tenuto conto dell'elevato grado delle rispettive colpe, nella misura di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,
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