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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 agosto 1966

Cassazione n. 11437/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/08/1966 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/03/1967 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che, in riforma della sentenza del giudice di prime cure, ha riqualificato il fatto nel delitto tentato di sostituzione di persona in concorso, con conseguente rideterminazione della pena; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano violazione di legge in relazione alla contestata recidiva, è manifestamente infondato, posto che la motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419); nel caso di specie, dai numerosi precedenti penali emergeva, infatti, un'estrema e specifica pericolosità degli imputati; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere non specifico perché prospetta deduzioni vaghe e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggano le richieste, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, atteso che le ragioni del diniego possono evincersi dal complesso dell'articolato della sentenza di merito e, in particolare, da pag. 6 del provvedimento impugnato (relativo al trattamento sanzionatorio e al diniego della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.).

In ogni caso, l'atto di appello, ab origine, non era specifico sul punto e la genericità del motivo di gravame rende geneticamente inammissibile, in cassazione, la doglianza che investa una carenza di motivazione, in proposito, eventualmente ascrivibile alla sentenza del giudice di appello; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 26 febbraio 2025 Il consigliè,rk,'eStensore OEPOS!TA A I! Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/08/1966 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/03/1967 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che, in riforma della sentenza del giudice di prime cure, ha riqualificato il fatto nel delitto tentato di sostituzione di persona in concorso, con conseguente rideterminazione della pena; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano violazione di legge in relazione alla contestata recidiva, è manifestamente infondato, posto che la motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419); nel caso di specie, dai numerosi precedenti penali emergeva, infatti, un'estrema e specifica pericolosità degli imputati; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere non specifico perché prospetta deduzioni vaghe e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggano le richieste, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, atteso che le ragioni del diniego possono evincersi dal complesso dell'articolato della sentenza di merito e, in particolare, da pag. 6 del provvedimento impugnato (relativo al trattamento sanzionatorio e al diniego della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.). In ogni caso, l'atto di appello, ab origine, non era specifico sul punto e la genericità del motivo di gravame rende geneticamente inammissibile, in cassazione, la doglianza che investa una carenza di motivazione, in proposito, eventualmente ascrivibile alla sentenza del giudice di appello; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 26 febbraio 2025 Il consigliè,rk,'eStensore OEPOS!TA A I! Presidente
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