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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 08361/2022

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ente SC) -( SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23737/2016 R.G., proposto DA il Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Genova, nonché dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Busalla (GE), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Genova, e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Genova il 10 marzo 2016 n. 423/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 gennaio 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito per il ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto raccoglimento; udito per il controricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega del Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] Il Comune di Genova ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Genova il 10 marzo 2016 n. 423/06/2016, la quale, in controversia avente ad oggetto impugnazione di avvisi di accertamento per l'ICI relativa agli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, in relazione ad alloggi ed autorimesse siti in Busalla (GE), destinati ad edilizia residenziale pubblica e locati a residenti iscritti nelle liste di soggetti muniti dei requisiti di "emergenza abitativa", ha rigettato l'appello proposto dal medesimo nei confronti del Comune di Busalla (GE) avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Genova il 22 marzo 2012 n. 91/04/2012, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di prime cure in ragione della carenza di prova circa la sussistenza dei presupposti per l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504.

Il ricorso è affidato ad otto motivi.

Il Comune di Busalla (GE) si è costituito con controricorso.

Con conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso.

La controricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, si denunciano violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, nonché dei "principi regolanti il processo tributario" secondo il modello del processo impugnatorio, nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 24 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver rigettato l'appello sulla base di argomentazioni estranee alle motivazioni degli atti impositivi e per aver realizzato un'indebita inversione dell'onere probatorio a carico della contribuente in relazione agli elementi ostativi al riconoscimento dell'esenzione per il vincolo a finalità istituzionale degli immobili, essendone pacifica la destinazione ad edilizia residenziale pubblica.

2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione degli artt. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, nonché violazione dell'art. 24 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non aver rilevato che l'ente impositore aveva integrato in sede giudiziale la motivazione degli atti impositivi e per avere così pregiudicato il diritto di difesa del contribuente a causa della preclusione alla conoscenza delle ragioni fondanti la pretesa impositiva.

3. Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., 36 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver omesso di pronunziarsi nella decisione dell'appello su motivi inerenti alla violazione dei principi sull'oggetto del giudizio impugnatorio ed alla violazione del divieto di integrazione postuma degli atti impositivi.4.

Con il quarto motivo, si denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver esaminato le deduzioni del contribuente in sede di appello sulle motivi inerenti alla violazione dei principi sull'oggetto del giudizio impugnatorio ed alla violazione del divieto di integrazione postuma degli atti impositivi.

5. Con il quinto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., 36 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver omesso di pronunziarsi nella decisione dell'appello sulla nota trasmessa dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], Demanio e Sport del Comune di Genova il 29 luglio 2011, prot. n. 247756, in ordine all'adibizione degli immobili alla soluzione di problematiche abitative per le famiglie meno abbienti, nonché per non aver tenuto in dovuto conto la nota trasmessa dall'A.R.T.E. della Provincia di Genova il 18 maggio 2012, prot. n. 3602, in ordine alla percezione dei canoni per la locazione degli immobili a terzi.

6. Con il sesto motivo, si denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver esaminato i documenti prodotti dal contribuente (con la sola eccezione della nota trasmessa dall'A.R.T.E. della Provincia di Genova il 18 maggio 2012, prot. n. 3602).

7. Con il settimo motivo, si denuncia violazione degli artt. 7, comma 1, lett. a, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, 2, 3 e 38 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver ritenuto che la destinazione degli immobili alla funzione di edilizia residenziale pubblica non bastasse a costituire presupposto per l'esenzione da ICI in ragione della destinazione a compiti istituzionali.

8. Con l'ottavo ed ultimo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della Legge Costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non aver sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lett. a, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504 per violazione degli artt. 2, 3, 38 e 119, comma 4, Cost..

9. Il primo motivo ed il secondo motivo - la cui stretta ed intima connessione, in ragione della comune attinenza alla motivazione degli atti impositivi, suggerisce l'esame congiunto - sono inammissibili e, comunque, infondati. 9.1 Anzitutto, i mezzi sono carenti di autosufficienza.

A ben vedere, seppure da angolazioni diverse, le censure attingono la sentenza impugnata per aver rigettato l'appello sulla base di argomentazioni [in particolare, con la contestazione della «illecita applicazione dell'esenzione prevista dalla legge 504/92, art. 7, comma 1, lettera a) a fronte di una ormai consolidata giurisprudenza in tal senso», attraverso l'espresso rinvio per relationem ad una «nota racc. 6277 in data 1/7/2011» e ad una «racc. a. r. in data 6/9/2011»] avulse dalle motivazioni addotte a fondamento degli atti impositivi (nella specie, la carenza di prova della destinazione degli immobili ad uno scopo istituzionale diretto), che l'ente impositore avrebbe prospettato per la prima volta soltanto davanti al giudice di primo grado e che il giudice di secondo grado avrebbe posto a fondamento della decisione dell'appello.

Tuttavia, il ricorso non contiene alcuna indicazione della sede processuale in cui l'ente impositore avrebbe operato tale integrazione postuma della motivazione degli atti impositivi, né, tanto meno, riporta la trascrizione o la riproduzione - almeno per le parti salienti - di tali motivi aggiunti in corso di causa.

Per cui, è precluso al collegio lo scrutinio delle predette doglianze. 9.2 A tal proposito, si rammenta l'indirizzo consolidato di questa Corte, secondo cui il ricorso per cassazione - per il principio di autosufficienza - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2015, n. 14784; Cass., Sez. 6^-1, 27 luglio 2017, n. 18679; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34593; Cass., Sez. 6^-5, 15 dicembre 2020, n. 28537; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2021, n. 20974; Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2021, n. 26220). 9.3 In ogni caso, le censure devono essere disattese.

Per orientamento costante di questa Corte, non è consentito all'amministrazione finanziaria di sopperire con integrazioni in sede processuale alle lacune dell'atto impositivo per difetto di motivazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2018, n. 2382; Cass., Sez. 6^, 21 maggio 2018, n. 12400; Cass., Sez, 6 5^, 12 ottobre 2018, n. 25450; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2019, n. 14185; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4070; Cass., Sez. 6^-5, 13 dicembre 2021, n. 39685).

È regola fondamentale del diritto tributario quella secondo cui le ragioni poste a base dell'atto impositivo definiscono i confini del giudizio tributario, che (anche se con sue specifiche caratteristiche) è, pur sempre, un giudizio d'impugnazione di un atto, sicché l'ufficio finanziario, restandone le contestazioni adducibili in sede contenziosa circoscritte dalla motivazione dell'avviso di accertamento, non può porre a base della propria pretesa ragioni diverse da quelle definite dalla motivazione suddetta (Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2016, n. 6103; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11466; Cass., Sez. 5", 5 ottobre 2021, n. 26892).

In altre parole, la motivazione dell'atto impugnato, ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'amministrazione finanziaria nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an ed il quantum della pretesa tributaria, al fine di approntare una idonea difesa (Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2018, n. 14570; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2021, n. 26892).

Per cui, l'ufficio accertatore non può modificare e/o integrare il presupposto della propria pretesa originariamente contenuta nell'accertamento, poiché è solo tale motivazione che delimita i confini della lite (Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2016, n. 6103; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2018, n. 2382; Cass., Sez. 6^-5, 11 luglio 2018, n. 18222; Cass., Sez. 6^-5, 21 settembre 2021, n. 25529), atteso che le ragioni poste a base di un atto impositivo non possono essere oggetto di modifica e/o di integrazione durante la fase contenziosa, in quanto la difesa del ricorrente si concentra su quanto illustrato nella motivazione. 9.4 A parere del collegio, le deduzioni dell'ente impositore in sede giudiziale costituiscono una mera esplicazione delle ragioni sottese all'emanazione degli atti impositivi e non integrano una tardiva integrazione della relativa motivazione.

Come è noto, infatti, l'art. 7, comma 1, lett. a, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504 prevede l'esenzione da ICI per «gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali».

Dunque, la norma collega il beneficio fiscale alla destinazione esclusiva degli immobili ai compiti istituzionali dell'ente proprietario.

Pertanto, il rilievo in sede giudiziale di una carenza di prova circa la destinazione esclusiva degli immobili ad uno scopo istituzionale non comporta innovazione o ampliamento ex post della motivazione degli atti impositivi, essendo immutata la contestazione inerente la carenza dei presupposti per il riconoscimento della predetta esenzione. 9.5 In tale direzione, la sentenza impugnata aveva respinto l'eccezione del contribuente in ordine alla presunta inversione dell'onere della prova, rilevando che: «(..) è vero che il procedente deve dimostrare i fatti costitutivi della pretesa tributaria azionata, ma nel caso in esame ciò è avvenuto mediante la motivazione in fatto ed in diritto dell'atto amministrativo emesso dal Comune di Busalla, mentre il contribuente, quindi il Comune di Genova, doveva dimostrare gli elementi sui quali le sue eccezioni si fondano, cosa che non si è verificata nel presente giudizio ove il Comune appellante non ha fornito prova alcuna di aver adempiuto ad uno scopo istituzionale diretto, di non aver riscosso canoni di locazione, di aver appostato somme in un capitolo, del proprio bilancio, come patrimonio in disponibile.

Risulta quindi dall'esame degli atti, che il Comune di Genova, meramente afferma il suo diritto all'esenzione ai fini ICI, in relazione ad immobili siti nel Comune di Busalla, ed occupati da residenti nel Comune di Busalla, da cui percepisce un canone di locazione, senza aver offerto alcun elemento probatorio a conforto dei requisiti cui è condizionata l'esenzione.

Anche la produzione, nel presente grado di giudizio, del documento con cui A.R.T.E. attesta la percezione dei canoni di locazione relativi agli immobili siti in Busalla, nel proprio bilancio non dimostra la riconducibilità all'esenzione a scopi istituzionali diretti del Comune di Genova».

Pertanto, secondo l'accertamento fattone dal giudice di appello, anche le risultanze della nota trasmessa dall'A.R.T.E. della Provincia di Genova il 18 maggio 2012, prot. n. 3602, in ordine alla destinazione ed al reinvestimento dei canoni riscossi dal Comune di Genova, anche in base all'art. 1, comma 1, della Legge della Regione Liguria 21 giugno 1996 n. 27 (finanziamento di «interventi di manutenzione e recupero del patrimonio comunale»), sono irrilevanti ai fini della strumentalità degli immobili alle funzioni istituzionali del Comune di Genova.

Peraltro, sul punto, il giudice di appello aveva confermato le conclusioni della decisione di prime cure, la quale aveva affermato che: «Non è stato dimostrato dal Comune di Genova l'effettivo collegamento degli immobili E.R.P. con i fini istituzionali diretti ed immediati e pertanto si ritiene che tali immobili siano imponibili ai fini ICI» (il testo del passo è riportato in ricorso). 9.6 Tali argomentazioni sono coerenti con l'orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di ICI, l'esenzione dall'imposta che l'art. 7, comma 1, lett. a, del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504 prevede per gli immobili posseduti - fra l'altro - dai Comuni (al di fuori del loro territorio), purché «destinati esclusivamente ai compiti istituzionali», presuppone la destinazione diretta ed immediata dell'immobile allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale, mentre non spetta nel caso di semplice utilizzazione indiretta, con la conseguenza che il beneficio non compete nel caso di alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione a privati cittadini (non assumendo, peraltro, alcun rilievo, ai fini dell'esenzione in esame, il fatto che l'attività di locazione di detti alloggi, avente connotati di economicità, sia assistita da una finalità di pubblico interesse) (in termini: Cass., Sez. 5^, 9 gennaio 2004, n. 142; Cass., Sez. 5^, 24 ottobre 2005, n. 20577; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2010, n. 14094; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2011, n. 30731; Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2015, nn. 8186, 8187, 8188 e 8189; Cass., Sez. 5^, 17 luglio 2015, n. 15025; Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2017, nn. 16791 e 16797; Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2019, nn. 3431, 3433, 3434 e 3435; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9982).

Il principio si attaglia esattamente al caso di specie, posto che è pacifico che gli immobili in questione erano destinati a scopi di edilizia residenziale pubblica, e solo in tal senso all'adempimento dei compiti istituzionali del detto comune; donde era mancato il requisito essenziale dell'utilizzo diretto dal parte del Comune possessore (Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2015, nn. 8186, 8187, 8188 e 8189).

Ne deriva che la proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica non implica di per sé la destinazione esclusiva alle finalità istituzionali dell'ente locale, trattandosi di un quid pluris che deve essere accertato dal giudice di merito.

10. Anche il terzo motivo, il quarto motivo, il quinto motivo ed il settimo motivo - la cui stretta ed intima connessione, in ragione della comune attinenza alla motivazione degli atti impositivi, suggerisce l'esame congiunto - sono infondati. 10.1 Come si è già evidenziato ai punti precedenti, il giudice di appello aveva vagliato ex professo le questioni sottopostele dal contribuente, desumendone l'insussistenza dei presupposti per usufruire dell'esenzione da ICI.

Per cui, i suesposti argomenti valgono anche a disattendere i predetti motivi.

11. Il sesto motivo è infondato. 11.1 L'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez.

Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5", 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431).

L'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5", 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458) né l'omessa disanima di questioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285). 11.2 Nella specie, il "fatto" di cui si lamenta l'omesso esame da parte del giudice di appello è costituito dalle risultanze della documentazione prodotta dal contribuente in ordine alla destinazione ed all'utilizzo dei canoni percepiti in dipendenza della locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Per cui, come si è già detto, il giudice di appello aveva tenuto conto delle suddette circostanze nella sua decisione.12.

Da ultimo, anche l'ottavo motivo è infondato. 12.1 Premesso che la violazione di norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2018, n. 15879; Cass., Sez.

Un., 12 novembre 2020, n. 25573; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2021, n. 16375; Cass., Sez.

Lav., 27 dicembre 2021, n. 41579), la questione sollevata nei termini precisati dal ricorrente è stata già apprezzata in senso negativo da questa Corte (Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2018, n. 5765), sulla base di specifici precedenti della Corte Costituzionale (Corte Cost., 19 dicembre 2006, n. 429; Corte Cost., 29 gennaio 2007, n. 19), almeno in relazione agli anni 2006 e 2007, sul presupposto che l'art. 1, comma 5, del D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008 n. 126, con il richiamo all'art. 8, comma 4, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, prevedendo l'esenzione dall'ICI per gli immobili assegnati dagli IACP (o ATER) soltanto a partire dall'I. gennaio 2008, non può integrare un tertium comparationis, per cui non si profila una disparità di trattamento rispetto a tali enti.

Ed analoga valutazione di inammissibilità è stata ribadita anche dal giudice delle leggi (Corte Cost., 19 maggio 2011, n. 172).

In relazione agli anni 2008, 2009 e 2010, poi, come è stato eccepito dal controricorrente, si delinea una palese disomogeneità dei parametri normativi messi a confronto, dal momento che l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504 postula l'utilizzo diretto ed immediato degli immobili da parte degli enti proprietari per la realizzazione delle finalità istituzionali, dalla quale esula, per sua natura, la concessione in locazione a terzi, laddove l'esenzione prevista dall'art. 1, comma 5, del D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008 n. 126, presuppone la concessione in locazione a terzi assegnatari, la quale è coerente con la finalità istituzionale degli enti proprietari di promuovere, realizzare e gestire l'edilizia pubblica finalizzata all'assegnazione di abitazioni ai meno abbienti.

Parimenti, non si ravvisa alcuna infrazione agli artt. 2, 38 e 119, comma 4, Cost., palesandosi generiche, astratte ed aspecifiche le deduzioni del ricorrente sull'asserito vulnus ai canoni costituzionali.

13. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi, rispettivamente, l'inammissibilità (per il primo ed il secondo) e l'infondatezza (per la totalità) dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.

14. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di C 200,00 per esborsi e di C 5.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto dell'obbligo, a carico del r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SC) -( SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23737/2016 R.G., proposto DA il Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Genova, nonché dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Busalla (GE), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Genova, e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Genova il 10 marzo 2016 n. 423/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 gennaio 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito per il ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto raccoglimento; udito per il controricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega del Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] Il Comune di Genova ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Genova il 10 marzo 2016 n. 423/06/2016, la quale, in controversia avente ad oggetto impugnazione di avvisi di accertamento per l'ICI relativa agli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, in relazione ad alloggi ed autorimesse siti in Busalla (GE), destinati ad edilizia residenziale pubblica e locati a residenti iscritti nelle liste di soggetti muniti dei requisiti di "emergenza abitativa", ha rigettato l'appello proposto dal medesimo nei confronti del Comune di Busalla (GE) avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Genova il 22 marzo 2012 n. 91/04/2012, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di prime cure in ragione della carenza di prova circa la sussistenza dei presupposti per l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504. Il ricorso è affidato ad otto motivi. Il Comune di Busalla (GE) si è costituito con controricorso. Con conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso. La controricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, si denunciano violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, nonché dei "principi regolanti il processo tributario" secondo il modello del processo impugnatorio, nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 24 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver rigettato l'appello sulla base di argomentazioni estranee alle motivazioni degli atti impositivi e per aver realizzato un'indebita inversione dell'onere probatorio a carico della contribuente in relazione agli elementi ostativi al riconoscimento dell'esenzione per il vincolo a finalità istituzionale degli immobili, essendone pacifica la destinazione ad edilizia residenziale pubblica. 2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione degli artt. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, nonché violazione dell'art. 24 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non aver rilevato che l'ente impositore aveva integrato in sede giudiziale la motivazione degli atti impositivi e per avere così pregiudicato il diritto di difesa del contribuente a causa della preclusione alla conoscenza delle ragioni fondanti la pretesa impositiva. 3. Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., 36 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver omesso di pronunziarsi nella decisione dell'appello su motivi inerenti alla violazione dei principi sull'oggetto del giudizio impugnatorio ed alla violazione del divieto di integrazione postuma degli atti impositivi.4. Con il quarto motivo, si denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver esaminato le deduzioni del contribuente in sede di appello sulle motivi inerenti alla violazione dei principi sull'oggetto del giudizio impugnatorio ed alla violazione del divieto di integrazione postuma degli atti impositivi. 5. Con il quinto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., 36 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver omesso di pronunziarsi nella decisione dell'appello sulla nota trasmessa dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], Demanio e Sport del Comune di Genova il 29 luglio 2011, prot. n. 247756, in ordine all'adibizione degli immobili alla soluzione di problematiche abitative per le famiglie meno abbienti, nonché per non aver tenuto in dovuto conto la nota trasmessa dall'A.R.T.E. della Provincia di Genova il 18 maggio 2012, prot. n. 3602, in ordine alla percezione dei canoni per la locazione degli immobili a terzi. 6. Con il sesto motivo, si denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver esaminato i documenti prodotti dal contribuente (con la sola eccezione della nota trasmessa dall'A.R.T.E. della Provincia di Genova il 18 maggio 2012, prot. n. 3602). 7. Con il settimo motivo, si denuncia violazione degli artt. 7, comma 1, lett. a, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, 2, 3 e 38 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver ritenuto che la destinazione degli immobili alla funzione di edilizia residenziale pubblica non bastasse a costituire presupposto per l'esenzione da ICI in ragione della destinazione a compiti istituzionali. 8. Con l'ottavo ed ultimo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della Legge Costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non aver sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lett. a, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504 per violazione degli artt. 2, 3, 38 e 119, comma 4, Cost.. 9. Il primo motivo ed il secondo motivo - la cui stretta ed intima connessione, in ragione della comune attinenza alla motivazione degli atti impositivi, suggerisce l'esame congiunto - sono inammissibili e, comunque, infondati. 9.1 Anzitutto, i mezzi sono carenti di autosufficienza. A ben vedere, seppure da angolazioni diverse, le censure attingono la sentenza impugnata per aver rigettato l'appello sulla base di argomentazioni [in particolare, con la contestazione della «illecita applicazione dell'esenzione prevista dalla legge 504/92, art. 7, comma 1, lettera a) a fronte di una ormai consolidata giurisprudenza in tal senso», attraverso l'espresso rinvio per relationem ad una «nota racc. 6277 in data 1/7/2011» e ad una «racc. a. r. in data 6/9/2011»] avulse dalle motivazioni addotte a fondamento degli atti impositivi (nella specie, la carenza di prova della destinazione degli immobili ad uno scopo istituzionale diretto), che l'ente impositore avrebbe prospettato per la prima volta soltanto davanti al giudice di primo grado e che il giudice di secondo grado avrebbe posto a fondamento della decisione dell'appello. Tuttavia, il ricorso non contiene alcuna indicazione della sede processuale in cui l'ente impositore avrebbe operato tale integrazione postuma della motivazione degli atti impositivi, né, tanto meno, riporta la trascrizione o la riproduzione - almeno per le parti salienti - di tali motivi aggiunti in corso di causa. Per cui, è precluso al collegio lo scrutinio delle predette doglianze. 9.2 A tal proposito, si rammenta l'indirizzo consolidato di questa Corte, secondo cui il ricorso per cassazione - per il principio di autosufficienza - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2015, n. 14784; Cass., Sez. 6^-1, 27 luglio 2017, n. 18679; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34593; Cass., Sez. 6^-5, 15 dicembre 2020, n. 28537; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2021, n. 20974; Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2021, n. 26220). 9.3 In ogni caso, le censure devono essere disattese. Per orientamento costante di questa Corte, non è consentito all'amministrazione finanziaria di sopperire con integrazioni in sede processuale alle lacune dell'atto impositivo per difetto di motivazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2018, n. 2382; Cass., Sez. 6^, 21 maggio 2018, n. 12400; Cass., Sez, 6 5^, 12 ottobre 2018, n. 25450; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2019, n. 14185; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4070; Cass., Sez. 6^-5, 13 dicembre 2021, n. 39685). È regola fondamentale del diritto tributario quella secondo cui le ragioni poste a base dell'atto impositivo definiscono i confini del giudizio tributario, che (anche se con sue specifiche caratteristiche) è, pur sempre, un giudizio d'impugnazione di un atto, sicché l'ufficio finanziario, restandone le contestazioni adducibili in sede contenziosa circoscritte dalla motivazione dell'avviso di accertamento, non può porre a base della propria pretesa ragioni diverse da quelle definite dalla motivazione suddetta (Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2016, n. 6103; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11466; Cass., Sez. 5", 5 ottobre 2021, n. 26892). In altre parole, la motivazione dell'atto impugnato, ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'amministrazione finanziaria nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an ed il quantum della pretesa tributaria, al fine di approntare una idonea difesa (Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2018, n. 14570; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2021, n. 26892). Per cui, l'ufficio accertatore non può modificare e/o integrare il presupposto della propria pretesa originariamente contenuta nell'accertamento, poiché è solo tale motivazione che delimita i confini della lite (Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2016, n. 6103; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2018, n. 2382; Cass., Sez. 6^-5, 11 luglio 2018, n. 18222; Cass., Sez. 6^-5, 21 settembre 2021, n. 25529), atteso che le ragioni poste a base di un atto impositivo non possono essere oggetto di modifica e/o di integrazione durante la fase contenziosa, in quanto la difesa del ricorrente si concentra su quanto illustrato nella motivazione. 9.4 A parere del collegio, le deduzioni dell'ente impositore in sede giudiziale costituiscono una mera esplicazione delle ragioni sottese all'emanazione degli atti impositivi e non integrano una tardiva integrazione della relativa motivazione. Come è noto, infatti, l'art. 7, comma 1, lett. a, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504 prevede l'esenzione da ICI per «gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali». Dunque, la norma collega il beneficio fiscale alla destinazione esclusiva degli immobili ai compiti istituzionali dell'ente proprietario. Pertanto, il rilievo in sede giudiziale di una carenza di prova circa la destinazione esclusiva degli immobili ad uno scopo istituzionale non comporta innovazione o ampliamento ex post della motivazione degli atti impositivi, essendo immutata la contestazione inerente la carenza dei presupposti per il riconoscimento della predetta esenzione. 9.5 In tale direzione, la sentenza impugnata aveva respinto l'eccezione del contribuente in ordine alla presunta inversione dell'onere della prova, rilevando che: «(..) è vero che il procedente deve dimostrare i fatti costitutivi della pretesa tributaria azionata, ma nel caso in esame ciò è avvenuto mediante la motivazione in fatto ed in diritto dell'atto amministrativo emesso dal Comune di Busalla, mentre il contribuente, quindi il Comune di Genova, doveva dimostrare gli elementi sui quali le sue eccezioni si fondano, cosa che non si è verificata nel presente giudizio ove il Comune appellante non ha fornito prova alcuna di aver adempiuto ad uno scopo istituzionale diretto, di non aver riscosso canoni di locazione, di aver appostato somme in un capitolo, del proprio bilancio, come patrimonio in disponibile. Risulta quindi dall'esame degli atti, che il Comune di Genova, meramente afferma il suo diritto all'esenzione ai fini ICI, in relazione ad immobili siti nel Comune di Busalla, ed occupati da residenti nel Comune di Busalla, da cui percepisce un canone di locazione, senza aver offerto alcun elemento probatorio a conforto dei requisiti cui è condizionata l'esenzione. Anche la produzione, nel presente grado di giudizio, del documento con cui A.R.T.E. attesta la percezione dei canoni di locazione relativi agli immobili siti in Busalla, nel proprio bilancio non dimostra la riconducibilità all'esenzione a scopi istituzionali diretti del Comune di Genova». Pertanto, secondo l'accertamento fattone dal giudice di appello, anche le risultanze della nota trasmessa dall'A.R.T.E. della Provincia di Genova il 18 maggio 2012, prot. n. 3602, in ordine alla destinazione ed al reinvestimento dei canoni riscossi dal Comune di Genova, anche in base all'art. 1, comma 1, della Legge della Regione Liguria 21 giugno 1996 n. 27 (finanziamento di «interventi di manutenzione e recupero del patrimonio comunale»), sono irrilevanti ai fini della strumentalità degli immobili alle funzioni istituzionali del Comune di Genova. Peraltro, sul punto, il giudice di appello aveva confermato le conclusioni della decisione di prime cure, la quale aveva affermato che: «Non è stato dimostrato dal Comune di Genova l'effettivo collegamento degli immobili E.R.P. con i fini istituzionali diretti ed immediati e pertanto si ritiene che tali immobili siano imponibili ai fini ICI» (il testo del passo è riportato in ricorso). 9.6 Tali argomentazioni sono coerenti con l'orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di ICI, l'esenzione dall'imposta che l'art. 7, comma 1, lett. a, del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504 prevede per gli immobili posseduti - fra l'altro - dai Comuni (al di fuori del loro territorio), purché «destinati esclusivamente ai compiti istituzionali», presuppone la destinazione diretta ed immediata dell'immobile allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale, mentre non spetta nel caso di semplice utilizzazione indiretta, con la conseguenza che il beneficio non compete nel caso di alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione a privati cittadini (non assumendo, peraltro, alcun rilievo, ai fini dell'esenzione in esame, il fatto che l'attività di locazione di detti alloggi, avente connotati di economicità, sia assistita da una finalità di pubblico interesse) (in termini: Cass., Sez. 5^, 9 gennaio 2004, n. 142; Cass., Sez. 5^, 24 ottobre 2005, n. 20577; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2010, n. 14094; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2011, n. 30731; Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2015, nn. 8186, 8187, 8188 e 8189; Cass., Sez. 5^, 17 luglio 2015, n. 15025; Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2017, nn. 16791 e 16797; Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2019, nn. 3431, 3433, 3434 e 3435; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9982). Il principio si attaglia esattamente al caso di specie, posto che è pacifico che gli immobili in questione erano destinati a scopi di edilizia residenziale pubblica, e solo in tal senso all'adempimento dei compiti istituzionali del detto comune; donde era mancato il requisito essenziale dell'utilizzo diretto dal parte del Comune possessore (Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2015, nn. 8186, 8187, 8188 e 8189). Ne deriva che la proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica non implica di per sé la destinazione esclusiva alle finalità istituzionali dell'ente locale, trattandosi di un quid pluris che deve essere accertato dal giudice di merito. 10. Anche il terzo motivo, il quarto motivo, il quinto motivo ed il settimo motivo - la cui stretta ed intima connessione, in ragione della comune attinenza alla motivazione degli atti impositivi, suggerisce l'esame congiunto - sono infondati. 10.1 Come si è già evidenziato ai punti precedenti, il giudice di appello aveva vagliato ex professo le questioni sottopostele dal contribuente, desumendone l'insussistenza dei presupposti per usufruire dell'esenzione da ICI. Per cui, i suesposti argomenti valgono anche a disattendere i predetti motivi. 11. Il sesto motivo è infondato. 11.1 L'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5", 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431). L'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5", 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458) né l'omessa disanima di questioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285). 11.2 Nella specie, il "fatto" di cui si lamenta l'omesso esame da parte del giudice di appello è costituito dalle risultanze della documentazione prodotta dal contribuente in ordine alla destinazione ed all'utilizzo dei canoni percepiti in dipendenza della locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Per cui, come si è già detto, il giudice di appello aveva tenuto conto delle suddette circostanze nella sua decisione.12. Da ultimo, anche l'ottavo motivo è infondato. 12.1 Premesso che la violazione di norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2018, n. 15879; Cass., Sez. Un., 12 novembre 2020, n. 25573; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2021, n. 16375; Cass., Sez. Lav., 27 dicembre 2021, n. 41579), la questione sollevata nei termini precisati dal ricorrente è stata già apprezzata in senso negativo da questa Corte (Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2018, n. 5765), sulla base di specifici precedenti della Corte Costituzionale (Corte Cost., 19 dicembre 2006, n. 429; Corte Cost., 29 gennaio 2007, n. 19), almeno in relazione agli anni 2006 e 2007, sul presupposto che l'art. 1, comma 5, del D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008 n. 126, con il richiamo all'art. 8, comma 4, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, prevedendo l'esenzione dall'ICI per gli immobili assegnati dagli IACP (o ATER) soltanto a partire dall'I. gennaio 2008, non può integrare un tertium comparationis, per cui non si profila una disparità di trattamento rispetto a tali enti. Ed analoga valutazione di inammissibilità è stata ribadita anche dal giudice delle leggi (Corte Cost., 19 maggio 2011, n. 172). In relazione agli anni 2008, 2009 e 2010, poi, come è stato eccepito dal controricorrente, si delinea una palese disomogeneità dei parametri normativi messi a confronto, dal momento che l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504 postula l'utilizzo diretto ed immediato degli immobili da parte degli enti proprietari per la realizzazione delle finalità istituzionali, dalla quale esula, per sua natura, la concessione in locazione a terzi, laddove l'esenzione prevista dall'art. 1, comma 5, del D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008 n. 126, presuppone la concessione in locazione a terzi assegnatari, la quale è coerente con la finalità istituzionale degli enti proprietari di promuovere, realizzare e gestire l'edilizia pubblica finalizzata all'assegnazione di abitazioni ai meno abbienti. Parimenti, non si ravvisa alcuna infrazione agli artt. 2, 38 e 119, comma 4, Cost., palesandosi generiche, astratte ed aspecifiche le deduzioni del ricorrente sull'asserito vulnus ai canoni costituzionali. 13. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi, rispettivamente, l'inammissibilità (per il primo ed il secondo) e l'infondatezza (per la totalità) dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato. 14. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di C 200,00 per esborsi e di C 5.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto dell'obbligo, a carico del r
Sentenza Cassazione n. 08361/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris