CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 maggio 2026
Cassazione n. 12200/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].;-intimata-avverso le sentenze della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, n.456/2020 depositata il 29/09/2020, e n. 458/2020 depositata il 29settembre 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La CTP di Rovigo, con la sentenza n. 143/1/2018, accoglieva il ricorsoproposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la cartella di pagamentoNumero registro generale 8673/2021Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 12200/2026Data pubblicazione 01/05/2026con la quale le era stato chiesto dal Consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA] ilpagamento dei canoni concessori relativi agli anni 2015 e 2016 a titolo diindennizzo per attraversamenti e parallelismi di canali con tubazioni.2. Con due distinte sentenze, la n. 456/6/2020 e la n. 458/6/2020depositate entrambe in data 29/9/2020, la CTR del Veneto, pronunciandoin identico giudizio di appello (iscritto a ruolo per due volte), rigettaval'impugnazione proposta dal Consorzio, con duplice condanna al pagamentodelle spese di lite.3. Avverso dette sentenze ha proposto ricorso per cassazione sulla base diquattro motivi, illustrati con successiva memoria, il Consorzio di BonificaAdige Po.4. La società [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo parte ricorrente ha dedotto, in relazione all'art. 360,primo comma, n.4. c.p.c., violazione il principio del ne bis in idemassumendo che la CTR del Veneto era incorsa in un'evidente error inprocedendo in quanto aveva pronunciato due identiche sentenze, emessetra le stesse parti, riguardanti il medesimo atto impositivo, la stessa identicaquestione e la stessa pronuncia di primo grado.1.1. Il motivo è fondato.Deve rilevarsi che sono state impugnate due sentenze della CTR Veneto,rispettivamente la n. 456/6/2020 e la n. 458/6/2020, depositate entrambein data 29/9/2020, che hanno pronunciato sulla impugnazione avverso lamedesima sentenza di primo grado (CTP Rovigo, n. 143/1/2018); le duesentenze danno atto della circostanza che si trattava di cartella dipagamento con la quale è stato richiesto il pagamento di canoni concessorirelativi all'anno 2016, a titolo di indennizzo, per attraversamenti eparallelismi di canali con tubazioni .1.2. Orbene va premesso che il ricorso cumulativo è senz’altro ammissibileperché le due sentenze, formalmente rese in due distinti procedimenti diNumero registro generale 8673/2021Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 12200/2026Data pubblicazione 01/05/2026appello, involgevano il medesimo rapporto sostanziale tra le parti el’appello, così definito con due pronunce (peraltro di identico contenuto),afferiva la medesima pronuncia di primo grado.Questa Corte ha, pervero, avuto modo di precisare che in materiatributaria è ammissibile il ricorso cumulativo avverso più sentenze emessetra le stesse parti, sulla base della medesima "ratio", in procedimentiformalmente distinti ma attinenti al medesimo rapporto giuridico d'imposta,pur se riferiti a diverse annualità, ove i medesimi dipendano per intero dallasoluzione di una identica questione di diritto comune a tutte le cause, inipotesi suscettibile di dar vita ad un giudicato rilevabile d'ufficio in tutte lecause relative al medesimo rapporto d'imposta (così Cass. Sez. U., 16febbraio 2009, n. 3692 cui adde Cass., 22 febbraio 2017, n. 4595; Cass., 3aprile 2013, n. 8075; Cass., 30 giugno 2010, n. 15582; Cass., 7 maggio2010, n. 11186).1.3. Occorre rilevare che, nella specie, si trattava, giova ribadire di un unicoappello avverso la unica sentenza di primo grado, dunque i distintiprocedimenti, che erano stati generati con distinte iscrizioni a ruolo,andavano riuniti.La riunione, tuttavia, non è stata disposta, e ciò ha integrato la lamentataviolazione del generale principio del ne bis in idem che preclude l’eserciziodi una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquandol’azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito; dettoprincipio, posto dall’art. 39 c.p.c., e rispondente a irrinunciabili esigenze diordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudicidiversi statuiscano due volte su identica domanda, e determinal’improcedibilità del processo che nasce dall’indebita reiterazione dicontroversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causache risulti posteriormente iscritta (Cass. Sez. U., 5 aprile 2007, n. 8527;Cass., 21 luglio 2005, n. 15341; v., altresì, Cass., 25 marzo 2022, n. 9695;Cass., 3 aprile 2014, n. 7813; Cass., 10 marzo 1999, n. 2064).Numero registro generale 8673/2021Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 12200/2026Data pubblicazione 01/05/2026Per di più, anche con riferimento a distinte impugnazioni della medesimasentenza, impugnazioni provenienti dalle parti del processo e proposteautonomamente in via principale, questa Corte ha avuto modo di rilevareche in difetto di riunione delle impugnazioni, la pronuncia relativa alla primarende improcedibile la seconda, in quanto, risultando ormai impossibile ilsimultaneus processus, si verifica un impedimento all'esame degli ulteriorigravami, in ragione della decadenza con la quale l'art. 333 c.p.c. sanzionala prescrizione dell'incidentalità delle impugnazioni successivamenteproposte (Cass., 6 luglio 2020, n. 13849; Cass., 11 aprile 2016, n. 7096;Cass., 29 maggio 2014, n. 12038; Cass., 7 novembre 2013, n. 25054;Cass., 21 dicembre 2011, n. 27898).1.3. Ciò rilevato il motivo deve essere accolto, con conseguente cassazionesenza rinvio della sentenza la n. 458/6/2020 che non poteva essere emessaa fronte della pregressa decisione dell’appello avverso la suddetta pronunziadi primo grado con la sentenza n. 456/6/2020.2. Va, quindi, osservato che con il secondo motivo di ricorso il Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato, in relazione all'art. 360, primo comma, n.1.c.p.c., difetto di giurisdizione giudice tributario assumendo che,erroneamente, la CTR, pur rilevando che la società [OSCURATO:SOCIETA]. nonera una consorziata aveva ritenuto prevalente ai fini della decisione sullagiurisdizione generici riferimenti ai contributi di bonifica contenuti nellacartella di pagamento impugnata senza considerare tutte le altre indicazioniriguardanti gli atti concessori, prodotti in giudizio, dai quali era desumibilela natura non tributaria delle somme richieste in quanto non si discuteva dicontributi bonifica bensì di canoni e, quindi, di corrispettivi relativi aconcessioni dettagliatamente indicate nel medesimo atto oggetto di causa,rilasciate dal Consorzio ai sensi dell'art. 134 r.d. 368/1904 su richiesta dellapredetta società per attraversamenti e parallelismi di canali bonifica.2.1. Anche tale motivo è fondato, rimanendo assorbiti gli altri motivi in forzadei quali parte ricorrente ha lamentato: ai sensi dell'art. 360, primo comma,Numero registro generale 8673/2021Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 12200/2026Data pubblicazione 01/05/2026n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 3 l. 241.990, 7 l.12/2000 nonché 12 e 15 d.P.R. n. 602/73; assumendo che, erroneamente,i giudici di appello aveva ritenuto la cartella priva di adeguata motivazionenon tenendo conto della circostanza che la società [OSCURATO:SOCIETA]. erapienamente a conoscenza del contenuto della pretesa, tant'è che si eraampiamente difesa nel merito; ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5c.p.c. l’omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio oggetto didiscussione fra le parti assumendo che la CTR aveva omesso di valutarefatti storici decisivi.2.2. Secondo quanto risulta dalle complessive emergenze processuali lasocietà [OSCURATO:PERSONA] non è consorziata, non ha titolo ad esserlo non risultandotitolare ai terreni oggetto di bonifica facenti parte dell'ambito operativo delconsorzio medesimo e nella specie trattasi, al di là di una erroneaindicazione in cartella, di cartella avente ad oggetto corrispettivi richiesti dalConsorzio a titolo di indennizzo a seguito di concessioni, rilasciate surichiesta della stessa [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 134 del R.D. n.368/1904, per l’attraversamento di canali di bonifica e corsi d’acqua gestitidal medesimo Consorzio con reti di telecomunicazioni.Orbene nell’avviso di pagamento n. 5610917396 sono statedettagliatamente indicate e descritte le varie concessioni, depositate nelgiudizio di appello, rilasciate dal Consorzio ai sensi del r.d. 368/1904, surichiesta della stessa [OSCURATO:SOCIETA], per attraversamenti di opere di bonificacon tubazioni e cavidotti per la connessione in fibra ottica e nella successivacartella di pagamento impugnata è stato espressamente richiamato ilsuddetto avviso non pagato dalla [OSCURATO:PERSONA] alle scadenze in essoindicate, e sono state nuovamente riportate, nella comunicazione per ilcontribuente, tutte le concessioni con l’indicazione del titolo “concessioni”,del Comune, della descrizione della concessione (attraversamenti eparallelismi “con tubazioni” o “linee elettriche, tel., ecc.” a seconda dellatipologia), della data di rilascio e dell’importo del canone, anche se,Numero registro generale 8673/2021Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 12200/2026Data pubblicazione 01/05/2026effettivamente, il Consorzio, nella stessa comunicazione, ha erroneamentefatto riferimento anche ai contributi di bonifica.La causa petendi della cartella di pagamento de qua è, dunque, costituitada canoni di concessione demaniale che sono stati espressamente previstidalla l.r. Veneto, 8 maggio 2009, n. 12, art. 33, commi 3-bis e 3-ter che,peraltro, rinviano alla l.r. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 83 e che sonoriconducibili al r.d. 8 maggio 1904, n. 368, artt. 132 e ss., sicché devetrovare applicazione il principio di diritto secondo cui la controversia aventead oggetto l’ingiunzione di pagamento dei canoni per l’attraversamento deldemanio idrico sottostante strade statali tramite infrastrutture della rete dicomunicazione elettronica, emessa dalla provincia e fondata su di unadelibera di [OSCURATO:PERSONA] determinativa di tali canoni, spetta allagiurisdizione del giudice ordinario, atteso che la riserva di legge posta intale ambito dall’art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003 (cd. codice dellecomunicazioni elettroniche) deve essere interpretata come rinvio ad unafonte legislativa di provenienza statale, in quanto contenuta in una normadello Stato e costituente espressione del fondamentale principio di tuteladella concorrenza, il quale, ex art. 117, lett. e), Cost., rientra nellacompetenza esclusiva statale cd. trasversale di natura funzionale, idonea acoinvolgere più ambiti materiali anche di competenza regionale; neconsegue che è sottratto all’ente territoriale qualunque potere dideterminazione di detti canoni, dovendo, pertanto, essere disapplicati gliSez. U., 2 febbraio 2017, n. 2730).2.3. Non si tratta, quindi, di contributi di bonifica (spettanti alla giurisdizionedel giudice tributario) ma di canoni concessori per l’attraversamento deldemanio idrico richiesti a soggetto giuridico non consorziato (dunque nonproprietario di beni ricadenti nel perimetro di contribuenza del Consorzio),con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.Numero registro generale 8673/2021Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 12200/2026Data pubblicazione 01/05/20262.4. In conseguenza in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbitigli altri, la sentenza n. 456/6/2020 deve essere cassata e va e dichiarato ildifetto di giurisdizione del giudice tributario per essere munito digiurisdizione il giudice ordinario, innanzi al quale le parti vanni rimesse, cononere di riassunzione entro il termine di mesi tre dalla comunicazione dellapresente ordinanza (l. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59, comma 2).3. La natura e peculiarità delle questioni trattate giustifica la integralecompensazione delle spese di lite. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso e cassa, senza rinvio, la sentenzan. 458/6/2020; accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassala sentenza n. 456/6/2020 e dichiara il difetto di giurisdizione del giudicetributario per essere munito di giurisdizione il giudice ordinario, innanzi alquale rimette le parti.Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])