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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07918/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 12 maggio 2022 il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra le seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti: 1) Sentenza del Tribunale di Lecce del 20 agosto del 2018 per fatto degli articoli 56, 624, 625 cod. pen, commesso il 19 agosto 2018; 2) Sentenza del Tribunale di Lecce 16 giugno 2021 per fatto degli articoli 624, 629, 337 cod. pen. commessi 11 16 agosto 2018; 3) Sentenza del Tribunale di Lecce del 5 marzo 2020 per fatto degli articoli 81, 624, 625 cod. pen. commessi dal 14 marzo 2018 al 14 giugno 2018.

In particolare, nel respingere l'istanza, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto non vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati, evidenziando in particolare che gli stessi erano stati commessi a limitata distanza di tempo l'uno dall'altro, ma in luoghi diversi, e che gli stessi erano più che altro espressione di inclinazione al delitto.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce che i reati sono commessi tutti a stretta distanza temporale, in un caso solo tre giorni l'uno dall'altro, tutti nella stessa area geografica del nord Salento, e sono furti dello stesso tipo commessi dal condannato senza l'aiuto di correi.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.

La motivazione del provvedimento impugnato considera gli indici di una volizione unitaria evidenziati nel ricorso (la omogeneità delle violazioni, la relativa contiguità temporale), ma li ritiene non sufficienti per l'accoglimento dell'istanza, perché IL giudice dell'esecuzione ritiene che in concreto le condotte appaiano slegate sul piano ideativo.

Il ricorso attacca questa motivazione allegando l'esistenza degli indici astratti della esistenza della volizione unitaria già considerati dal giudice dell'esecuzione, quale l'omogeneità delle violazioni, enfatizza il dato della relativa contiguità temporale degli stessi (peraltro, il primo episodio è del 14 marzo 2018, l'ultimo del 19 agosto 2018), ed evidenzia che anche i luoghi di commissione dei reati sono riconducibili alla medesima area geografica.

Questi argomenti, però, non riescono ad individuare un vizio nel percorso logico della ordinanza impugnata, che, come detto, non nega l'esistenza di indicatori astratti della volizione unitaria, ma si sofferma sulle caratteristiche concrete dei reati per escludere che i successivi possano essere stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), nel momento in cui è stato commesso il primo.

La motivazione del giudice dell'esecuzione fa corretta applicazione dei principi elaborati sull'argomento dalla giurisprudenza di legittimità, che ritiene che non sia sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato (Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico: Rv. 267580: in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi 5fi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti), e trova corrispondenza con le caratteristiche concrete dei fatti-reato oggetto di esame, che sono dei furti strutturalmente molto semplici, che non richiedono una elaborazione particolare e che, in modo non illogico, sono stati ritenuti compatibili più con una spinta volitiva estemporanea che non con una programmazione unitaria avvenuta a monte.

L'ordinanza impugnata resiste, pertanto, alle censure che le vengono rivolte ed il ricorso deve essere giudicato infondato.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 12 maggio 2022 il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra le seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti: 1) Sentenza del Tribunale di Lecce del 20 agosto del 2018 per fatto degli articoli 56, 624, 625 cod. pen, commesso il 19 agosto 2018; 2) Sentenza del Tribunale di Lecce 16 giugno 2021 per fatto degli articoli 624, 629, 337 cod. pen. commessi 11 16 agosto 2018; 3) Sentenza del Tribunale di Lecce del 5 marzo 2020 per fatto degli articoli 81, 624, 625 cod. pen. commessi dal 14 marzo 2018 al 14 giugno 2018. In particolare, nel respingere l'istanza, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto non vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati, evidenziando in particolare che gli stessi erano stati commessi a limitata distanza di tempo l'uno dall'altro, ma in luoghi diversi, e che gli stessi erano più che altro espressione di inclinazione al delitto. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce che i reati sono commessi tutti a stretta distanza temporale, in un caso solo tre giorni l'uno dall'altro, tutti nella stessa area geografica del nord Salento, e sono furti dello stesso tipo commessi dal condannato senza l'aiuto di correi. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. La motivazione del provvedimento impugnato considera gli indici di una volizione unitaria evidenziati nel ricorso (la omogeneità delle violazioni, la relativa contiguità temporale), ma li ritiene non sufficienti per l'accoglimento dell'istanza, perché IL giudice dell'esecuzione ritiene che in concreto le condotte appaiano slegate sul piano ideativo. Il ricorso attacca questa motivazione allegando l'esistenza degli indici astratti della esistenza della volizione unitaria già considerati dal giudice dell'esecuzione, quale l'omogeneità delle violazioni, enfatizza il dato della relativa contiguità temporale degli stessi (peraltro, il primo episodio è del 14 marzo 2018, l'ultimo del 19 agosto 2018), ed evidenzia che anche i luoghi di commissione dei reati sono riconducibili alla medesima area geografica. Questi argomenti, però, non riescono ad individuare un vizio nel percorso logico della ordinanza impugnata, che, come detto, non nega l'esistenza di indicatori astratti della volizione unitaria, ma si sofferma sulle caratteristiche concrete dei reati per escludere che i successivi possano essere stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), nel momento in cui è stato commesso il primo. La motivazione del giudice dell'esecuzione fa corretta applicazione dei principi elaborati sull'argomento dalla giurisprudenza di legittimità, che ritiene che non sia sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato (Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico: Rv. 267580: in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi 5fi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti), e trova corrispondenza con le caratteristiche concrete dei fatti-reato oggetto di esame, che sono dei furti strutturalmente molto semplici, che non richiedono una elaborazione particolare e che, in modo non illogico, sono stati ritenuti compatibili più con una spinta volitiva estemporanea che non con una programmazione unitaria avvenuta a monte. L'ordinanza impugnata resiste, pertanto, alle censure che le vengono rivolte ed il ricorso deve essere giudicato infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Co
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