CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 15089/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere - Hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso 8940 - 20 21 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALEORDINARIO di Roma , con ordinanza n. 40687/2020 del 4.3.2021 sulricorso r.g.n.939/2016 tra: ABDELHAMIDMOHAMED S A [OSCURATO:PERSONA] -ricorrentenon costituitosi in questa fase - R.G.N.8940/21 Ad.10.5.2022 S.U. ricorson.8940/2021- sez. S.U. A d. 10 .5.2022 pagina 2 di 7 contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro p.t., rappr. e dif. ex lege dall’Avvocaturagenerale dello Stato , presso i cui uffici è dom. in Roma, via deiPortoghesi n. 12 ags.rm @ mailcert.avvocaturastato.it -resistente– lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale chiede che la Corte, a Sezioni Unite, dichiari la giurisdizionedel giudice amministrativ o ; vistala memoria per i l Ministero ; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2022dal c onsigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale ordinario di Roma , con ordinanza n. 40687/2020 del 4.3.2021,ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione nel procedimento già promossoda [OSCURATO:PERSONA] S A [OSCURATO:PERSONA] avanti al TAR Lazio conricorso R.G. n. 1990 del 2020 e definito dal giudice amministrativo con dichiarazionedi inammissibilità per difetto di giurisdizione; 2. ha premesso l ’ordinanza che : a) [OSCURATO:PERSONA],cittadino egiziano, aveva chiesto al TAR Lazio l’annullamento del diniego di rilascio del visto d’ingresso in Italia per turi s mo , così emesso dall’Ambasciataitaliana a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per difetto di disponibilità di mezzisufficienti per la durata del soggiorno ed il rientro ; b) il TAR Lazio ha ravvisato nell’istanza di visto la finalità sostanziale dell’interessato di “ricongiungersicon la propria mogli e, cittadina italiana, con la quale aveva contrattomatrimonio a [OSCURATO:PERSONA] il 6 agosto 2018”, come da lettera d’invito condichiarazioni di garanzia del soggiorno e certificato matrimoniale; c) in accoglimentodi eccezione del costituito [OSCURATO:PERSONA] E DELLACOOPERAZIONE INTERNAZIONALE, la giurisdizione amministrativa è statadunque negata in ragione della sostanziale domanda d’ingresso di visto ricorson.8940/2021- sez. S.U. A d. 10 .5.2022 pagina 3 di 7 perragioni familiari, ai sensi d ell’art.30 comma 6 d.lgs. n. 286 del 1998 , con spettanzadella giurisdizione al giudice ordinario ; 3. il Tribunale di Roma, sul presupposto che l’istante, come da richiestadel visto, non intendesse procedere al ricongiungimento familiare , haritenuto che : a ) la motivazione dell’originario diniego di visto concerneva la mancanza dei requisiti per l’ingresso a fini turistici, non affrontando la materia dei presupposti del ricongiungimento e, nel caso, l’interessato contavasu una dichiarazione di ospitalità d el coniuge ( sponsor ) per un breve periodo(10 febbraio - 10 maggio del 2020) , incompatibile con un visto per motivi familiari ; b) la riqualificazione della domanda da parte del giudice amministrativo muoveva da una mera ipotesi di strumentalità delle nozze (per la differenza di età) , riferita dall’Am basciata e condivisa quale finalità migratoria alla base della domanda, circostanza tuttavia non emergente dall’atto;c) l’aspirazione al rilascio del vis to per motivi turistici , ribadita in giudiziodal richiedente, configurava pertanto un atto riflettente un interesse legittimo, a nulla rilevando che lo sponsor fosse il coniuge del richiedente , nérisultando provato che la compilazione della domanda foss e avvenuta per erroresul formulario del visto turistico ; 4. il Ministero si è costituito con memoria , sostenendo la legittimità del diniego di visto alla luce dei controlli cui era tenuta l’Ambasciata per riscontrareche la domanda non celasse un matrimonio di comodo, situazione idoneaad aggirare la normativa sull’immigrazione e, nel caso, propria di un’intenzione di ricongiungimento familiare , così richiamando il riferimento dell’Ambasciataad un errore formale sulla motivazione del diniego ed infine chiedendo la regolazione del conflitto di giurisdizione quale spettante al giudiceordinario, nella fattispecie il Tribunale di Roma ; 5.ilProcuratore generale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo;il Ministero ha depositato memoria . [OSCURATO:PERSONA] Consideratoche: ricorson.8940/2021- sez. S.U. A d. 10 .5.2022 pagina 4 di 7 1. l a controversia procede dal diniego di visto d’ingresso turistico in Italia,oggetto di domanda relativa a soggiorno per circa tr e mesi, avanzata dacittadino di Stato non UE ( egiziano ), con allegazione di ospitalità da parte del proprio coniuge (italiano e residente nello Stato) e reiezione motivata dalla competente Ambasciata in ragione di difetto di mezzi di sussistenza idonei,inattendibilità delle informazioni giustificative della istanza, anche con riguardoal transito aeroportuale; nel corso del giudizio avanti all’adito TAR Lazio, sull a base delle eccezioni della parte pubblica, la domanda è stata riqualificatain visto d’ingresso per motivi familiari, mentre il suo originario contenuto, in punto di temporaneità e brevità del soggiorno e di diniego di voler conseguire il ricongiungimen to familiare , non è stato mutato dall’istante; 2. o sserva il Collegio che devono prendersi in esame i fatti allegati dalleparti, al fine di verificare la natura della situazione giuridica azionata, «prescindendo dall'effettiva sussistenza dei fatti dedotti, trattandosi di un profiloafferente al merito della controversia, da scrutinare a cura del giudice effettivamente munito di giurisdizione » (Cass. s.u. 13492/2021); ciò in quanto,come da principi consolidati, la giurisdizione è determinata sulla base della domanda, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo guardandosi al petitum sostanziale, identificato, più chein ragione della concreta pronuncia chiesta, soprattutt o in funzione della causa petendi , l'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, alla stregua,pertanto, proprio dei fatti allegati e del rapporto giuridico di cui essi sonoespressione (Cass. s.u. 20350/2018); 3. ritengono queste Sezioni Unite che l’impugnazione originaria, avendoinvestito l’atto amministrativo di diniego, delimita con esso altresì il perimetro ricognitivo della materia controversa , definendone l’oggetto di spettanza al giudice amministrativo; in coerenza con quanto apprezzato anche dal Procuratore Generale, assumono invero decisività alcune circostanze storiche: a) il visto è stato chiesto esclusivamente per ragioni turistiche, con supporto documentativo dell’autosufficienza di soggiorno fornitodal coniuge italiano del richiedente; b) l’istanza era volta a realizzare ricorson.8940/2021- sez. S.U. A d. 10 .5.2022 pagina 5 di 7 un soggiorno breve e ben delimitato temporalmente; c) il diniego dell’Ambasciata ha fatto riferimento alla carenza di mezzi di sussistenza e, piùgenericamente, alla inidone ità di informazioni attendibili sull e finalità del soggiorno (non altrimenti indicate) ; d) lo stesso atto enunciava la impugnabilità eventuale davanti al TAR Lazio; e) solo nel conseguente giudiziocosì attivato il Ministero degli Esteri sollecitava una ri qualificazione della domanda quale diretta al ricongiungimento familiare , in una rilettura “sostanziale” della vicenda poi opera ta dal giudice amministrativo , sulla scorta di un’eccezione di parte pubblica che dubitava della veridicità del vincolomatrimoniale dell’istante con il coniuge italiano e deduceva un errore dell’Ufficionei moduli compilati ; 4. in materia, a seguito della istituzione di un codice comunitario dei visti,secondo la previsione del Regolamento (CE) n.810/2009 del Parlamento europeoe del Consiglio del 13 luglio 2009, con decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850 , sono stati disciplinati gli adempimenti , rimessi a lle rappresentanze diplomatico - consolari , volti a scongiurare il cd. rischio migratorio, cioè un’immigrazione illegale e a controllare i mezzi a disposizione, con le garanzie di uscita dal territorio alla scadenza del visto (art.4);anche nella vicenda, in conformità all’art.32 del Reg. 810/2009 cit. , ladecisione negativa ha seguito, a prescindere dal merito , la configurazione motivazionale,almeno nella parte meno generica, attinente ad un rifiuto di quantoera stato oggetto di domanda, e cioè la istanza di soggiorno per breve periodo; si tratta di circostanza, come anti cipato, decisiva per riconoscere lanatura della controversia anche ai fini del radicamento della giurisdizione amministrativa, apparendo solo successive e frutto di mere ipotesi, senza radicamento istruttorio funzionale all’adozione del provvedimento dell’Ambasciata, le considerazioni corroboranti l’ostatività del supposto dubbio sulla veridicità del matrimonio e, in via derivata, la congetturata naturadi domanda di ricon giungimento familiare; 5. d’altro canto , il visto turistico di cui è causa, in relazione alle peculiaritàsoggettive del richiedente, realizza una effettiva tipologia minore e speciale rispetto al più ampio visto per motivi di visita a cittadini ricorson.8940/2021- sez. S.U. A d. 10 .5.2022 pagina 6 di 7 dell’Unione, consentendo una interpretazione antitestuale della domanda e delle produzioni documentali solo se altamente selettiva, così da non frustrarel’avvenuta abrogazione, per i familiari extra comunitari di cittadini UE,il senso della eliminazione del visto d’ingresso per motivi di lunga durata; infatti, il d.lgs. 6 febbraio 2007, n.30 , in tema di diritto dei cittadini dell'Unionee dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, precisata la definizione di familiare all’art.2 (pertinente alla fattispecie, trattandosi di coniuge), delimita – nel testo vigente dal 2011 - le restrizioni all’ingresso e al soggiorno a motivi di sicurezzadello Stato , moti vi imperativi di pubblica sicurezza e altri motivi di ordinepubblico o di pubblica sicurezza , oggetto di ‘apposito provvedimento’ (art.20); 6. la stessa disciplina più generale sull’ingresso, il soggiorno e l’allontanamento dal territorio dello Stato (d.lgs. 25 luglio 1998, n.286) , circoscrivela non ammissione in Italia dello straniero a paralleli requisiti di minaccia o pericolo o condanne (art.4 comma 3); la giurisdizione amministrativa in tale materia , a sua volta , appare designata da queste SezioniUnite per ogni caso di diniego del visto d'ingresso, « subordinato alla valutazione della sussistenza di requisiti soggettivi o di condizioni internazionali e, in ordine all'emanazione dei quali, la [OSCURATO:PERSONA] e dispone di una specifica e ampia discrezionalità che fanno escludere - in capo allo straniero - una posizione di diritto soggettivo e affermare una posizione di interesse legittimo » (Cass. s.u. 1417/2004,6426/2005); 7. più in generale, a ma ggior ragione avendo il richiedente ribadito,anche in sede giurisdizionale, di intendere l’ingresso esclusivamente quale volto a soggiorno di breve periodo e così esponendo una propria situazione occupazionale e patrimoniale in Egitto, la visita temporanea appareconnotativa della domanda , non potendo l’ospitalità di sponsor del coniugedivenire elemento valutabile con un indice di inaffidabilità ido neo a sovvertire,sulla base d i mere ipotesi, la c a usa petendi ; ricorson.8940/2021- sez. S.U. A d. 10 .5.2022 pagina 7 di 7 8. né infine, in una lettura antitestuale officiosa , appare praticabile unaselezione della domanda del richiedente diretta ad attribuirgli, sol perché cittadino di Paese terzo coniugato con cittadino di Stato membro UE, unicamentela possibilità di procedere al ricongiungimento familiare (peraltro poi c ontestata dal Ministero proprio perché non proveniente dal coniuge residente in Italia) e non invece un ordinario, e minore, diritto di visita - soggiorno con collocazione temporanea presso il coniuge ; siffatto epilogo decisoriocosì oltrepassa i limiti motivazionali e la genericità del diniego propri dell’attodell’Ambasciata, richiesta di un mero visto turistico e comunque per periodoben circoscritto ; poiché dunque nella fattispecie non può dirsi che l a richiesta di rilascio d el visto d'ingresso sia collegata al ricongiungimento familiare ( o al permesso di soggiorno per motivi familiari ) , la posizione del richiedentenon è qualificabile come diritto soggettivo, con la conseguente spettanza all' a utorità giudiziaria ordinaria del la giurisdizione in ordine all'impugnazionedel provvedimento di diniego (come invece nel caso di Cass.23412/2019); in conclusione, va dichiarato che la giuri