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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04488/2023

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seguente ORDINANZA igrERLoCUToeìA Sul ricorso iscritto al numero 5783 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente -- [OSCURATO:PERSONA] - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce n. 1391/23/2020, depositata in data 17 luglio 2020; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sezione staccata di Lecce aveva accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 899/03/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Lecce di rigetto del ricorso proposto dalla contribuente avverso provvedimento di diniego della richiesta del 5.12.2006 di rimborso del credito Iva di euro 11.017,00 indicato nel quadro RX (compensazione e rimborsi) - rigo RX4, colonna 4 (credito da utilizzare in compensazione/detrazione) della dichiarazione M.U. 2004, periodo di imposta 2003, oltre il termine di decadenza biennale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992; -la CTR, per quanto di interesse, ha affermato che dovendo considerarsi già presentata l'istanza di rimborso del credito di imposta con la compilazione del quadro RX- rigo RX4 ("credito da utilizzare in compensazione") della dichiarazione Iva, per l'anno 2003, il diritto al rimborso doveva essere assoggettato al termine prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. e non già al termine di decadenza biennale di cui all'art. 21, comma 2, del d.igs. n. 546/92, applicabile solo in via sussidiaria e residuale; -la contribuente è rimasta intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -rilevato che la causa non appare di immediata evidenza decisoria; P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trasmissione alla sezione tributaria; Cosi deciso in Roma in data 23 novembre 2022 DepG ata !r1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA igrERLoCUToeìA Sul ricorso iscritto al numero 5783 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente -- [OSCURATO:PERSONA] - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce n. 1391/23/2020, depositata in data 17 luglio 2020; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sezione staccata di Lecce aveva accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 899/03/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Lecce di rigetto del ricorso proposto dalla contribuente avverso provvedimento di diniego della richiesta del 5.12.2006 di rimborso del credito Iva di euro 11.017,00 indicato nel quadro RX (compensazione e rimborsi) - rigo RX4, colonna 4 (credito da utilizzare in compensazione/detrazione) della dichiarazione M.U. 2004, periodo di imposta 2003, oltre il termine di decadenza biennale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992; -la CTR, per quanto di interesse, ha affermato che dovendo considerarsi già presentata l'istanza di rimborso del credito di imposta con la compilazione del quadro RX- rigo RX4 ("credito da utilizzare in compensazione") della dichiarazione Iva, per l'anno 2003, il diritto al rimborso doveva essere assoggettato al termine prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. e non già al termine di decadenza biennale di cui all'art. 21, comma 2, del d.igs. n. 546/92, applicabile solo in via sussidiaria e residuale; -la contribuente è rimasta intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -rilevato che la causa non appare di immediata evidenza decisoria; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trasmissione alla sezione tributaria; Cosi deciso in Roma in data 23 novembre 2022 DepG ata !r1
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