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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 ottobre 1982

Cassazione n. 10707/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/10/1982 avverso l'ordinanza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, la Corte d'appello di Ancona ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione relativa alla sentenza emessa dal Giudice di pace in sede, il 20 marzo 2018, irrevocabile il 15 maggio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale il predetto è stato condannato alla pena di euro duecento di multa.

2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. del difensore di ufficio dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], non cassazionista.

2.1. Si deduce che il condannato era detenuto dal 21 febbraio 2018 al 21 ottobre 2018, per cui alla data della sentenza emessa il 20 marzo 2018 e per tutta la durata del dibattimento, questi era stato erroneamente costituito, dal giudice di pace procedente, come libero assente, pur avendo avuto conoscenza del procedimento soltanto nella fase delle indagini preliminari, quando veniva redatto verbale di elezione di domicilio in Napoli, luogo ove, comunque, non vi era prova che l'atto introduttivo del giudizio era stato effettivamente ricevuto. 2.2.Si denuncia vizio di motivazione in relazione all'art. 629-bis cod. proc. pen.

La Corte territoriale rileva la tardività della richiesta (depositata in data 8 ottobre 2020) per essere decorso il termine di giorni trenta dall'avvenuta conoscenza del procedimento, facendo coincidere questa con la richiesta di copia degli atti (avvenuta 24 luglio 2020).

Si deduce, invece, che la circostanza dell'avvenuta conoscenza del procedimento coincideva con la visione effettiva dell'incartamento processuale, comprensivo della sentenza di condanna e di tutti i verbali del procedimento, in cui l'imputato risultava costituito come libero assente, visione avvenuta dopo il 14 settembre 2020.

Sicché, fino a quella data risulterebbe che la difesa non aveva ancora avuto conoscenza dell'esistenza di sentenza condanna a carico del proprio assistito.

Si evidenzia, infine, che, comunque, la Corte d'appello per tutta la durata del procedimento, non aveva effettuato alcuna acquisizione documentale.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile. 1.Va rilevato che dagli atti in possesso dell'ufficio, esaminati in considerazione della qualità dell'eccezione proposta (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 9/01/2013, Chahid, Rv. 255304, nel senso che, in materia processuale, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, dunque, nella ricerca degli eventuali errores in procedendo, opportunamente denunciati con specifico motivo di ricorso, deve verificare, ex actis, l'osservanza della legge processuale) risulta che il difensore del condannato, Avv.

P. Gallina, non è munito di procura speciale autenticata, rilasciata ad hoc, per l'impugnazione del diniego della proposta istanza di rescissione.

Sicché, va ritenuto quest'ultimo, alla stregua della disciplina della revisione richiamata dal rinvio dell'art. 629-bis cod. proc. pen. all'art. 640 dl codice di rito, privo di legittimazione (cfr. in termini Sez. 5, n. 6229 del 17/11/2020, dep. 2021, Rv. 280534 che richiama Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Rv. 279480). 1.1.Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di rescissione del giudicato, ex art. 629-bis cod. proc. pen., è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata, atteso il rinvio della norma citata all'art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, che prevede che il difensore sia munito di procura speciale (Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Rv. 279480).

Si è sostenuto che l'attuale formulazione dell'art. 629- bis cod. proc. pen. ribadisce che la richiesta sia presentata alla Corte d'appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, cod. proc. pen.

A ciò si aggiunga, quanto all'impugnazione avverso il provvedimento della Corte di appello, che il citato art. 629-bis rinvia all'art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, istituto che prevede, sia per la proposizione della richiesta dinanzi alla Corte territoriale, sia per la proposizione del ricorso per cassazione, quale condizione di legittimazione, che il difensore sia munito di procura speciale (Sez. 3, sent. n. 18016 del 08/01/2019, Rv. 276080). 1.2.E' stato poi sottolineato, con ragionamento che il Collegio condivide, che anche in tema di revisione è inammissibile l'istanza proposta dal difensore privo di procura speciale, in quanto l'art. 571, comma 3, cod. proc. pen. prevede autonoma possibilità di impugnazione solo per il difensore dell'imputato e non anche del condannato, trovando la limitazione giustificazione nel carattere assolutamente personale della richiesta (Sez. 6, Sentenza n. 27720 del 03/04/2019, Rv. 276223).

Si tratta di situazione non mutata, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103, con le quali si è inteso assicurare un livello di professionalità adeguato alla difficoltà tecnica del giudizio di legittimità (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011).

L'art. 629-bis cod. proc. pen., introdotto proprio con la legge n. 103 del 2017, ha previsto espressamente che la «richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento».

Come chiarito da Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, deve ritenersi, poi, che l'art.613 cod. proc. pen. non disciplina la legittimazione all'impugnazione, ma «unicamente le forme e le modalità soggettive di proposizione del ricorso, imponendo la sottoscrizione dell'atto introduttivo, delle memorie e dei motivi nuovi da parte di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte.

Da tale esito ricostruttivo del sistema discendono due fondamentali conseguenze: a) per un verso, l'art. 571 cod. proc. pen, esclude espressamente, attraverso il formale richiamo all'art. 613 cod. proc. pen., che l'imputato possa proporre personalmente il ricorso per cassazione; b) per altro verso, è quest'ultima norma a disciplinare le modalità ed i requisiti soggettivi per la redazione e la sottoscrizione del ricorso, ferma restando l'autonoma legittimazione alla proposizione dell'impugnazione da parte del difensore, che continua a trovare la propria fonte nell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen. ... deve pertanto ritenersi che la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. non ha determinato la tacita abrogazione di tutte le previsioni normative che contemplano il ricorso per cassazione dell'imputato, dovendo tali disposizioni essere correttamente inquadrate quali specifiche fonti di attribuzione della mera legittimazione soggettiva all'impugnazione.

Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità opera, in definitiva, con riferimento a tutte le ipotesi, codicistiche ed extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibili dall'imputato o da altri soggetti processuali ad esso equiparati».

2. Nel caso in esame, l'avvocato M. Basile, che ha sottoscritto il ricorso, si definisce sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. del difensore del condannato, avv.

P. Gallina.

Risulta dagli atti che quest'ultimo difensore ha sottoscritto la richiesta di rescissione del giudicato e ha allegato alla stessa un atto di nomina, con conferimento di procura speciale, sottoscritto dal condannato.

La firma di quest'ultimo risulta autenticata ma la procura speciale ha a oggetto solo la presentazione dell'istanza di rescissione, mentre non si fa alcuna menzione all'eventuale impugnazione del provvedimento emesso dalla Corte di appello.Nella specie, allora, non può ritenersi che il "sostituto processuale" del difensore, procuratore speciale nominato solo per presentare l'istanza di rescissione, sia "legittimato" a presentare ricorso per cassazione.

E' evidente che l'avv.

P. Gallina avendo il diritto di proporre impugnazione, ha deciso di avvalersi, ex art. 102 cod. proc. pen., dell'operato dell'avv.

M. Basile (regolarmente iscritto nell'albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori) operazione consentita (cfr. Sez.

U. n. 40517 del 28/04/2016, Taysir, Rv. 267627).

Orbene, nella specie, incontroversa l'ammissibilità del ricorso sottoscritto dal sostituto del difensore, difetta la prova della "legittimazione" di quest'ultimo a designare l'avv.

M. Basile per proporre l'impugnazione, non essendo, a sua volta, legittimato in virtù di procura speciale rilasciata dal condannato.

Quindi, va ribadito il principio, al quale il Collegio intende dare continuità, secondo il quale, in tema di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato dal sostituto ex art. 102 cod. proc. pen. del difensore di fiducia del condannato non munito di procura speciale autenticata, contenente espresso riferimento al potere di proporre impugnazione.

Questo atto, infatti, deve essere relativo al conferimento ad impugnare proprio la decisione sulla richiesta di rescissione, specificazione che, nel caso di specie risulta carente.

3. E' appena il caso di osservare che le censure prospettate sono anche manifestamente infondate, tenuto conto che, nel caso al vaglio, la notifica dell'atto introduttivo, cui il ricorrente si riferisce, avviene a mani di un familiare convivente (fratello), presso il domicilio dichiarato, soggetto che non comunica lo stato di detenzione.

Questo, dunque, non era noto, all'autorità giudiziaria procedente.

Si tratta, invero, di procedimento in cui l'imputato, assistito da difensore di fiducia, ha ricevuto presso il domicilio dichiarato, coincidente con la propria residenza e abitazione (Napoli al vico Salata all'Olivella n. 6, come da verbale del 27 aprile 2017) rituale notifica.

Né, trattandosi di detenuto per altra causa, questo stato è risultato noto all'autorità procedente (cfr. Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 nel senso che le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione o elezione di domicilio, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, nel caso in cui si tratti di detenuto per altra causa).

4. Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/10/1982 avverso l'ordinanza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, la Corte d'appello di Ancona ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione relativa alla sentenza emessa dal Giudice di pace in sede, il 20 marzo 2018, irrevocabile il 15 maggio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale il predetto è stato condannato alla pena di euro duecento di multa. 2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. del difensore di ufficio dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], non cassazionista. 2.1. Si deduce che il condannato era detenuto dal 21 febbraio 2018 al 21 ottobre 2018, per cui alla data della sentenza emessa il 20 marzo 2018 e per tutta la durata del dibattimento, questi era stato erroneamente costituito, dal giudice di pace procedente, come libero assente, pur avendo avuto conoscenza del procedimento soltanto nella fase delle indagini preliminari, quando veniva redatto verbale di elezione di domicilio in Napoli, luogo ove, comunque, non vi era prova che l'atto introduttivo del giudizio era stato effettivamente ricevuto. 2.2.Si denuncia vizio di motivazione in relazione all'art. 629-bis cod. proc. pen. La Corte territoriale rileva la tardività della richiesta (depositata in data 8 ottobre 2020) per essere decorso il termine di giorni trenta dall'avvenuta conoscenza del procedimento, facendo coincidere questa con la richiesta di copia degli atti (avvenuta 24 luglio 2020). Si deduce, invece, che la circostanza dell'avvenuta conoscenza del procedimento coincideva con la visione effettiva dell'incartamento processuale, comprensivo della sentenza di condanna e di tutti i verbali del procedimento, in cui l'imputato risultava costituito come libero assente, visione avvenuta dopo il 14 settembre 2020. Sicché, fino a quella data risulterebbe che la difesa non aveva ancora avuto conoscenza dell'esistenza di sentenza condanna a carico del proprio assistito. Si evidenzia, infine, che, comunque, la Corte d'appello per tutta la durata del procedimento, non aveva effettuato alcuna acquisizione documentale. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile. 1.Va rilevato che dagli atti in possesso dell'ufficio, esaminati in considerazione della qualità dell'eccezione proposta (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 9/01/2013, Chahid, Rv. 255304, nel senso che, in materia processuale, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, dunque, nella ricerca degli eventuali errores in procedendo, opportunamente denunciati con specifico motivo di ricorso, deve verificare, ex actis, l'osservanza della legge processuale) risulta che il difensore del condannato, Avv. P. Gallina, non è munito di procura speciale autenticata, rilasciata ad hoc, per l'impugnazione del diniego della proposta istanza di rescissione. Sicché, va ritenuto quest'ultimo, alla stregua della disciplina della revisione richiamata dal rinvio dell'art. 629-bis cod. proc. pen. all'art. 640 dl codice di rito, privo di legittimazione (cfr. in termini Sez. 5, n. 6229 del 17/11/2020, dep. 2021, Rv. 280534 che richiama Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Rv. 279480). 1.1.Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di rescissione del giudicato, ex art. 629-bis cod. proc. pen., è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata, atteso il rinvio della norma citata all'art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, che prevede che il difensore sia munito di procura speciale (Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Rv. 279480). Si è sostenuto che l'attuale formulazione dell'art. 629- bis cod. proc. pen. ribadisce che la richiesta sia presentata alla Corte d'appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, cod. proc. pen. A ciò si aggiunga, quanto all'impugnazione avverso il provvedimento della Corte di appello, che il citato art. 629-bis rinvia all'art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, istituto che prevede, sia per la proposizione della richiesta dinanzi alla Corte territoriale, sia per la proposizione del ricorso per cassazione, quale condizione di legittimazione, che il difensore sia munito di procura speciale (Sez. 3, sent. n. 18016 del 08/01/2019, Rv. 276080). 1.2.E' stato poi sottolineato, con ragionamento che il Collegio condivide, che anche in tema di revisione è inammissibile l'istanza proposta dal difensore privo di procura speciale, in quanto l'art. 571, comma 3, cod. proc. pen. prevede autonoma possibilità di impugnazione solo per il difensore dell'imputato e non anche del condannato, trovando la limitazione giustificazione nel carattere assolutamente personale della richiesta (Sez. 6, Sentenza n. 27720 del 03/04/2019, Rv. 276223). Si tratta di situazione non mutata, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103, con le quali si è inteso assicurare un livello di professionalità adeguato alla difficoltà tecnica del giudizio di legittimità (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011). L'art. 629-bis cod. proc. pen., introdotto proprio con la legge n. 103 del 2017, ha previsto espressamente che la «richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento». Come chiarito da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, deve ritenersi, poi, che l'art.613 cod. proc. pen. non disciplina la legittimazione all'impugnazione, ma «unicamente le forme e le modalità soggettive di proposizione del ricorso, imponendo la sottoscrizione dell'atto introduttivo, delle memorie e dei motivi nuovi da parte di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte. Da tale esito ricostruttivo del sistema discendono due fondamentali conseguenze: a) per un verso, l'art. 571 cod. proc. pen, esclude espressamente, attraverso il formale richiamo all'art. 613 cod. proc. pen., che l'imputato possa proporre personalmente il ricorso per cassazione; b) per altro verso, è quest'ultima norma a disciplinare le modalità ed i requisiti soggettivi per la redazione e la sottoscrizione del ricorso, ferma restando l'autonoma legittimazione alla proposizione dell'impugnazione da parte del difensore, che continua a trovare la propria fonte nell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen. ... deve pertanto ritenersi che la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. non ha determinato la tacita abrogazione di tutte le previsioni normative che contemplano il ricorso per cassazione dell'imputato, dovendo tali disposizioni essere correttamente inquadrate quali specifiche fonti di attribuzione della mera legittimazione soggettiva all'impugnazione. Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità opera, in definitiva, con riferimento a tutte le ipotesi, codicistiche ed extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibili dall'imputato o da altri soggetti processuali ad esso equiparati». 2. Nel caso in esame, l'avvocato M. Basile, che ha sottoscritto il ricorso, si definisce sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. del difensore del condannato, avv. P. Gallina. Risulta dagli atti che quest'ultimo difensore ha sottoscritto la richiesta di rescissione del giudicato e ha allegato alla stessa un atto di nomina, con conferimento di procura speciale, sottoscritto dal condannato. La firma di quest'ultimo risulta autenticata ma la procura speciale ha a oggetto solo la presentazione dell'istanza di rescissione, mentre non si fa alcuna menzione all'eventuale impugnazione del provvedimento emesso dalla Corte di appello.Nella specie, allora, non può ritenersi che il "sostituto processuale" del difensore, procuratore speciale nominato solo per presentare l'istanza di rescissione, sia "legittimato" a presentare ricorso per cassazione. E' evidente che l'avv. P. Gallina avendo il diritto di proporre impugnazione, ha deciso di avvalersi, ex art. 102 cod. proc. pen., dell'operato dell'avv. M. Basile (regolarmente iscritto nell'albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori) operazione consentita (cfr. Sez. U. n. 40517 del 28/04/2016, Taysir, Rv. 267627). Orbene, nella specie, incontroversa l'ammissibilità del ricorso sottoscritto dal sostituto del difensore, difetta la prova della "legittimazione" di quest'ultimo a designare l'avv. M. Basile per proporre l'impugnazione, non essendo, a sua volta, legittimato in virtù di procura speciale rilasciata dal condannato. Quindi, va ribadito il principio, al quale il Collegio intende dare continuità, secondo il quale, in tema di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato dal sostituto ex art. 102 cod. proc. pen. del difensore di fiducia del condannato non munito di procura speciale autenticata, contenente espresso riferimento al potere di proporre impugnazione. Questo atto, infatti, deve essere relativo al conferimento ad impugnare proprio la decisione sulla richiesta di rescissione, specificazione che, nel caso di specie risulta carente. 3. E' appena il caso di osservare che le censure prospettate sono anche manifestamente infondate, tenuto conto che, nel caso al vaglio, la notifica dell'atto introduttivo, cui il ricorrente si riferisce, avviene a mani di un familiare convivente (fratello), presso il domicilio dichiarato, soggetto che non comunica lo stato di detenzione. Questo, dunque, non era noto, all'autorità giudiziaria procedente. Si tratta, invero, di procedimento in cui l'imputato, assistito da difensore di fiducia, ha ricevuto presso il domicilio dichiarato, coincidente con la propria residenza e abitazione (Napoli al vico Salata all'Olivella n. 6, come da verbale del 27 aprile 2017) rituale notifica. Né, trattandosi di detenuto per altra causa, questo stato è risultato noto all'autorità procedente (cfr. Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 nel senso che le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione o elezione di domicilio, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, nel caso in cui si tratti di detenuto per altra causa). 4. Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
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