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CassazionedecretoSezione LDecisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 12871/2023

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azione, depositata il 27.10.2020, N.R.G. 21790/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.04.2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; FATTO 1.Con decreto n. 2005/2011, il Tribunale di Firenze Sezione Lavoro, ritenendo applicabile l’art.29del d.lgs. n.276/2003, ingiungeva al Ministero della Difesa, in solido con [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione il pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 4587,92 a titolo di differenze retributive e TFR.

Il Tribunale di Firenze, decidendo sul ricorso in opposizione proposto dal Ministero della Difesa, dichiarava cessata la materia del contendere nel rapporto con la [OSCURATO:SOCIETA]., confermava per il resto il decreto ingiuntivo opposto nei confronti del Ministero e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dichiarava che la [OSCURATO:SOCIETA]. era tenuta a rilevare indenne il Ministero di quanto era tenuto a pagare in esecuzione del medesimo decreto ingiuntivo.

2. Con ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ. la Corte d’appello di Firenze, ritenendo che l’impugnazione non avesse una ragionevole probabilità di accoglimento, dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Ministero avverso la suddetta sentenza.

3. Avverso la sentenza del Tribunale e l’ordinanza della Corte d’appello il Ministero della Difesa proponeva ricorso per cassazione affidato a complessivi sette motivi.

Con ordinanza n. 23619/2020 la Corte di cassazione dichiarava l’inammissibilità del ricorso econdannava il Ministero della Difesa al pagamento delle spese del giudizio di legittimità: premessoche l’ordinanza della Corte di Appello di Firenze era stata pronunciata e letta all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che pertanto non occorreva alcuna comunicazione, ritenevala tardività del ricorso in quanto avviato perla notificazione il 16.11.2015.

4. Il Ministero della Difesa proponeva ricorso, assistito da memoria, per la revocazione della suddetta ordinanza,depositata il 27/10/2020. [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimasti intimati, senza svolgere attività difensive.

5. Il ricorso, originariamente avviato per la trattazione presso la Sesta sezione, è stato trasmesso a questa Sezione.

DIRITTO

1. Con un unico motivo, il ricorso per revocazione del Ministero della Difesa lamenta che l’ordinanza n. 23619/2020 di questa Corte è stata effetto di un errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa, rilevabile ai sensi degli artt. 391 bis e 395, comma 1, n.4 cod. proc. civ., in quanto la Corte di cassazione avrebbe omesso di rilevare la presenza della notificadel ricorso per cassazione a mezzo posta indirizzata a [OSCURATO:PERSONA] , inviata in data 7 settembre 2015.

Deduce inoltre che la tempestività della notifica risulta dallo stesso controricorso della [OSCURATO:PERSONA], il quale fa esplicito riferimento alla notifica del ricorso pervenuta in data 9 settembre 2015.

2. Va preliminarmente evidenziata l’irrilevanza della mancata notificaa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione.

Nella fattispecie di cui all’art.29, comma 2, del d. lgs. n.276/2003 non è infatti ravvisabile un litisconsorzio necessario, atteso che quell’obbligazione solidale passiva non fa sorgere un rapporto unico ed inscindibile, ma rapporti giuridici connessie distinti (Cass. n. 5415/2022).

Ciò premesso, questa Corte ha ribadito l’orientamento secondo cui la notificazione dell’impugnazione a parti diverse da quelle dalle quali o contro le quali è stata propostaai sensi dell’art. 332 cod. proc. civ. non ha la stessa natura della notificazione prevista dall’art. 331 cod. proc. civ., relativo all’integrazione del contraddittorio in cause inscindibili in quanto, mentre in tale ultima norma si tratta di una vocatio in ius per integrare il contraddittorio, nell’ipotesi di cause scindibili detta notificazione integra soltanto una litis denuntiatio, allo scopo di avvertire coloro che hanno partecipato al giudizio della necessità di proporre le impugnazioni, che non siano già precluse o escluse, nel processo instaurato con l’impugnazione principale (Cass. n.7031/2020, la quale ha richiamato Cass.n.3858/1983) Pertanto, in caso di omissione dell’indicata notificazione (ordinata o meno dal giudice), si produce l’unico effetto per cui il processo, per facilitare l’ingresso dell’eventuale interveniente, è da ritenere in situazione di stasi e di quiescenza e la sentenza non può essere utilmente emessa fino alla decorrenza dei termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. (Cass. n.7031/2020; Cass. n. 9080/2013 e Cass. n.3858/1983) Nel caso di specie il termine “lungo” di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza n. 23619/2020 di questa Corte, entro il quale poteva essere chiesta la revocazione ai sensi dell’art. 391 bis, pubblicata in data 27 ottobre 2020, è ampiamente decorso, e non si prospetta dunque la necessità di ordinare ex art.332 cod. proc. civ. la notifica allaMida [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.

3. Il ricorso per revocazione è fondato.

L'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato.

L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio formatosi sulla base di apposita valutazione(Cass. n. 442/2018) .

L'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4 c.p.c., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la S.C. può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l'errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. n. 26643/2018).

Nel caso di specie risulta che l’ordinanza della Corte di Appello di Firenze è stata pronunciatae letta all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e depositata lo stesso giorno; il ricorso per cassazione è statoaccettato dall’UNEP e avviato per la notifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e dunque entro il termine di 60 giorni previsto dall’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.

4. Essendo stata erroneamente supposta la tardiva notifica del ricorso per cassazione, che invece risulta inviataa mezzo posta indirizzata a [OSCURATO:PERSONA] in data 7 settembre 2015, e considerato che talefatto non ha costituito oggetto di un punto controverso, ricorrono gli estremi dell’errore di fatto di cui a ll’art. 395 n.4 cod. proc. civ.

Il ricorso per revocazione va dunque accolto e l’ordinanza n. 23619/2020 di questa Corte va revocata. 5.Il Ministero ha formulato, avverso l’ordinanza resa ai sensi degli artt. 348 ter e quater, i seguenti motivi: - primo motivo: violazione degli artt. 348 ter e quater cod. proc. civ. (art. 360, n. 4, cod. proc. civ.) per essere stata l’ordinanza emessa al di fuori dei casi legislativamente previsti (art. 360, n. 4, cod. proc. civ.), non essendo stata correttamente interpretatala sentenza n. 15432/2014 di questa Corte; - secondo motivo: omesso esame circa un fatto decisivo della controversia che è stato oggettodi discussione tra le parti (art. 360, n. 5, cod. proc. cv.) per non essersi la Corte territoriale pronunciata sui motivi di impugnazione del Ministero concernenti la non condivisibilità della pronuncia del Tribunale in punto di applicabilità dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003 alla pubblica amministrazione; -terzo motivo: violazione degli artt. 4 e 5 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) per aver errato la Corte d’appello nell’aver ritenuto che l’Amministrazione avesse inteso sostenere un’applicazione retroattiva del d.P.R. n. 207 del 2010.

6. Talimotivi sono inammissibili.

L’ordinanza di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza nel merito del gravame non è infatti ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimento carente del carattere della definitività, consentendo il terzo comma del medesimo art. 348 ter di impugnare per cassazione soltanto il provvedimento di primo grado (Cass. n. 20470/2015, n. 19944/2014).

Come affermato da questa Corte a Sezioni unite nella decisione n. n. 1914 del 2 febbraio 2016, l'impugnazione dell'ordinanza di secondo grado è possibile limitatamente ai vizi suoi propri, costituenti violazioni della legge processuale, solo nei casi, che qui non ricorrono,in cui il relativo modello procedimentale sia stato utilizzato al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge (cfr. artt. 348 bis, comma 2, e 348 ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, cod. proc. civ.).

Lamedesima pronuncia ha altresì precisato che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348 ter c.p.c. non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., ove si denunci l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio "prognostico" che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente, in tale ipotesi, solo un problema di motivazione.

7. Il Ministero ha formulato, avverso la sentenza di primo grado, i seguenti motivi: -quarto motivo: violazione dell’art. 9, comma 1, del d.l. 28 giugno 2013, n. 76 (conv. dalla l. 9 agosto 2103, n. 99), dell’ art. 29, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni e dell’art.12 delle preleggi (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) per essere stata la responsabilità solidale delle pubbliche amministrazioni esclusa dal d.l. n.76 del b2013, da considerarsi norma di interpretazione autentica; - quinto motivo: violazione dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazionie dell’art.12 delle preleggi (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) per avere il Tribunale ritenuto inapplicabile la disciplina della legge Biagi solo alle pubbliche amministrazioni nella veste di datore di lavoro, e non quali committenti; -sesto motivo: violazione dell’art. 118, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, degli artt. 4 e 5 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dell’art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) per avere il Tribunale applicato principi giurisprudenziali affermati con riferimento a fattispecie del tutto diverse in quanto afferenti ad appalti privati; - settimo motivo: violazione dell’art. 118, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) per non avere il Tribunale considerato che la disciplina dei contratti di appalti pubblici è del tutto peculiare e pone precisi vincoli nella scelta del contraente,dettando per la conclusione del contratto e per l’esecuzione modalità tali da rendere la relativa fattispecie negoziale del tutto diversa e non comparabile con quella dell’appalto privato.

8. Tali motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto intrinsecame nte connessi, sono fondati.

9. La sentenza impugnata si pone in contrasto con l’orientamento di questa Cortesecondo cui “ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003 non è applicabile alle pubbliche amministrazioni la responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2, del richiamato decreto.

L’art. 9 del d.l. n. 76 del 2013, convertito dalla l. n. 99 del 2013, nella parte in cui prevede l’inapplicabilità dell’art. 29 ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, non ha carattere di norma dì interpretazione autentica, dotata di efficacia retroattiva, ma lo stesso non ha innovato il quadro normativo previgente, avendo solo esplicitato un precetto già desumibile dal testo originario del richiamato art. 29 e dalle successive integrazioni”, e al quale il Collegio intende dare continuità(Cass. 10 ottobre 2016, n. 20327 e negli stessi termini Cass. n. 15432/2014, Cass. nn. 23746, 23651, 20434 del 2016; Cass.nn. 17013 e 17368 del 2017;Cass. nn. 31468, 31325, 30908, 30128, 28585, 17518, 9741 del 2018).

La motivazione delle sentenze sopra indicate, da intendersi qui richiamata exart. 118 disp. att. cod. proc. civ., affronta tutte le questioni prospettate nella motivazione della sentenza impugnata e nel ricorso, esclude ogni profilo di illegittimità costituzionale dell’interpretazione accolta e pone in risalto le differenze fra appalto pubblico e privato, che giustificano la diversità della disciplina.

In particolare, per gli appalti pubblici l’ordinamento prevede un complesso articolato di tutele (ad esempio in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni e dei contributi dovuti al personale dipendente dall'esecutore o dal subappaltatore o dai soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8, ultimo periodo, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, i lavoratori si avvalgono degli speciali strumenti previsti dagli artt. 4 e 5 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, recante il Regolamento di esecuzione e attuazione del suddetto codice) volte ad assicurare il rispetto dei diritti dei lavoratori, tutele che difettano nell’appalto privato e che compensano la mancata previsione della responsabilità solidale prevista dall’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, non applicabile alla pubblica amministrazione in quanto in contrasto con il principio generale (oggi rafforzato dal nuovo testo dell’art. 81 Cost. che affida alla legge ordinaria il compito di fissare “i criteri volti ad assicurare l’equilibrio fra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni”), in forza del quale gli enti pubblici sono tenuti a predeterminare la spesa e non possono quindi sottoscrivere contratti che li espongano ad esborsi non preventivati e deliberati.

La responsabilità prevista dall’art. 1676 cod. civ., applicabile anche alle pubbliche amministrazioni, al pari dell’intervento sostitutivo di cui al d.lgs. n. 163/2006, opera nei limiti di quanto è dovuto dal committente all’appaltatore, mentre l’art. 29 comporta la responsabilità dell’appaltante anche nell’ipotesi in cui lo stesso abbia già adempiuto per intero la sua obbligazione nei confronti dell’appaltatore.

Pertanto detta responsabilità non può essere estesa alle pubbliche amministrazioni, in relazione alle quali vengono in rilievo interessi di carattere generale che sarebbero frustrati ove si consentisse la lievitazione del costo dell’operapubblica, quale conseguenza dell’inadempimento dell’appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

La diversità delle situazioni a confronto e degli interessi che in ciascuna vengono in rilievo giustificadunque la diversa disciplina ed esclude anche og ni profilo di fondatezza di una eventuale questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, in relazione all’art. 3 Cost.

10. Sulla scorta delle considerazioni svolte,pronunciando in via rescissoria, il ricorso proposto avverso l’ordinanza della Corte d’appello va dichiarato inammissibile, mentre quello proposto avverso la sentenza del Tribunale va accolto; neconsegue la cassazione della decisione impugnata.

11. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causava decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2 ; il decreto ingiuntivo opposto nei confronti del Ministero della Difesa va dunque revocato e va rigettata la domanda della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero medesimo.

12. La complessità delle questioni trattate, l'assenza di orientamenti univoci della giurisprudenza di merito ed il consolidarsi dell'orientamento di questa Corte successivamente alla proposizione del presente ricorso giustificano la integrale compensazione delle spese dell'intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorsoper revocazione dell’ordinanza n. 23619/2020 di questa Corte e,pronunciando in via rescissoria, dichiara inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza n. 729/2014della Corte di Appello di Firenze, accoglie il ricorso proposto nei confronti dellasentenza n.261/2014 del Tribunale di Firenze e cassa tale sentenza; decidendo nel merito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
azione, depositata il 27.10.2020, N.R.G. 21790/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.04.2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; FATTO 1.Con decreto n. 2005/2011, il Tribunale di Firenze Sezione Lavoro, ritenendo applicabile l’art.29del d.lgs. n.276/2003, ingiungeva al Ministero della Difesa, in solido con [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione il pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 4587,92 a titolo di differenze retributive e TFR. Il Tribunale di Firenze, decidendo sul ricorso in opposizione proposto dal Ministero della Difesa, dichiarava cessata la materia del contendere nel rapporto con la [OSCURATO:SOCIETA]., confermava per il resto il decreto ingiuntivo opposto nei confronti del Ministero e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dichiarava che la [OSCURATO:SOCIETA]. era tenuta a rilevare indenne il Ministero di quanto era tenuto a pagare in esecuzione del medesimo decreto ingiuntivo. 2. Con ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ. la Corte d’appello di Firenze, ritenendo che l’impugnazione non avesse una ragionevole probabilità di accoglimento, dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Ministero avverso la suddetta sentenza. 3. Avverso la sentenza del Tribunale e l’ordinanza della Corte d’appello il Ministero della Difesa proponeva ricorso per cassazione affidato a complessivi sette motivi. Con ordinanza n. 23619/2020 la Corte di cassazione dichiarava l’inammissibilità del ricorso econdannava il Ministero della Difesa al pagamento delle spese del giudizio di legittimità: premessoche l’ordinanza della Corte di Appello di Firenze era stata pronunciata e letta all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che pertanto non occorreva alcuna comunicazione, ritenevala tardività del ricorso in quanto avviato perla notificazione il 16.11.2015. 4. Il Ministero della Difesa proponeva ricorso, assistito da memoria, per la revocazione della suddetta ordinanza,depositata il 27/10/2020. [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimasti intimati, senza svolgere attività difensive. 5. Il ricorso, originariamente avviato per la trattazione presso la Sesta sezione, è stato trasmesso a questa Sezione. DIRITTO 1. Con un unico motivo, il ricorso per revocazione del Ministero della Difesa lamenta che l’ordinanza n. 23619/2020 di questa Corte è stata effetto di un errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa, rilevabile ai sensi degli artt. 391 bis e 395, comma 1, n.4 cod. proc. civ., in quanto la Corte di cassazione avrebbe omesso di rilevare la presenza della notificadel ricorso per cassazione a mezzo posta indirizzata a [OSCURATO:PERSONA] , inviata in data 7 settembre 2015. Deduce inoltre che la tempestività della notifica risulta dallo stesso controricorso della [OSCURATO:PERSONA], il quale fa esplicito riferimento alla notifica del ricorso pervenuta in data 9 settembre 2015. 2. Va preliminarmente evidenziata l’irrilevanza della mancata notificaa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione. Nella fattispecie di cui all’art.29, comma 2, del d. lgs. n.276/2003 non è infatti ravvisabile un litisconsorzio necessario, atteso che quell’obbligazione solidale passiva non fa sorgere un rapporto unico ed inscindibile, ma rapporti giuridici connessie distinti (Cass. n. 5415/2022). Ciò premesso, questa Corte ha ribadito l’orientamento secondo cui la notificazione dell’impugnazione a parti diverse da quelle dalle quali o contro le quali è stata propostaai sensi dell’art. 332 cod. proc. civ. non ha la stessa natura della notificazione prevista dall’art. 331 cod. proc. civ., relativo all’integrazione del contraddittorio in cause inscindibili in quanto, mentre in tale ultima norma si tratta di una vocatio in ius per integrare il contraddittorio, nell’ipotesi di cause scindibili detta notificazione integra soltanto una litis denuntiatio, allo scopo di avvertire coloro che hanno partecipato al giudizio della necessità di proporre le impugnazioni, che non siano già precluse o escluse, nel processo instaurato con l’impugnazione principale (Cass. n.7031/2020, la quale ha richiamato Cass.n.3858/1983) Pertanto, in caso di omissione dell’indicata notificazione (ordinata o meno dal giudice), si produce l’unico effetto per cui il processo, per facilitare l’ingresso dell’eventuale interveniente, è da ritenere in situazione di stasi e di quiescenza e la sentenza non può essere utilmente emessa fino alla decorrenza dei termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. (Cass. n.7031/2020; Cass. n. 9080/2013 e Cass. n.3858/1983) Nel caso di specie il termine “lungo” di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza n. 23619/2020 di questa Corte, entro il quale poteva essere chiesta la revocazione ai sensi dell’art. 391 bis, pubblicata in data 27 ottobre 2020, è ampiamente decorso, e non si prospetta dunque la necessità di ordinare ex art.332 cod. proc. civ. la notifica allaMida [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. 3. Il ricorso per revocazione è fondato. L'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio formatosi sulla base di apposita valutazione(Cass. n. 442/2018) . L'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4 c.p.c., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la S.C. può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l'errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. n. 26643/2018). Nel caso di specie risulta che l’ordinanza della Corte di Appello di Firenze è stata pronunciatae letta all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e depositata lo stesso giorno; il ricorso per cassazione è statoaccettato dall’UNEP e avviato per la notifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e dunque entro il termine di 60 giorni previsto dall’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. 4. Essendo stata erroneamente supposta la tardiva notifica del ricorso per cassazione, che invece risulta inviataa mezzo posta indirizzata a [OSCURATO:PERSONA] in data 7 settembre 2015, e considerato che talefatto non ha costituito oggetto di un punto controverso, ricorrono gli estremi dell’errore di fatto di cui a ll’art. 395 n.4 cod. proc. civ. Il ricorso per revocazione va dunque accolto e l’ordinanza n. 23619/2020 di questa Corte va revocata. 5.Il Ministero ha formulato, avverso l’ordinanza resa ai sensi degli artt. 348 ter e quater, i seguenti motivi: - primo motivo: violazione degli artt. 348 ter e quater cod. proc. civ. (art. 360, n. 4, cod. proc. civ.) per essere stata l’ordinanza emessa al di fuori dei casi legislativamente previsti (art. 360, n. 4, cod. proc. civ.), non essendo stata correttamente interpretatala sentenza n. 15432/2014 di questa Corte; - secondo motivo: omesso esame circa un fatto decisivo della controversia che è stato oggettodi discussione tra le parti (art. 360, n. 5, cod. proc. cv.) per non essersi la Corte territoriale pronunciata sui motivi di impugnazione del Ministero concernenti la non condivisibilità della pronuncia del Tribunale in punto di applicabilità dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003 alla pubblica amministrazione; -terzo motivo: violazione degli artt. 4 e 5 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) per aver errato la Corte d’appello nell’aver ritenuto che l’Amministrazione avesse inteso sostenere un’applicazione retroattiva del d.P.R. n. 207 del 2010. 6. Talimotivi sono inammissibili. L’ordinanza di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza nel merito del gravame non è infatti ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimento carente del carattere della definitività, consentendo il terzo comma del medesimo art. 348 ter di impugnare per cassazione soltanto il provvedimento di primo grado (Cass. n. 20470/2015, n. 19944/2014). Come affermato da questa Corte a Sezioni unite nella decisione n. n. 1914 del 2 febbraio 2016, l'impugnazione dell'ordinanza di secondo grado è possibile limitatamente ai vizi suoi propri, costituenti violazioni della legge processuale, solo nei casi, che qui non ricorrono,in cui il relativo modello procedimentale sia stato utilizzato al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge (cfr. artt. 348 bis, comma 2, e 348 ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, cod. proc. civ.). Lamedesima pronuncia ha altresì precisato che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348 ter c.p.c. non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., ove si denunci l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio "prognostico" che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente, in tale ipotesi, solo un problema di motivazione. 7. Il Ministero ha formulato, avverso la sentenza di primo grado, i seguenti motivi: -quarto motivo: violazione dell’art. 9, comma 1, del d.l. 28 giugno 2013, n. 76 (conv. dalla l. 9 agosto 2103, n. 99), dell’ art. 29, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni e dell’art.12 delle preleggi (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) per essere stata la responsabilità solidale delle pubbliche amministrazioni esclusa dal d.l. n.76 del b2013, da considerarsi norma di interpretazione autentica; - quinto motivo: violazione dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazionie dell’art.12 delle preleggi (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) per avere il Tribunale ritenuto inapplicabile la disciplina della legge Biagi solo alle pubbliche amministrazioni nella veste di datore di lavoro, e non quali committenti; -sesto motivo: violazione dell’art. 118, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, degli artt. 4 e 5 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dell’art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) per avere il Tribunale applicato principi giurisprudenziali affermati con riferimento a fattispecie del tutto diverse in quanto afferenti ad appalti privati; - settimo motivo: violazione dell’art. 118, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) per non avere il Tribunale considerato che la disciplina dei contratti di appalti pubblici è del tutto peculiare e pone precisi vincoli nella scelta del contraente,dettando per la conclusione del contratto e per l’esecuzione modalità tali da rendere la relativa fattispecie negoziale del tutto diversa e non comparabile con quella dell’appalto privato. 8. Tali motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto intrinsecame nte connessi, sono fondati. 9. La sentenza impugnata si pone in contrasto con l’orientamento di questa Cortesecondo cui “ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003 non è applicabile alle pubbliche amministrazioni la responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2, del richiamato decreto. L’art. 9 del d.l. n. 76 del 2013, convertito dalla l. n. 99 del 2013, nella parte in cui prevede l’inapplicabilità dell’art. 29 ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, non ha carattere di norma dì interpretazione autentica, dotata di efficacia retroattiva, ma lo stesso non ha innovato il quadro normativo previgente, avendo solo esplicitato un precetto già desumibile dal testo originario del richiamato art. 29 e dalle successive integrazioni”, e al quale il Collegio intende dare continuità(Cass. 10 ottobre 2016, n. 20327 e negli stessi termini Cass. n. 15432/2014, Cass. nn. 23746, 23651, 20434 del 2016; Cass.nn. 17013 e 17368 del 2017;Cass. nn. 31468, 31325, 30908, 30128, 28585, 17518, 9741 del 2018). La motivazione delle sentenze sopra indicate, da intendersi qui richiamata exart. 118 disp. att. cod. proc. civ., affronta tutte le questioni prospettate nella motivazione della sentenza impugnata e nel ricorso, esclude ogni profilo di illegittimità costituzionale dell’interpretazione accolta e pone in risalto le differenze fra appalto pubblico e privato, che giustificano la diversità della disciplina. In particolare, per gli appalti pubblici l’ordinamento prevede un complesso articolato di tutele (ad esempio in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni e dei contributi dovuti al personale dipendente dall'esecutore o dal subappaltatore o dai soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8, ultimo periodo, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, i lavoratori si avvalgono degli speciali strumenti previsti dagli artt. 4 e 5 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, recante il Regolamento di esecuzione e attuazione del suddetto codice) volte ad assicurare il rispetto dei diritti dei lavoratori, tutele che difettano nell’appalto privato e che compensano la mancata previsione della responsabilità solidale prevista dall’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, non applicabile alla pubblica amministrazione in quanto in contrasto con il principio generale (oggi rafforzato dal nuovo testo dell’art. 81 Cost. che affida alla legge ordinaria il compito di fissare “i criteri volti ad assicurare l’equilibrio fra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni”), in forza del quale gli enti pubblici sono tenuti a predeterminare la spesa e non possono quindi sottoscrivere contratti che li espongano ad esborsi non preventivati e deliberati. La responsabilità prevista dall’art. 1676 cod. civ., applicabile anche alle pubbliche amministrazioni, al pari dell’intervento sostitutivo di cui al d.lgs. n. 163/2006, opera nei limiti di quanto è dovuto dal committente all’appaltatore, mentre l’art. 29 comporta la responsabilità dell’appaltante anche nell’ipotesi in cui lo stesso abbia già adempiuto per intero la sua obbligazione nei confronti dell’appaltatore. Pertanto detta responsabilità non può essere estesa alle pubbliche amministrazioni, in relazione alle quali vengono in rilievo interessi di carattere generale che sarebbero frustrati ove si consentisse la lievitazione del costo dell’operapubblica, quale conseguenza dell’inadempimento dell’appaltatore nei confronti dei propri dipendenti. La diversità delle situazioni a confronto e degli interessi che in ciascuna vengono in rilievo giustificadunque la diversa disciplina ed esclude anche og ni profilo di fondatezza di una eventuale questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, in relazione all’art. 3 Cost. 10. Sulla scorta delle considerazioni svolte,pronunciando in via rescissoria, il ricorso proposto avverso l’ordinanza della Corte d’appello va dichiarato inammissibile, mentre quello proposto avverso la sentenza del Tribunale va accolto; neconsegue la cassazione della decisione impugnata. 11. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causava decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2 ; il decreto ingiuntivo opposto nei confronti del Ministero della Difesa va dunque revocato e va rigettata la domanda della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero medesimo. 12. La complessità delle questioni trattate, l'assenza di orientamenti univoci della giurisprudenza di merito ed il consolidarsi dell'orientamento di questa Corte successivamente alla proposizione del presente ricorso giustificano la integrale compensazione delle spese dell'intero processo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorsoper revocazione dell’ordinanza n. 23619/2020 di questa Corte e,pronunciando in via rescissoria, dichiara inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza n. 729/2014della Corte di Appello di Firenze, accoglie il ricorso proposto nei confronti dellasentenza n.261/2014 del Tribunale di Firenze e cassa tale sentenza; decidendo nel merito
Decreto Cassazione n. 12871/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris