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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2026

ECLI:EU:T:2026:132
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025TO0211_INF

Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) dell’11 febbraio 2026 –

[OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (200)

(causa T‑211/25) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo 200 – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Articolo 94, paragrafo 1, e articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Assenza di acquisizione di carattere distintivo in seguito all’uso –Territorio rilevante – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

1. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE – Utilizzo da parte della commissione di ricorso di una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, prima frase) (v. punti 24, 25)

2. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi privi di carattere distintivo – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso – Criteri di valutazione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 7, § 3, e 59, § 2) (v. punti 35, 37, 38)

3. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi privi di carattere distintivo – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso – Onere della prova (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 7, § 3, e 59, § 2) (v. punto 36)

4. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi privi di carattere distintivo – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso – Portata – Marchio privo di carattere distintivo in tutta l’Unione – Acquisizione in seguito all’uso parimenti in tutta l’Unione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 7, § 3, e 59, § 2) (v. punti 39, 40)

5. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi privi di carattere distintivo – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso – Efficacia probatoria degli elementi di prova (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 7, § 3, e 59, § 2) (v. punti 39, 40)

6. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi privi di carattere distintivo – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso – Marchio figurativo 200 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 7, § 3, e 59, § 2) (v. punti 43, 44, 46, 47) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) L’[OSCURATO:PERSONA] sp. z o. o. è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. 3) L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025TO0211_INF Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) dell’11 febbraio 2026 – [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (200) (causa T‑211/25) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo 200 – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Articolo 94, paragrafo 1, e articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Assenza di acquisizione di carattere distintivo in seguito all’uso –Territorio rilevante – Ricorso manifestamente infondato in diritto» 1. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE – Utilizzo da parte della commissione di ricorso di una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, prima frase) (v. punti 24, 25) 2. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi privi di carattere distintivo – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso – Criteri di valutazione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 7, § 3, e 59, § 2) (v. punti 35, 37, 38) 3. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi privi di carattere distintivo – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso – Onere della prova (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 7, § 3, e 59, § 2) (v. punto 36) 4. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi privi di carattere distintivo – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso – Portata – Marchio privo di carattere distintivo in tutta l’Unione – Acquisizione in seguito all’uso parimenti in tutta l’Unione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 7, § 3, e 59, § 2) (v. punti 39, 40) 5. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi privi di carattere distintivo – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso – Efficacia probatoria degli elementi di prova (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 7, § 3, e 59, § 2) (v. punti 39, 40) 6. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi privi di carattere distintivo – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso – Marchio figurativo 200 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 7, § 3, e 59, § 2) (v. punti 43, 44, 46, 47) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) L’[OSCURATO:PERSONA] sp. z o. o. è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. 3) L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.