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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 03566/2023

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[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e come procuratore speciale di SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA](S.C.C.I.) spa, elettivamente domiciliatiin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] Oggetto: appalto contribuzione solidarietà RGN Cron.

Rep.

Ud.27.1.23 PU dell'ISTITUTO, rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n.139/18, depositata il 17.4.18; udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 27.1.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.139/18, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Brescia condannava la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a pagare all’Inps €25.650,00 a titolo di contributi e sanzioni dovuti dalla predetta società in via solidale,ex art.29 d. lgs. n.276/03, quale committente di un contratto d’appalto stipulato con l’appaltatore [OSCURATO:SOCIETA]. che aveva omesso i versamenti contributivi dovuti in relazione ad alcuni lavoratori impiegati nei mesi di maggio e giugno 2010.

Riteneva la Corte che non si fosse verificata a carico dell’Inps la decadenza biennale di cui all’art.29, co.2, d.lgs. n.276/03, essendo la stessa riferita alla sola azione del lavoratore e non anche a quella dell’Inps fondata sull’autonomo rapporto previdenziale.

La Corte rideterminava poi la somma dovuta all’Inps riducendo il numero dei lavoratori per i quali era stata raggiunta la prova che, nei mesi di maggio e giungo 2010, avevano lavorato esclusivamente per [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione al contratto d’appalto conc luso con la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tali lavoratori, la somma complessiva di contributi e sanzioni era calcolata sulla base degli emolumenti retributivi esposti nei modelli E-mens presentati ad Inps dalla [OSCURATO:SOCIETA].

Contro la sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] . p . a . ri corre con tre motivi .

INPS, in proprio e quale procuratore specialedella [OSCURATO:SOCIETA] . (Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA]) resiste con controricorso, mentre è rimasta intimata [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione o falsa applicazione dell’art.29, co.2, d . l gs . n.276/03 .

Sostiene l a ricorrente che si dovesse applicare all’azione dell’Inps la decadenza biennale prevista da tale norma.

Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata violazione o falsa applicazione dell’art.2697 c.c., dell’art.29, co.2, d.lgs. n.276/03 e dell’art.115 c.p.c., in quanto la Corte avrebbe errato in eccesso il calcolo dei contributi omessi non considerando che le retribuzioni di maggio e giugno 2010 portavano emolumenti riferiti,in parte, anche a mesi precedenti e non relativi al contratto d’appalto in questione.

Con il terzo motivo di ricorso viene riproposta la doglianza enunciata nel secondo motivo sotto il profilo della omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, il termine biennale di decadenza previsto dall’art.29, co.2, d. lgs. n.276/03 si applica al solo lavoratore, e non anche all’Inps, la cui azione è soggetta esclusivamente al termine di prescrizione (Cass.1 8004/19, Cass.22110/19, Cass.41373/21).

Tale orientamento, da cui non v’è motivo di discostarsi, non essendo emerse ragioni giuridiche in senso contrario dalle difese della ricorrente, valorizza il dato sistematico rappresentato dell’autonomia dell’obbligazione contributiva rispetto all’obbligazione retributiva.

La prima fa capo all’ente previdenziale, è distinta e autonoma rispetto alla seconda, è indisponibile, e va commisurata alla retribuzione dovuta sulla base della contrattazione collettiva (c.d. minimale contributivo).

Dal che l’incoerenza di un assetto di rapporti in cui il lavoratore potrebbe esigere tempestivamente la retribuzione rispettando il biennio di cui all’art.29, co.2, d. lgs.n.276/03, e però tale retribuzione non potrebbe essere soggetta a contribuzione sol perché l’ente previdenziale non abbia azionato la pretesa entro due anni dalla cessazione del rapporto.

Il secondo e terzo motivo, che possono esaminarsi congiuntamente poiché pongono la medesima questione, sono inammissibili.

Va premesso che con essi viene censurata non una violazione di legge ma l’omessa considerazione di un fatto storico decisivo per il giudizio, ovvero che le buste paga dei mesi di maggio e giugno 2010 su cui sono stati calcolati i contributi omessi contenevano anche voci retributive riferibili a mesi precedenti ed estranee al contratto d’appalto tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA] s . r . l . , sicché risulta inammissibile il secondo motivo.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile per difetto di specificità, poiché il motivo non contiene alcuna deduzione sul presupposto richiesto dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. ovvero che il fatto omesso sia stato oggetto di discussione nei precedenti gradi di merito.

Ai fini dell’autosufficienza del motivo, esso deve indicare il come e il quando il fatto storico omesso sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti(Cass., Sez.Un., n.8053/14).

Nel caso di specie, il motivo non indica in che termini e in quali atti processuali le parti ebbero a discutere della inclusione nei prospetti retributivi maggio-giugno 2010 di voci riferiti ad altre mensilità e ad altri contratti.

Il motivo tende,anzi, ad accreditare l’idea che trattavasi di un fatto pacifico tra le parti (v. il richiamo all’art.115 c.p.c.), con ciò essendo inammissibile il richiamo al vizio dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., il quale richiede che il fatto sia controverso e fatto oggetto di discussione tra le parti, anziché pacifico (Cass.26274/18).

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza di parte ricorrente nei confronti dell’Inps, essendo invece rimasta intimata [OSCURATO:SOCIETA]. i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e come procuratore speciale di SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA](S.C.C.I.) spa, elettivamente domiciliatiin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] Oggetto: appalto contribuzione solidarietà RGN Cron. Rep. Ud.27.1.23 PU dell'ISTITUTO, rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n.139/18, depositata il 17.4.18; udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 27.1.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.139/18, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Brescia condannava la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a pagare all’Inps €25.650,00 a titolo di contributi e sanzioni dovuti dalla predetta società in via solidale,ex art.29 d. lgs. n.276/03, quale committente di un contratto d’appalto stipulato con l’appaltatore [OSCURATO:SOCIETA]. che aveva omesso i versamenti contributivi dovuti in relazione ad alcuni lavoratori impiegati nei mesi di maggio e giugno 2010. Riteneva la Corte che non si fosse verificata a carico dell’Inps la decadenza biennale di cui all’art.29, co.2, d.lgs. n.276/03, essendo la stessa riferita alla sola azione del lavoratore e non anche a quella dell’Inps fondata sull’autonomo rapporto previdenziale. La Corte rideterminava poi la somma dovuta all’Inps riducendo il numero dei lavoratori per i quali era stata raggiunta la prova che, nei mesi di maggio e giungo 2010, avevano lavorato esclusivamente per [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione al contratto d’appalto conc luso con la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tali lavoratori, la somma complessiva di contributi e sanzioni era calcolata sulla base degli emolumenti retributivi esposti nei modelli E-mens presentati ad Inps dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Contro la sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] . p . a . ri corre con tre motivi . INPS, in proprio e quale procuratore specialedella [OSCURATO:SOCIETA] . (Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA]) resiste con controricorso, mentre è rimasta intimata [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione o falsa applicazione dell’art.29, co.2, d . l gs . n.276/03 . Sostiene l a ricorrente che si dovesse applicare all’azione dell’Inps la decadenza biennale prevista da tale norma. Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata violazione o falsa applicazione dell’art.2697 c.c., dell’art.29, co.2, d.lgs. n.276/03 e dell’art.115 c.p.c., in quanto la Corte avrebbe errato in eccesso il calcolo dei contributi omessi non considerando che le retribuzioni di maggio e giugno 2010 portavano emolumenti riferiti,in parte, anche a mesi precedenti e non relativi al contratto d’appalto in questione. Con il terzo motivo di ricorso viene riproposta la doglianza enunciata nel secondo motivo sotto il profilo della omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio. Il primo motivo è manifestamente infondato. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, il termine biennale di decadenza previsto dall’art.29, co.2, d. lgs. n.276/03 si applica al solo lavoratore, e non anche all’Inps, la cui azione è soggetta esclusivamente al termine di prescrizione (Cass.1 8004/19, Cass.22110/19, Cass.41373/21). Tale orientamento, da cui non v’è motivo di discostarsi, non essendo emerse ragioni giuridiche in senso contrario dalle difese della ricorrente, valorizza il dato sistematico rappresentato dell’autonomia dell’obbligazione contributiva rispetto all’obbligazione retributiva. La prima fa capo all’ente previdenziale, è distinta e autonoma rispetto alla seconda, è indisponibile, e va commisurata alla retribuzione dovuta sulla base della contrattazione collettiva (c.d. minimale contributivo). Dal che l’incoerenza di un assetto di rapporti in cui il lavoratore potrebbe esigere tempestivamente la retribuzione rispettando il biennio di cui all’art.29, co.2, d. lgs.n.276/03, e però tale retribuzione non potrebbe essere soggetta a contribuzione sol perché l’ente previdenziale non abbia azionato la pretesa entro due anni dalla cessazione del rapporto. Il secondo e terzo motivo, che possono esaminarsi congiuntamente poiché pongono la medesima questione, sono inammissibili. Va premesso che con essi viene censurata non una violazione di legge ma l’omessa considerazione di un fatto storico decisivo per il giudizio, ovvero che le buste paga dei mesi di maggio e giugno 2010 su cui sono stati calcolati i contributi omessi contenevano anche voci retributive riferibili a mesi precedenti ed estranee al contratto d’appalto tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA] s . r . l . , sicché risulta inammissibile il secondo motivo. Il terzo motivo è parimenti inammissibile per difetto di specificità, poiché il motivo non contiene alcuna deduzione sul presupposto richiesto dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. ovvero che il fatto omesso sia stato oggetto di discussione nei precedenti gradi di merito. Ai fini dell’autosufficienza del motivo, esso deve indicare il come e il quando il fatto storico omesso sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti(Cass., Sez.Un., n.8053/14). Nel caso di specie, il motivo non indica in che termini e in quali atti processuali le parti ebbero a discutere della inclusione nei prospetti retributivi maggio-giugno 2010 di voci riferiti ad altre mensilità e ad altri contratti. Il motivo tende,anzi, ad accreditare l’idea che trattavasi di un fatto pacifico tra le parti (v. il richiamo all’art.115 c.p.c.), con ciò essendo inammissibile il richiamo al vizio dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., il quale richiede che il fatto sia controverso e fatto oggetto di discussione tra le parti, anziché pacifico (Cass.26274/18). Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza di parte ricorrente nei confronti dell’Inps, essendo invece rimasta intimata [OSCURATO:SOCIETA]. i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previ