Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10165/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 99, comma 2, 624, 625, n. 2), cod. pen.; Letta la memoria pervenuta in data 26 /01/2026 a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso; Considerato che il primo motivo ed unico — con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine al travisamento della prova posta a fondamento della decisione di condanna - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 7-10) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte argomentato sul quadro probatorio dedotto in udienza, ricostruendo le ripetute azioni poste in essere dal ricorrente, confermate dallo stesso in sede di esame e riscontrate dal teste.

Si tratta di "doppia conforme" in relazione alla quale non è stata indicata la decisività dell'elemento di prova travisato.

Inoltre, secondo questa Corte, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova. (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370).

Il ricorso per cassazione, per difetto di motivazione in ordine alla valutazione di una dichiarazione testimoniale, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla integrale produzione dei verbali relativi o dalla integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, al fine di verificare la corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione. (Sez. 3, n. 19957 del 21/09/2016, dep.2017, Saccomanno, Rv. 269801) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 99, comma 2, 624, 625, n. 2), cod. pen.; Letta la memoria pervenuta in data 26 /01/2026 a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso; Considerato che il primo motivo ed unico — con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine al travisamento della prova posta a fondamento della decisione di condanna - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 7-10) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte argomentato sul quadro probatorio dedotto in udienza, ricostruendo le ripetute azioni poste in essere dal ricorrente, confermate dallo stesso in sede di esame e riscontrate dal teste. Si tratta di "doppia conforme" in relazione alla quale non è stata indicata la decisività dell'elemento di prova travisato. Inoltre, secondo questa Corte, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova. (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370). Il ricorso per cassazione, per difetto di motivazione in ordine alla valutazione di una dichiarazione testimoniale, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla integrale produzione dei verbali relativi o dalla integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, al fine di verificare la corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione. (Sez. 3, n. 19957 del 21/09/2016, dep.2017, Saccomanno, Rv. 269801) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle am
Sentenza Cassazione n. 10165/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris