CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04995/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che il presente procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Brescia applicava ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta dello stesso e con il consenso del Pubblico Ministero, la pena di mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato ascritto in rubrica (artt. 110, 628 cod. pen.) in continuazione con la pena irrogata dal Gup presso il Tribunale di Firenze con sentenza del 17/03/2008, rideterminando così la pena da espiare in anni quattro e mesi tre di reclusione ed euro 2200,00 di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di ricorso, con il quale ha dedotto vizio della motivazione perché avrebbe dovuto essere più approfondita ex art. 129 cod. proc. pen. quanto alla responsabilità del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'impugnabilita della pronuncia è limitata alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali, in modo del tutto ragionevole, non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti. Questa Corte ha già, del resto, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in relazione tra l'altro alla tutela del diritto di difesa e ai principi del giusto processo, in quanto la limitazione della facoltà di ricorso per cassazione alle sole ipotesi ivi espressamente previste trova ragionevole giustificazione, nell'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore, nell'esigenza di limitare il controllo di legittimità alle sole decisioni che contrastano con la volontà espressa dalle parti o che costituiscono disapplicazione dell'assetto normativo disciplinante l'illecito penale oggetto di cognizione (Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi, Rv. 281182-01). 2. Il motivo valica quindi il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte, attesa la presenza di argomentata e chiara motivazione (pag. 1 con richiamo alla nota del R.I.S. di Parma n. 1312/13 del 19/05/2021) contrariamente a quanto semplicemente affermato dal ricorrente, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos