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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 14278/2023

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 27569/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 117, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]. -Controricorrente - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 599/2017 depositata il 18/08/2017.

Appalto privato Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 27 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi del padre [OSCURATO:PERSONA] (deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 88/2007, emesso nei confronti di quest’ultimo dal Tribunale di Perugia in favore di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa edìle, per il pagamento di euro 27.849,55, oltre accessori e spese, quale corrispettivo di un contratto di appalto, e chiesero la revoca del decreto ingiuntivo, e la risoluzione del contratto per fatto o colpa dell’appaltatore o la risoluzione di diritto per inadempimento di quest’ultimo.

2. Il Tribunale di Perugia, con sentenza n.1074/2014, in parziale accoglimento dell’opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, condannò gli opponenti, in solido tra loro, a corrispondere all’opposto la somma residua di euro 18.223,47, oltre Iva e accessori.

3. La Corte d’appello di Perugia ha dichiarato inammissibile il gravame di [OSCURATO:PERSONA]; quest’ultima ha proposto ricorso, con due motivi, con atto notificato in data 28/09/2018, per la cassazione della decisione di secondo grado; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

4. Risulta dagli atti la morte, in data 4/01/2020, dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], unico difensore del controricorrente.

5. Nel giudizio di cassazione la morte dell’unico difensore della parte costituita prima dell’udienza di discussione (o dell’adunanza in camera di consiglio), non determina l’interruzione del processo.

Tuttavia, la Corte ha il potere di differire l’udienza (o l’adunanza), disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentirle di nominare un nuovo difensore, salvo il caso in cui la stessa parte risulti già essere stata informata del detto evento e, nonostante il congruo tempo a sua disposizione, non abbia provveduto ad effettuare tale nomina (Cass. Sez.

U., 23/01/2006, n. 1206; Cass. Sez.

U., 13/01/2006, n. 477; conf.,ex multis, Cass. nn. 7751/2020, 2107/2023).

6. Posto che l’”atto di riassunzione ex art. 303 c.p.c.” della ricorrente, deposito nel fascicolo processuale, non risulta notificato al controricorrente,sicché non vi è evidenza che quest’ultimo sia stato informato della morte del suo unico difensore, in applicazione del principio di diritto sopra enunciato va disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, con avviso al controricorrente, a cura della cancelleria, al fine di consentirgli l’eventuale nomina di un nuovo difensore.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo mandando alla cancelleria per l’avviso alla parte [OSCURATO:PERSONA] dell’avvenuto decesso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con invito all’eventuale nomina di un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 27569/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 117, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]. -Controricorrente - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 599/2017 depositata il 18/08/2017. Appalto privato Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 27 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi del padre [OSCURATO:PERSONA] (deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 88/2007, emesso nei confronti di quest’ultimo dal Tribunale di Perugia in favore di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa edìle, per il pagamento di euro 27.849,55, oltre accessori e spese, quale corrispettivo di un contratto di appalto, e chiesero la revoca del decreto ingiuntivo, e la risoluzione del contratto per fatto o colpa dell’appaltatore o la risoluzione di diritto per inadempimento di quest’ultimo. 2. Il Tribunale di Perugia, con sentenza n.1074/2014, in parziale accoglimento dell’opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, condannò gli opponenti, in solido tra loro, a corrispondere all’opposto la somma residua di euro 18.223,47, oltre Iva e accessori. 3. La Corte d’appello di Perugia ha dichiarato inammissibile il gravame di [OSCURATO:PERSONA]; quest’ultima ha proposto ricorso, con due motivi, con atto notificato in data 28/09/2018, per la cassazione della decisione di secondo grado; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 4. Risulta dagli atti la morte, in data 4/01/2020, dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], unico difensore del controricorrente. 5. Nel giudizio di cassazione la morte dell’unico difensore della parte costituita prima dell’udienza di discussione (o dell’adunanza in camera di consiglio), non determina l’interruzione del processo. Tuttavia, la Corte ha il potere di differire l’udienza (o l’adunanza), disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentirle di nominare un nuovo difensore, salvo il caso in cui la stessa parte risulti già essere stata informata del detto evento e, nonostante il congruo tempo a sua disposizione, non abbia provveduto ad effettuare tale nomina (Cass. Sez. U., 23/01/2006, n. 1206; Cass. Sez. U., 13/01/2006, n. 477; conf.,ex multis, Cass. nn. 7751/2020, 2107/2023). 6. Posto che l’”atto di riassunzione ex art. 303 c.p.c.” della ricorrente, deposito nel fascicolo processuale, non risulta notificato al controricorrente,sicché non vi è evidenza che quest’ultimo sia stato informato della morte del suo unico difensore, in applicazione del principio di diritto sopra enunciato va disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, con avviso al controricorrente, a cura della cancelleria, al fine di consentirgli l’eventuale nomina di un nuovo difensore. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo mandando alla cancelleria per l’avviso alla parte [OSCURATO:PERSONA] dell’avvenuto decesso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con invito all’eventuale nomina di un