CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 20035/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6529-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 31, presso lo studio dell'avvocata [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585; -intimati - avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di TRAPANI, depositata il 08/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/03/2023 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’[OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il sig.[OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione l’ordinanza con cui il giudice di pace di Trapani ha respinto il di lui ricorso avverso il decreto di espulsione emesso dal prefetto di Trapani il 3 luglio 2020 ed il conseguente decreto di trattenimento presso il C.P.R. Brunelleschi di Torino, disposto dal questore di Trapani. 2. Il giudice di pace dava atto che a causa del protrarsi della pandemia da Covid-19 il Ministero aveva adottato delle disposizioni in forza delle quali i migranti giunti in Italia, come il ricorrente, erano sottoposti ad una quarantena precauzionale di quattordici giorni; durante detto periodo di quarantena, dovuto alla necessità di contemperare la salvaguardia della salute pubblica con il rispetto dei diritti degli stranieri, nessun provvedimento di espulsione e conseguenziale trattenimento poteva essere adottato. Alla fine di detto periodo, e ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 13 e 14 d.lgs. 286/1998, erano stati disposti l’espulsione ed il trattenimento del sig. [OSCURATO:PERSONA], che, diversamente da quanto eccepito dall’opponente, non erano tardivi, così motivando il rigetto dell’opposizione. 3. La cassazione dell’ordinanza impugnata è chiesta con ricorso notificato il 9/3/2021 ed affidato ad un unico motivo. 4. Sono rimasti intimati il Ministero dell’interno ed il prefetto di Trapani. 5. Il.P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 6. Con l’unico motivo di ricorso (violazione dell’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. in relazione agli art.13 e 14 d.lgs. 286/1998, art. 13 Cost., art. 5 CEDU) si deduce l’illegittimità del trattenimento dal 18 giugno 2020 al 3 luglio 2020, con conseguente tardività del decreto di espulsione e della convalida del trattenimento amministrativo. 7. Il ricorso è infondato. 8. Come pure osservato dal P.M. questa Corte ha più volte affermato, e all’indirizzo va data continuità, che l'art. 1, lett. d) del d.l. n. 19 del 2020 - che ha imposto l'adozione per tutti i cittadini provenienti da aree ubicate al di fuori del territorio nazionale di una quarantena precauzionale - non ha introdotto una misura lim itativa della libertà personale, riducendo esclusivamente la libertà di circolazione sul territorio dello stato, libertà, che, a norma dell'art. 16 della Costituzione, può essere limitata per motivi di sanità o di sicurezza, come affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 2022. 9. In particolare la Corte costituzionale con la suddetta pronuncia ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6 e dell’art. 2, comma 3 del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33 (Ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n.74, sollevata con riferimento all’articolo 13 della Costituzione, sul rilievo che la quarantena obbligatoria e le relative sanzioni penali, così come regolate dalle disposizioni impugnate, incidono sulla sola libertà di circolazione e non comportano alcuna coercizione fisica, sono disposte in via generale per motivi di sanità e si rivolgono a una indistinta pluralità di persone, accomunate dall’essere positive al virus trasmissibile ad altri per via aerea. 10. Ne consegue che nel caso in cui la quarantena precauzionale sia stata disposta per un cittadino extracomunitario privo del titolo di soggiorno che sia sbarcato sulle coste italiane e trasferito a bordo di una nave in condizioni di isolamento per quattordici giorni, successivamente soggetto a respingimento ed a trattenimento, tale periodo di isolamento non può essere computato quale periodo di trattenimento ai sensi degli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 (Cass. 21612/2022 Cass. 3491/2023; Cass. 3421/2023). 11. Nulla va disposto sulle spese di lite atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Procedimento esente dal versamento del doppio contributo ex art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 in applicazione dell’art. 13 bis, comma 3, d.lgs. 286/1998. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, il 30 marzo