Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 1988

Cassazione n. 40295/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ivú [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contestalvizio di violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., chiedendone la riqualificazione in quello di cui all'art. 641 cod. pen., oltre che manifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché, riproducendo rilievi già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100- 01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01), esso risulta privo di specificità e solamente apparente, non caratterizzandosi per un effettivo confronto con la complessità delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione; che, infatti, i giudici di appello, con lineare e logica motivazione, hanno correttamente indicato come nel contegno tenuto dall'imputato sono sicuramente ravvisabili gli artifizi e raggiri di una condotta truffaldina, in quanto questi, lasciando sul bancone della tabaccheria lo scontrino con il PIN per la ricarica, da lui, invero, già di nascosto, utilizzato per effettuare l'accredito in suo favore, e fingendo di recarsi a prelevare il denaro contante per effettuare il pagamento, finiva per ingannare la persona offesa ed ottenere un ingiusto profitto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 4 novembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ivú [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contestalvizio di violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., chiedendone la riqualificazione in quello di cui all'art. 641 cod. pen., oltre che manifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché, riproducendo rilievi già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100- 01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01), esso risulta privo di specificità e solamente apparente, non caratterizzandosi per un effettivo confronto con la complessità delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione; che, infatti, i giudici di appello, con lineare e logica motivazione, hanno correttamente indicato come nel contegno tenuto dall'imputato sono sicuramente ravvisabili gli artifizi e raggiri di una condotta truffaldina, in quanto questi, lasciando sul bancone della tabaccheria lo scontrino con il PIN per la ricarica, da lui, invero, già di nascosto, utilizzato per effettuare l'accredito in suo favore, e fingendo di recarsi a prelevare il denaro contante per effettuare il pagamento, finiva per ingannare la persona offesa ed ottenere un ingiusto profitto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 4 novembre 2
Sentenza Cassazione n. 40295/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris