CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 settembre 2023
Cassazione n. 46652/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/1/1963 avverso la sentenza n. 3240/2022, emessa dalla Corte d'Appello di Brescia il 20 dicembre 2022 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Loy, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 dicembre 2022 la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Mantova il 14 giugno 2019, disapplicata la contestata recidiva, ha ridotto la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato nel resto la pronuncia impugnata. 2. L'imputato è stato condannato per il reato cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309/90, poiché deteneva sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso complessivo di gr. 1.052,7. 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto inattendibile il coimputato [OSCURATO:PERSONA], che aveva reso dichiarazioni confessorie e affermato l'estraneità del ricorrente rispetto al reato contestatogli, così che le contraddizioni e l'illogicità della sentenza di primo grado non sarebbero state risolte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorrente ha reiterato censure già sollevate con l'atto di appello e adeguatamente disattese dalla Corte territoriale. Quest'ultima, infatti, ha condiviso la motivazione della sentenza del Tribunale, che aveva affermato che risultava provato e non contestato che, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nella CNR e nell'annotazione, [OSCURATO:PERSONA] era stato colto nella flagranza della detenzione della sostanza stupefacente. La finalità di cessione a terzi della detenzione dello stupefacente era desumibile, oltre che dallo stesso quantitativo di stupefacente rinvenuto, senz'altro superiore ai limiti massimi indicati dalla legge, e dall'elevato numero di dosi ricavabili (dal verbale relativo alle analisi per l'individuazione del principio attivo emergeva come fosse possibile ricavare numero 6.318 dosi), dalle concrete modalità di presentazione della sostanza e dal rinvenimento contestuale di ulteriore stupefacente, in uno alle dichiarazioni pienamente confessorie rese da Fakkar in sede di udienza di convalida dell'arresto. Il Tribunale aveva aggiunto che doveva ritenersi altresì provato al di là di ogni ragionevole dubbio come la sostanza stupefacente, sequestrata a [OSCURATO:PERSONA] per strada, e i 10 panetti di hashish del peso complessivo di grammi 1.052,7 erano stati a quest'ultimo consegnati dall'odierno ricorrente, che, dunque, la trasportava e deteneva per evidente finalità di cessione a terzi (effettivamente avvenuta) a bordo della propria autovettura [OSCURATO:PERSONA]. Conducevano a tale conclusione diversi dati fattuali e logici, desumibili dalle attività di osservazione svolta dalla Polizia giudiziaria, analiticamente indicati alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata.• La Corte di appello ha disatteso le deduzioni difensive relative alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sull'estraneità del ricorrente, in quanto generiche e non riscontrate. 2.1. A fronte della linearità e della logica consequenzialità, che caratterizzano le suddette argomentazioni, le censure, prospettate dal ricorrente, non sono ammissibili, in quanto sostanzialmente orientate a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede. 3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, equitativamente determinata in euro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2023