CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 marzo 2024
Cassazione n. 29140/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso il provvedimento emesso in data 28/03/2024 con il quale la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto la richiesta avanzata nei termini di cui all'art. 299 cod. proc. pen. di revoca della misura degli arresti domiciliari e, in subordine, di sostituzione della stessa con altra meno afflittiva. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],tramite il difensore fiduciarioy proponendo un unico articolato motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 125 comma 3 e 275 commi 1, 1 bis e 2 cod. proc. pen. e vizio della motivazione in quanto omessa o meramente apparente con riferimento alle ritenute esigenze cautelari. Il Tribunale ha fatto erronea applicazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità della misura custodiale in esecuzione e dei relativi canoni ermeneutici declinati al riguardo dalla pronuncia Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalil, Rv. 249324 in quanto, per un verso, si è limitato ad argomentazioni meramente assertive omettendo di indicare le specifiche ragioni per le quali la misura custodiale detentiva sia attualmente ancora adeguata e proporzionata, per altro verso ha fornito una rappresentazione travisata degli addebiti contestati e ha richiamato dati fattuali erronei. In particolare, il collegio ha affermato la persistenza delle esigenze cautelari e la perdurante idoneità della cautela in atto a fronteggiarle sostenendo che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe inserito a pieno titolo in un gruppo di soggetti dediti alla commissione di plurimi delitti contro il patrimonio, quando invece l'imputazione a lui ascritta è relativa a fattispecie di reato monosoggettive senza alcuna indicazione di concorrenti nel reato; ha altresì attribuito rilievo ad un precedente penale per concorso nell'esercizio di una casa di prostituzione del quale non vi è traccia né menzione in atti. Il Tribunale non ha poi tenuto conto del lungo tempo decorso dal momento della applicazione della misura e neppure della pena irrogata nel giudizio di primo grado che /(} può dirsi quasi interamente espiata in considerazione della durata della carcerazione preventiva sino ad ora sofferta: tali elementi obiettivi rappresentavano fatti nuovi che avrebbero necessariamente dovuto condurre alla riformulazione del giudizio di adeguatezza e proporzionalità (quest'ultimo da correlarsi proprio alla sanzione irrogata in concreto dal giudice di merito a seguito della valutazione della entità del fatto). 3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 3.1. Nelle more del presente procedimento è venuta meno la misura cautelare domiciliare che, con ordinanza emessa ila4/06/2024 ed eseguita in pari data dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] è stata sostituita con quella non detentiva dell'obbligo di presentazione trisettimanale alla polizia giudiziaria (si veda la nota con relativi allegati trasmessa a questa Corte in data 08/06/2024 dalla [OSCURATO:PERSONA], tenenza di Rosarno), 3.2. Il ricorrente,pertanto,si trova attualmente sottoposto ad un regime cautelare che lui stesso aveva invocato, sia pure in via subordinata, nell'istanza avanzata ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. da cui ha avuto origine il presente procedimento. 3.3. È da escludersi che egli conservi un interesse specifico e concreto a coltivare la procedura per la riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen.,atteso che il ricorso non ha ad oggetto il requisito dei gravi indizi di colpevolezza ma risulta proposto solo con riferimento alle esigenze cautelari; né tale interesse risulta comunque essere stato dedotto dall'interessato personalmente o tramite il suo difensore che, per l'odierna udienza, non ha depositato memorie. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro duemila a favore della Cassa delle ammende che si ritiene equa nel caso concreto: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen. nel cui novero è ricompreso il caso della carenza di interesse. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle