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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 maggio 2025

Cassazione n. 21973/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita' delricorso.Per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] delforo di ROMA il quale, dopo aver ampiamente illustrato i motivi di doglianza, insistenell'accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia nonché procuratore speciale,ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenzan. 817/2025 emessa il 15 maggio 2025 da questa Corte di legittimità, TerzaSezione penale, che, pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenzadella Corte di appello di Roma del 9.7.2024 che aveva dichiarato il non doversiprocedere in ordine ai reati ascritti agli imputati (lottizzazione abusiva e abusiedilizi) per essersi gli stessi estinti per prescrizione o per morte del reorevocando la disposta confisca, aveva annullato senza rinvio la sentenzaimpugnata limitatamente alla revoca della confisca, misura che invece venivaripristinata.2.

Con un’unica censura, si assume l’errore di fatto per l’erronearappresentazione delle risultanze processuali, avendo questa Corte annullatosenza rinvio la sentenza impugnata, pur ritenendo la necessità di unavalutazione nel merito, attesa la irragionevolezza della conseguente decisione diannullamento senza rinvio emessa all’esito di una ricostruzione logica dellavicenda processuale la cui conclusione non poteva essere invece che il rinvio algiudice dell’appello.Si rileva che la Suprema Corte, Sez.

Terza, nella sentenza citata, ha chiarito chela confisca può essere revocata solo quando l’amministrazione comunale adottiprovvedimenti realmente incompatibili con l’effetto ablatorio in danno deiproprietari lottizzandi e che l’eventuale autorizzazione amministrativa a lottizzareconcessa in sanatoria, pur non estinguendo il reato, non consente di disporre laconfisca.

La sentenza dà altresì atto del deposito della memoria difensiva cheincorpora la delibera del Consiglio comunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 10 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] di “adozione di piano di lottizzazione convenzionata in località Pratacciopresentato ai sensi dell’art. 28 della l. n. 1150 del 1942”, ritenendo tuttavia chetale atto non possa annoverarsi tra quelli incompatibili con la confisca, essendoavvenuta solo la fase di adozione da parte del Consiglio comunale e nonrisultando l’iter completato.Si ritiene che la richiamata necessità di una valutazione di merito circa l’attoamministrativo, preclusa in sede di legittimità, sia stata l’ovvia premessa di unannullamento con rinvio alla Corte d’appello, mentre, al contrario, la sentenza hadisposto un annullamento senza rinvio con un errore percettivo in quanto, purriconoscendo la fase in itinere del procedimento amministrativo, ha emesso undispositivo che lo considera negativamente esaurito.Si duole altresì dell’omesso accertamento della colpevolezza dell’imputatorichiesto dall’art. 578 bis cod.proc.pen. e del profilo della proporzionalità dellamisura ablativa, essendo evidente una carente lettura degli atti difensivi.3.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha presentatoconclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni.Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen., è ammessa afavore del condannato la richiesta di correzione dell’errore materiale o di fattocontenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione.

L'erroremateriale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625 bis cod. proc. pen. come motividi possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione,consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà,correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica e il secondo in unasvista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cuicontenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo.

L’errore di fatto,a differenza di quello materiale, non attiene alla manifestazione grafica delprovvedimento, ma inerisce direttamente al processo formativo della volontà delgiudice, determinandola in una certa direzione anziché in un'altra e, quindi,influendo sul contenuto della decisione, che, senza quell'errore, sarebbe statadiversa.

L'errore di fatto, perciò, ha il carattere della decisività, essendodeterminante nella scelta della soluzione accolta nel provvedimento adottatodalla Corte: sul piano logico, si tratta di un errore di percezione, di una svista odi un mero equivoco, e non di un errore di valutazione o di giudizio sul fatto cheil giudice di legittimità è chiamato ad esaminare per definire i motivi di ricorso.Ne consegue che l'errore di fatto indicato dall'art. 625 bis cod. proc. pen. è ditipo meramente percettivo e non ricomprende i profili attinenti alla valutazionedegli atti del processo, nel senso che non può consistere in un errore di giudiziovertente sul fatto esaminato e non correttamente interpretato dal giudice dilegittimità (ex plurimis Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Rv. 237161).

Legittima,dunque, il ricorso straordinario la decisione fondata sulla supposizione di un fattola cui verità è incontrastabilmente esclusa o sulla inesistenza di un fatto la cuiverità è positivamente stabilita, in piena rispondenza col motivo di revocazioneprefigurato dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (Sez. 1, n. 45731 del 13/11/2001,Rv. 220372; Sez.

F, n. 42794 del 07/09/2001, Rv. 220181).Le Sezioni Unite di questa Corte, in coerenza con tale impostazione, hannoriconosciuto, appunto, che l'art. 625 bis cod. proc. pen. è stato modellatosull'analoga disciplina contenuta nell'art. 391 bis cod. proc civ. e hanno stabilitoche l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio delricorso straordinario, consiste in un errore percettivo, causato da una svista o daun equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti internial giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativodella volontà; l'inesatta percezione delle risultanze processuali conduce, in taleipotesi, ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza diessa.Qualora, invece, la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in unafuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia, comunque, contenutovalutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio: sono, perciò,estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione dinorme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza dellenorme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti adignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati (Sez.

U, n. 16103 del27/03/2002, Rv. 221280).Va dunque ribadito che il ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bis cod. proc.pen. ha natura eccezionale e di stretta interpretazione, esclusivamente rivoltoalla correzione degli errori percettivi immediatamente rilevabili, che non puòessere utilizzato per dedurre errori giuridici in cui il ricorrente ritenga sia incorsala Corte di cassazione, né per contestare l’esattezza del ragionamento decisorio oper sindacare il contenuto e la qualità della motivazione adottata dai giudici dilegittimità, anche laddove la stessa sia ritenuta dalla parte meramente assertiva,apodittica o scarsamente argomentata.3.

Così inquadrato il perimetro del rimedio ex art. 625 bis cod. proc. pen., siosserva che, nel caso in esame, non ricorrono i presupposti dell’errore di fattodedotto.Il procedimento penale all’esito del quale la Terza Sezione penale ha emesso lasentenza oggi impugnata ha ad oggetto la realizzazione di una lottizzazioneabusiva e dei correlativi abusi edilizi in relazione ai quali già il giudice dell’appelloaveva dichiarato non doversi procedere per essersi gli stessi estinti perprescrizione o per morte del reo, e la Suprema Corte era stata investita dalricorso del Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Roma unicamentedel profilo della revoca della disposta confisca.

Accogliendo detto ricorso, la TerzaSezione penale con la sentenza dianzi citata aveva annullato senza rinvio lasentenza impugnata, limitatamente alla revoca della confisca che quindi venivaripristinata.Con riguardo al primo e principale profilo oggetto dell’odierno ricorso, con cui ilricorrente si duole del fatto che l’annullamento sia stato disposto senza rinvio,senza quindi demandare ancora al giudice dell’appello l’accertamento circa lavalenza impeditiva della confisca della delibera comunale del 6.5.2025,all’evidenza di tratta di un aspetto che non rimanda ad un errore percettivo bensìalla valutazione operata dalla Corte circa la valenza del predetto atto, cosi da nonrichiedere una ulteriore valutazione da parte del giudice del merito.A maggior ragione, non sono qualificabili come il frutto di un errore percettivo gliulteriori profili rappresentati, ovvero l’omessa valutazione della proporzionalitàdella confisca e l’omesso accertamento della colpevolezza dell’imputato, profiliquesti che chiaramente afferiscono ad un aspetto propriamentevalutativo/decisorio del provvedimento impugnato.3.1.

Peraltro, va altresì considerato che la doglianza proposta non si confrontacon l’impianto motivatorio della sentenza impugnata che si fonda su due distinte“rationes decidendi”.

Ed invero, detta sentenza ha rilevato che la delibera delConsiglio comunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 10 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di “adozione di pianodi lottizzazione convenzionata in località Prataccio presentato ai sensi dell’art. 28della l. n. 1150 del 1942”, di cui alla memoria prodotta dalla difesa per la primavolta in sede di legittimità, dimostra la “insussistenza di atti completi, definitivi eincompatibili con la lottizzazione abusiva”, ma, per di più, presenta profili dimerito che non possono essere esaminati in sede di legittimità.

Ne consegue chela censura, che si incentra unicamente sulla seconda ratio, così non aggredendoentrambe le articolazioni della decisione impugnata, risulta aspecifica e cometale inammissibile.4.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 6.5.2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita' delricorso.Per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] delforo di ROMA il quale, dopo aver ampiamente illustrato i motivi di doglianza, insistenell'accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia nonché procuratore speciale,ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenzan. 817/2025 emessa il 15 maggio 2025 da questa Corte di legittimità, TerzaSezione penale, che, pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenzadella Corte di appello di Roma del 9.7.2024 che aveva dichiarato il non doversiprocedere in ordine ai reati ascritti agli imputati (lottizzazione abusiva e abusiedilizi) per essersi gli stessi estinti per prescrizione o per morte del reorevocando la disposta confisca, aveva annullato senza rinvio la sentenzaimpugnata limitatamente alla revoca della confisca, misura che invece venivaripristinata.2. Con un’unica censura, si assume l’errore di fatto per l’erronearappresentazione delle risultanze processuali, avendo questa Corte annullatosenza rinvio la sentenza impugnata, pur ritenendo la necessità di unavalutazione nel merito, attesa la irragionevolezza della conseguente decisione diannullamento senza rinvio emessa all’esito di una ricostruzione logica dellavicenda processuale la cui conclusione non poteva essere invece che il rinvio algiudice dell’appello.Si rileva che la Suprema Corte, Sez. Terza, nella sentenza citata, ha chiarito chela confisca può essere revocata solo quando l’amministrazione comunale adottiprovvedimenti realmente incompatibili con l’effetto ablatorio in danno deiproprietari lottizzandi e che l’eventuale autorizzazione amministrativa a lottizzareconcessa in sanatoria, pur non estinguendo il reato, non consente di disporre laconfisca. La sentenza dà altresì atto del deposito della memoria difensiva cheincorpora la delibera del Consiglio comunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 10 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] di “adozione di piano di lottizzazione convenzionata in località Pratacciopresentato ai sensi dell’art. 28 della l. n. 1150 del 1942”, ritenendo tuttavia chetale atto non possa annoverarsi tra quelli incompatibili con la confisca, essendoavvenuta solo la fase di adozione da parte del Consiglio comunale e nonrisultando l’iter completato.Si ritiene che la richiamata necessità di una valutazione di merito circa l’attoamministrativo, preclusa in sede di legittimità, sia stata l’ovvia premessa di unannullamento con rinvio alla Corte d’appello, mentre, al contrario, la sentenza hadisposto un annullamento senza rinvio con un errore percettivo in quanto, purriconoscendo la fase in itinere del procedimento amministrativo, ha emesso undispositivo che lo considera negativamente esaurito.Si duole altresì dell’omesso accertamento della colpevolezza dell’imputatorichiesto dall’art. 578 bis cod.proc.pen. e del profilo della proporzionalità dellamisura ablativa, essendo evidente una carente lettura degli atti difensivi.3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha presentatoconclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni.Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen., è ammessa afavore del condannato la richiesta di correzione dell’errore materiale o di fattocontenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione. L'erroremateriale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625 bis cod. proc. pen. come motividi possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione,consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà,correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica e il secondo in unasvista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cuicontenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. L’errore di fatto,a differenza di quello materiale, non attiene alla manifestazione grafica delprovvedimento, ma inerisce direttamente al processo formativo della volontà delgiudice, determinandola in una certa direzione anziché in un'altra e, quindi,influendo sul contenuto della decisione, che, senza quell'errore, sarebbe statadiversa. L'errore di fatto, perciò, ha il carattere della decisività, essendodeterminante nella scelta della soluzione accolta nel provvedimento adottatodalla Corte: sul piano logico, si tratta di un errore di percezione, di una svista odi un mero equivoco, e non di un errore di valutazione o di giudizio sul fatto cheil giudice di legittimità è chiamato ad esaminare per definire i motivi di ricorso.Ne consegue che l'errore di fatto indicato dall'art. 625 bis cod. proc. pen. è ditipo meramente percettivo e non ricomprende i profili attinenti alla valutazionedegli atti del processo, nel senso che non può consistere in un errore di giudiziovertente sul fatto esaminato e non correttamente interpretato dal giudice dilegittimità (ex plurimis Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Rv. 237161). Legittima,dunque, il ricorso straordinario la decisione fondata sulla supposizione di un fattola cui verità è incontrastabilmente esclusa o sulla inesistenza di un fatto la cuiverità è positivamente stabilita, in piena rispondenza col motivo di revocazioneprefigurato dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (Sez. 1, n. 45731 del 13/11/2001,Rv. 220372; Sez. F, n. 42794 del 07/09/2001, Rv. 220181).Le Sezioni Unite di questa Corte, in coerenza con tale impostazione, hannoriconosciuto, appunto, che l'art. 625 bis cod. proc. pen. è stato modellatosull'analoga disciplina contenuta nell'art. 391 bis cod. proc civ. e hanno stabilitoche l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio delricorso straordinario, consiste in un errore percettivo, causato da una svista o daun equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti internial giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativodella volontà; l'inesatta percezione delle risultanze processuali conduce, in taleipotesi, ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza diessa.Qualora, invece, la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in unafuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia, comunque, contenutovalutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio: sono, perciò,estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione dinorme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza dellenorme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti adignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati (Sez. U, n. 16103 del27/03/2002, Rv. 221280).Va dunque ribadito che il ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bis cod. proc.pen. ha natura eccezionale e di stretta interpretazione, esclusivamente rivoltoalla correzione degli errori percettivi immediatamente rilevabili, che non puòessere utilizzato per dedurre errori giuridici in cui il ricorrente ritenga sia incorsala Corte di cassazione, né per contestare l’esattezza del ragionamento decisorio oper sindacare il contenuto e la qualità della motivazione adottata dai giudici dilegittimità, anche laddove la stessa sia ritenuta dalla parte meramente assertiva,apodittica o scarsamente argomentata.3. Così inquadrato il perimetro del rimedio ex art. 625 bis cod. proc. pen., siosserva che, nel caso in esame, non ricorrono i presupposti dell’errore di fattodedotto.Il procedimento penale all’esito del quale la Terza Sezione penale ha emesso lasentenza oggi impugnata ha ad oggetto la realizzazione di una lottizzazioneabusiva e dei correlativi abusi edilizi in relazione ai quali già il giudice dell’appelloaveva dichiarato non doversi procedere per essersi gli stessi estinti perprescrizione o per morte del reo, e la Suprema Corte era stata investita dalricorso del Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Roma unicamentedel profilo della revoca della disposta confisca. Accogliendo detto ricorso, la TerzaSezione penale con la sentenza dianzi citata aveva annullato senza rinvio lasentenza impugnata, limitatamente alla revoca della confisca che quindi venivaripristinata.Con riguardo al primo e principale profilo oggetto dell’odierno ricorso, con cui ilricorrente si duole del fatto che l’annullamento sia stato disposto senza rinvio,senza quindi demandare ancora al giudice dell’appello l’accertamento circa lavalenza impeditiva della confisca della delibera comunale del 6.5.2025,all’evidenza di tratta di un aspetto che non rimanda ad un errore percettivo bensìalla valutazione operata dalla Corte circa la valenza del predetto atto, cosi da nonrichiedere una ulteriore valutazione da parte del giudice del merito.A maggior ragione, non sono qualificabili come il frutto di un errore percettivo gliulteriori profili rappresentati, ovvero l’omessa valutazione della proporzionalitàdella confisca e l’omesso accertamento della colpevolezza dell’imputato, profiliquesti che chiaramente afferiscono ad un aspetto propriamentevalutativo/decisorio del provvedimento impugnato.3.1. Peraltro, va altresì considerato che la doglianza proposta non si confrontacon l’impianto motivatorio della sentenza impugnata che si fonda su due distinte“rationes decidendi”. Ed invero, detta sentenza ha rilevato che la delibera delConsiglio comunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 10 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di “adozione di pianodi lottizzazione convenzionata in località Prataccio presentato ai sensi dell’art. 28della l. n. 1150 del 1942”, di cui alla memoria prodotta dalla difesa per la primavolta in sede di legittimità, dimostra la “insussistenza di atti completi, definitivi eincompatibili con la lottizzazione abusiva”, ma, per di più, presenta profili dimerito che non possono essere esaminati in sede di legittimità. Ne consegue chela censura, che si incentra unicamente sulla seconda ratio, così non aggredendoentrambe le articolazioni della decisione impugnata, risulta aspecifica e cometale inammissibile.4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 6.5.2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]
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