CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 1985
Cassazione n. 32607/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/05/1985 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUELA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore, ricorre per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 12 novembre 2021, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Pescara in data 12 novembre 2020 in relazione al delitto di cui agli artt. 482 e 477 cod. pen., commesso in Pescara il 9 dicembre 2014. 2. Affida l'impugnativa ad un solo motivo, con il quale denuncia la violazione degli artt. 179, comma 1, lett. a) e 420-bis cod. proc. pen. e dell'art. 83 d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, conv. in legge n. 27 del 24 aprile 2020. Torna a sollevare, al riguardo, l'eccezione — già dedotta con i motivi di appello - di nullità della notifica del rinvio dell'udienza, fissata in prosecuzione del giudizio di primo grado, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19,, in quanto effettuata al difensore d'ufficio, presso il quale egli non era neppure elettivamente domiciliato, in violazione della disciplina dettata dall'art. 83, comma 14, d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, conv. in legge n. 27 del 24 aprile 2020. 3. Con requisitoria in data 16 giugno 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Tramite PEC, in data 26 giugno 2022, il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Dal consentito esame degli atti emerge che l'udienza del 19 marzo 2020, fissata in prosecuzione della celebrazione del processo di primo grado, era stata rinviata d'ufficio, ai sensi dell'art. 83, comma 1, d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) al 12 novembre 2021 e che la notifica del relativo provvedimento, assunto fuori udienza in data 11 aprile 2020, era stata effettuata, a mezzo PEC, esclusivamente al difensore d'ufficio dell'imputo (Avv. [OSCURATO:PERSONA]). 2. Non vi è dubbio, dunque, che la notifica del rinvio dell'udienza presso il difensore d'ufficio del [OSCURATO:PERSONA], pur non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è stata posta in essere in violazione dell'art. 83, comma 14, d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 (dedicato alle misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, anche in materia di giustizia penale), che prevede che le comunicazione e le notificazioni degli avvisi (e dei provvedimenti adottati in forza del medesimo decreto legge) agli imputati e a tutte le altre parti siano eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore di ufficio. Secondo la giurisprudenza di legittimità, quella di cui all'art. 83, comma 14, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è norma eccezionale e derogatoria, che ha discipiinato un'ipotesi di domiciliazione ex lege dell'imputato e del condannato per tutte le notificazioni e comunicazioni (persino nei casi in cui vi sia stata elezione di domicilio ex art. 161 cod. proc. pen. o l'imputato sia detenuto) presso il solo difensore fiducia, al quale l'interessato ha conferito un mandato professionale fiduciario, circostanza sintomatica dell'esistenza di un legame di affidamento tra assistito e professionista (Sez. 1, n. 43703 del 21/10/2021, Rv. 282223). Il legislatore, al contrario, ha previsto che la notifica degli atti all'imputato e al condannato che siano difesi da un avvocato d'ufficio debba avvenire secondo le regole ordinarie. 3. Nel caso in esame, dunque, la Corte territoriale, nel disattendere la sollevata eccezione di nullità della notifica destinata al [OSCURATO:PERSONA], ha, da una parte, omesso di considerare che non vi erano i presupposti per la notifica dell'avviso di fissazione della nuova udienza presso il difensore (in quanto non domiciliatario) e, dall'altra, ha erroneamente parificato il difensore di ufficio a quello di fiducia. Avrebbe, invece, dovuto rilevare la mancata notifica all'imputato del provvedimento di rinvio d'ufficio: atto che doveva essere notificato all'interessato, secondo i mezzi ordinari previsti dalla legge, così come previsto dall'art. 83, connrna 14, d.l. 18/2020. 4. Tanto premesso, va dato atto che, condivisibilmente, questa Corte ha già affermato che, in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. 8 marzo 2020, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della nuova udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di essere sanata se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. d.l. n. 18 del 2020 (Sez. 5, n. 27903 dei 09/04/2021, Rv. 281601). Ciò sta a significare che, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., trattandosi di «nullità verificatasi nel giudizio» doveva essere eccepita entro «la deliberazione della • sentenza del grado successivo», come si è puntualmente ottemperato dalla difesa del ricorrente. La rilevata invalidità, suscettibile di riverberarsi a catena sia sulla sentenza di primo grado che su quella di secondo grado, comporta, dunque, che entrambe debbano essere cassate. 5. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e della sentenza emessa dal Tribunale di Pescara in data in data 12 novembre 2020, cui gli atti vanno trasmessi per quanto di competenza. P.Q.IM. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonché la sentenza del Tribunale di Pescara, emessa in data 12/11/2020, e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pescara per quanto di competenza. Così deci