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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03610/2024

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ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso n.34602/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difese da ll’ avvo- cato [OSCURATO:PERSONA],domiciliate a Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avversola sentenza della Corte di appello di Catania n. 1391/2019 del 13/06/2019.

Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Nel 2005 i promittenti venditori coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivanodinanzi al Tribunale di Catania il promissario ac- quirente [OSCURATO:PERSONA] in risoluzione per inadempimento del 2di 3 – 34602/2019 – 2 – 17 /0 1 /202 4 ( 23 ) – [OSCURATO:PERSONA]. preliminare di compravendita immobiliare del 1987, con condanna al rilascio del bene e al pagamento di € 50.000 come corrispettivo del godimento e di circa € 5.164 di penale.

Il convenuto proponeva ricon- venzionale ex art. 2932 c.c.

In primo grado venivano accolte le do- mande di risoluzione e di pagamento della penale, disattese le altre domande.

Su appello principale degli attori per il pagamento del corri- spettivo e incidentale del convenuto per l’azione ex art. 2932 c.c., ve- niva accolta la domanda di esecuzione specifica del preliminare e su- bordinata l’efficacia del trasferimento di proprietà al pagamento del prezzo residuo di circa € 24.373 entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato.

Nella contumacia dei promittenti venditori, è stata poi ac- colta la revocazione proposta dal promissario acquirente per quantifi- cazione erronea del prezzo residuo, in luogo della quantificazione cor- retta di circa €

6.197. Ricorrono in cassazione gli attori con un motivo.

Resiste il convenuto con controricorso e memoria.

Ragioni della decisione L’unico motivo denuncia il vizio della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di revocazione in quanto è stata eseguitanon già presso il do- micilio eletto risultante dagli atti, bensì presso l’avvocato non domici- liatario.

Infatti, è irrilevante che nell'atto introduttivo dell’appello con- clusosi con la sentenza poi revocata fosse indicata, oltre alla p.e.c. del domiciliatario, anche quella del codifensore, per la prevalenza della ele- zione di domicilio su altre indicazioni concorrenti di indirizzo al fine di ricevere le comunicazioni di cancelleria.

In via pregiudiziale è da pronunciarsi sull’eccezione d’inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività della notifica , sollevata dalla parte controricorrente.

Essa è fondata. 3di 3 – 34602/2019 – 2 – 17 /0 1 /202 4 ( 23 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Mentre la parte ricorrente dichiara (p. 1) che la sentenza impugnata (n. 1391/2019 del 1 3 /6/2019 ) non è stata notificata , dall’accesso al fascicolo, in particolare dalla relazione di notifica dell’ufficiale giudizia- rio,risulta che tale sentenza è stata notificata il 24/6/2019 ai ricorrenti personalmente ex art. 292 co. 4 c.p.c., presso la loro residenza a Mo- dica.

Ne segue che il ricorso per cassazione, notificato il 14/11/2019, è da dichiarare inammissibileper decadenza dal termine breve di impugna- zione.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previ- sta per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso inammissibile e condanna la parte ricor- rente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in €6.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previst

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso n.34602/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difese da ll’ avvo- cato [OSCURATO:PERSONA],domiciliate a Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avversola sentenza della Corte di appello di Catania n. 1391/2019 del 13/06/2019. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel 2005 i promittenti venditori coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivanodinanzi al Tribunale di Catania il promissario ac- quirente [OSCURATO:PERSONA] in risoluzione per inadempimento del 2di 3 – 34602/2019 – 2 – 17 /0 1 /202 4 ( 23 ) – [OSCURATO:PERSONA]. preliminare di compravendita immobiliare del 1987, con condanna al rilascio del bene e al pagamento di € 50.000 come corrispettivo del godimento e di circa € 5.164 di penale. Il convenuto proponeva ricon- venzionale ex art. 2932 c.c. In primo grado venivano accolte le do- mande di risoluzione e di pagamento della penale, disattese le altre domande. Su appello principale degli attori per il pagamento del corri- spettivo e incidentale del convenuto per l’azione ex art. 2932 c.c., ve- niva accolta la domanda di esecuzione specifica del preliminare e su- bordinata l’efficacia del trasferimento di proprietà al pagamento del prezzo residuo di circa € 24.373 entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato. Nella contumacia dei promittenti venditori, è stata poi ac- colta la revocazione proposta dal promissario acquirente per quantifi- cazione erronea del prezzo residuo, in luogo della quantificazione cor- retta di circa € 6.197. Ricorrono in cassazione gli attori con un motivo. Resiste il convenuto con controricorso e memoria. Ragioni della decisione L’unico motivo denuncia il vizio della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di revocazione in quanto è stata eseguitanon già presso il do- micilio eletto risultante dagli atti, bensì presso l’avvocato non domici- liatario. Infatti, è irrilevante che nell'atto introduttivo dell’appello con- clusosi con la sentenza poi revocata fosse indicata, oltre alla p.e.c. del domiciliatario, anche quella del codifensore, per la prevalenza della ele- zione di domicilio su altre indicazioni concorrenti di indirizzo al fine di ricevere le comunicazioni di cancelleria. In via pregiudiziale è da pronunciarsi sull’eccezione d’inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività della notifica , sollevata dalla parte controricorrente. Essa è fondata. 3di 3 – 34602/2019 – 2 – 17 /0 1 /202 4 ( 23 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Mentre la parte ricorrente dichiara (p. 1) che la sentenza impugnata (n. 1391/2019 del 1 3 /6/2019 ) non è stata notificata , dall’accesso al fascicolo, in particolare dalla relazione di notifica dell’ufficiale giudizia- rio,risulta che tale sentenza è stata notificata il 24/6/2019 ai ricorrenti personalmente ex art. 292 co. 4 c.p.c., presso la loro residenza a Mo- dica. Ne segue che il ricorso per cassazione, notificato il 14/11/2019, è da dichiarare inammissibileper decadenza dal termine breve di impugna- zione.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previ- sta per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso inammissibile e condanna la parte ricor- rente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in €6.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previst
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