Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 gennaio 2026

Cassazione n. 00841/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14667/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente allo [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di MILANO n. 4490/2025, pubblicato in data 03/06/2025, nel procedimento RG. n. 1517/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 14667/2025 Numero sezionale 7/2026 Numero di raccolta generale 841/2026 Data pubblicazione 15/01/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.150 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 08/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 14667/2025 Numero sezionale 7/2026 Numero di raccolta generale 841/2026 Data pubblicazione 15/01/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14667/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente allo [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di MILANO n. 4490/2025, pubblicato in data 03/06/2025, nel procedimento RG. n. 1517/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 14667/2025 Numero sezionale 7/2026 Numero di raccolta generale 841/2026 Data pubblicazione 15/01/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.150 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 08/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 14667/2025 Numero sezionale 7/2026 Numero di raccolta generale 841/2026 Data pubblicazione 15/01/2026
Decreto Cassazione n. 00841/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris