CassazioneordinanzaSezione 6Decisione del 25 marzo 2025
Cassazione n. 12004/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da C Di tGJairtJSeddik, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordianza del 23/01/2025 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'[OSCURATO:PERSONA]Alessio del Foro di Milano, che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] alla Autorità giudiziaria della Francia in esecuzione del mandato di arresto europeo del 22 ottobre 2024, fondato su una sentenza di condanna relativa al reato descritto nel mandato e corrispondente nell'ordinamento italiano al delitto ex artt. 582 e 585 cod. pen.2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza per erronea applicazione dell'art. 18-ter legge 22 aprile 2005 n. 69, assumendo che, nonostante i chiarimenti forniti dalla Autorità giudiziaria della Francia, non vi è prova che il ricorrente fosse informato dello svolgimento del processo d'appello, che ha confermato la sentenza di condanna nei suoi confronti. Al riguardo, si adduce che la citazione per l'udienza d'appello è stata trasmessa al solo difensore senza che sia specificato se ciò è accaduto in virtù di una elezione di domicilio o meno), l'imputato non era presente all'udienza di appello e non era presente alcun difensore, né è stato spiegato se e come l'imputato sia stato assistito in udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nella sentenza della Corte di appello di Milano è richiamata la risposta della Corte di appello di Lione ai chiarimenti richiesti: «[OSCURATO:PERSONA] è stato citato a comparire davanti alla Corte di appello di Lione con atto di precetto del 30 gennaio 23 consegnato allo studio (ricevuta di ritorno in data 4 febbraio 23). Non è comparso davanti alla Corte di appello di Lione all'udienza del 22 febbraio e non era rappresentato da un avvocato. [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza della data dell'udienza, la sentenza del 22 febbraio 2023 non è, secondo il diritto francese, una sentenza contumaciale ma una sentenza emessa con "imputato assente malgrado egli sia stato citato o convocato personalmente o comunque stato informato dell'udienza" conformemente alle disposizioni dell'articolo 410 del codice di procedura penale». Inoltre, nella stessa sentenza si rileva che, come confermato dalla Autorità giudiziaria francese, il processo si è svolto in modalità analoga a quella prevista nell'ordinamento italiano dall'art. 420-bis cod. proc. pen. e la sentenza di appello è stata ritualmente notificata al condannato senza che egli abbia interposto ulteriore ricorso davanti alla Corte di cassazione della Francia, sicché la sentenza è divenuta esecutiva. 2. Su queste basi, mentre deve prendersi atto delle asserzioni contenute nella sentenza francese circa la conoscenza del processo in appello da parte di [OSCURATO:PERSONA], si rileva che, comunque, nel ricorso in esame la ritualità della notifica della sentenza di appello non è contestata, come non lo è la mancata proposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un ricorso per cassazione contro la sentenza di appello, che, pertanto, è divenuta esecutiva (Sez. 6, n. 18125 del 06/05/2021, Rv. 281663).3. Pertanto, il ricorso risulta infondato e dal suo rigetto deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così decisa il 25/03/2025 [OSCURATO:PERSONA] oggi, 6 p