CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 2026
Cassazione n. 29159/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4HTOG nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2026 del GIP TRIBUNALE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 gennaio 2026 il G.I.P. del Tribunale di Torino ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio motivazione circa la ricorrenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito, considerato che la dedotta censura non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiar P.Q.M