CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 dicembre 2021
Cassazione n. 18420/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2020 del TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono a mezzo di due distinti ricorsi, entrambi sottoscritti personalmente dagli imputati, avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Monza. 2. Formulano entrambi la stessa doglianza con cui deducono la violazione dell'art. 133 cod. pen. con riferimento alla determinazione della pena base applicata e all'aumento di pena per la continuazione interna. 3. I ricorsi sono inammissibili. 4. Invero, il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente, dovendo, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (ex multis, Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281475; Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277695). 5. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] overe 2benxi v( DEP(Y