CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 marzo 2024
Cassazione n. 29804/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21100/2024r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], già liquidatore elegale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione), rappresentatoe difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]), presso il cui studio elettivamente domicilia in Ancona, al [OSCURATO:PERSONA] n. 7. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] -AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA]. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende. - c ontroricorrente - [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione). - intimat o - avverso la sentenza, n. cron. 422/2024, della [OSCURATO:PERSONA] ANCONAdepositata in data 11/03/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 06/11/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione)citò l’Agenzia delle Entrate-Riscossione innanzi al Tribunale di Pesaro affinché quest’ultimo , previo accertamento della (già) dichiarata inefficacia, ex art. 2901 cod.civ., dell’atto di conferimento di azienda stipulato il 2ottobre 2012 a rogito del [OSCURATO:PERSONA] di Osimo e della circostanza che il credito vantato dall’Agenzia delle Entrate/Riscossione nei confronti della conferitaria [OSCURATO:PERSONA] risultava maturato, in realtà,nei confronti delle sole societàconferenti, dichiarasse l’insussistenza della pretesa creditoria vantata nei confronti di essa istantedalla menzionata Agenzia ed in funzione della quale la stessa aveva depositato istanza di fallimento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Costituitasi la convenuta, che contestò l’avversa pretesa chiedendone il rigetto, il processo fu interrotto per il sopravvenuto fallimento dell’attrice, dichiarato dal medesimo tribunale il 10 dicembre 2019, e tempestivamente riassunto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di liquidatore e legale rappresentante della società fallita, che spiegò contestualmente intervento ex art. 43 l.fall. Costituitasi nuovamente l’Agenzia delle Entrate-Riscossioni, che ribadì le conclusioni già precedentemente rassegnate, l’adito tribunale, con sentenza n. 69/2021, rigettò la domanda dell’attrice e, per l’effetto, condann ò lo Spadoni al pagamento del le spese di lite sostenute d a lla convenuta , compensando, invece, quelle tra quest’ultima e d il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2. Il gravame promosso dallo Spadoni avverso quella decisione fu respinto dall’adita Corte di appello di Ancona con sentenza n. 422/2024, pronunciata nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e nella contumacia del [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione). In sintesi,quella corte: i)disattese la doglianza con cui l’appellante aveva denunciato la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost. e 281-sexies c od. p roc . c iv ., per avere il tribunale omesso, nella ordinanza del 22 dicembre 2020 , di formulare espresso invito alla precisazione delle conclusioni, per aver deciso all’esito della udienza senza far discutere oralmente le parti e non accoltola richiesta dello Spadoni di fissazione di una successiva per la discussione orale della causa, con evidente vulnusdel diritto di difesa. Opinò, in proposito, che « Alla stregua della concreta scansione delle attività delle parti e dei provvedimenti del giudice di prime cure, – quale risulta dall’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa a scioglimento della riserva sull’ammissione delle istanze istruttorie formulate dalle parti con le memorie di cui all’art. 183, comma6, c.p.c., e dal verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all’esito della quale è stata poi resa la sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - nonché alla luce di un’interpretazione aderente al dettato normativo di cui all’art. 281-sexies c.p.c. e alla sua ratio, quanto dedotto da parte appellante non trova riscontro»; ii) rimarcò che «[OSCURATO:PERSONA] ha enunciato le ragioni della mancata ammissione dei mezzi di prova articolati dalle parti desumendosi dal complesso delle ragioni svolte nella sentenza la ritenuta superfluità dell’espletamento della CTU richiesta da parte attrice, fondandosi la decisione sulla risoluzione di una questione di diritto, ovverosia quella relativa alla valenza della declaratoria di inefficaciaex art. 2901 c.c. nel giudizio de quo , di accertamento negativo del credito vantato dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della società fallita»; iii) osservò, infine, che «L’azione revocatoria non determina alcun effetto restitutorio rispetto al patrimonio del debitore, né alcun effetto direttamente traslativo nei confronti del creditore e, in caso di vittorioso esercizio, ha l’effetto tipico non già di travolgere l’atto pregiudizievole, ma solo di determinarne l’inefficacia nei confronti del creditore, per consentirgli di esercitare sul bene, che dell’atto aveva formato oggetto, l’eventuale successiva azione cautelare o esecutiva. Il risultato dell’azione revocatoria, pertanto, va apprezzato in termini di inefficacia parziale e relativa: parziale, in quanto la revoca non impedisce l’acquisto del diritto in capo all’acquirente, ma più semplicemente evita che il bene alienato venga sottratto all’aggressione esecutiva dei creditori dell’alienante; relativa, poiché essa giova solamente al creditore o ai creditori che hanno esercitato l’azione, i quali verranno a beneficiare di una sorta di prelazione che li colloca in una posizione preferenziale rispetto agli altri chirografari dell’alienante. L’azione revocatoria ordinaria è priva di effetti recuperatori, dal momento che l’atto di disposizione revocato è pur sempre valido e conserva la propria efficacia traslativa o costitutiva del diritto in capo all’acquirente. In conclusione, la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. resa nel giudizio R.G. n. 997/2018 risulta priva di qualunque effetto invalidatorio dell’atto di conferimento de quo, né comporta alcun effetto recuperatorio del bene conferito in capo alla società conferente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Alla luce di quanto sopra, la domanda riguardante l’accertamento dell’insussistenza del credito, che lo Spadoni lamenta non essere stata decisa, risulta assorbita dal rigetto della premessa che la parte pone a fondamento, ovvero l’asserita efficacia invalidante e /o recuperatoria dell’atto di conferimento di ramo di azienda per estensione dell’efficacia della sentenza revocatoria in favore di [OSCURATO:PERSONA] della Puglia e della Basilicata. Per ogni altro aspetto la questione esula dalla cognizione del giudice ordinario; l’azione di accertamento negativo del credito fiscale derivante dal mancato pagamento di imposte e contributi, iscritti a ruolo a carico della società conferitaria, risulta semmai proponibile innanzi al giudice tributario, avente giurisdizione esclusiva in materia». 3. Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], già liquidatore e legale rappresentante della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione), ha proposto ricorso affidandosi a tre motivi. Ha resistito, con controricors o , l’Agenzia delle Entrate - Riscossione , mentre è rimasto solo intimat o il [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione). In data 1 / 2 aprile 202 5 , il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio exart. 380-bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Con istanza del 9 maggio 2025 , lo Spadoni, nella indicata qualità, ha chiesto la decisione del suo ricorso , successivamente depositando anche memoriaex art. 380 - bis .1 cod. proc . civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. I formulat i motiv i di ricorso denuncia no, rispettivamente, in sintesi : I)«Nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost. e 281-sexiesc.p.c., in relazione all’art. 360, co mma 1 , n. 3, c.p.c.». Si lamenta nuovamente (come già avvenuto in sede di gravame) l’avvenuta violazione, ad opera del tribunale, della forma procedimentale imposta dall’art. 281-sexies cod. proc. civ., con conseguente vulnusdel diritto di difesa della parte attrice/appellante, in quanto «La possibilità di chiedere una separata udienza per la discussione, […], trova ragione nel permettere alle parti di predisporre un’ultima replica alle altrui difese»; II) «Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c., per violazione del principio di contraddittorio nonché del diritto di difesa e del principio di disponibilità dei mezzi di prova -difetto di motivazione dell’ordinanza istruttoria del 22.12.2020 –violazioni evidenziate in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.».Si reitera la censura – parimenti già sollevata in appello – di insussistenza di motivazione (ovvero di motivazione solo apparente) nel diniego giudizi ale opposto a lla istanza, presentata dalla parte attrice, di disporre una c onsulenza tecnica d’ufficio necessaria per dimostrare la perfetta corrispondenza fra le pretese creditorie vantate dall’Ente esattore nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e le passività confluite nella allora società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; III) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonché del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato –violazione e falsa applicazione degli artt. 2740, 2901 e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».Si deduce che «[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Pesaro, con premessa che inficia l’interoiter logico seguito per la stesura dell’impugnato provvedimento, ha equivocato sui contenuti della domanda attorea assumendo, quindi, una decisione che, violando l’ineludibile principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato lo ha portato, da un lato, ad affrontare temi estranei alle richieste delle parti e, dall’altro, a mal interpretare quelle norme che, invece, avrebbe dovuto applicare correttamente. […]. ». 2.Va rilevato, in primis, che la menzionata proposta ex art. 380 - bis cod. proc. civ. ha il seguente tenore: «1. I primi due motivi di ricorso sono scrutinabili congiuntamente perché caratterizzati dalla medesima ragione di manifesta inammissibilità. 1.1. Entrambi, infatti, sono rivolti palesemente contro la decisione di primo grado per asseriti suoi vizi (la prima doglianza lamenta una pretesa violazione dell’iterprocedimentale di cui all’art. 281-sexies cod. proc. civ., come praticato dal tribunale; la seconda, addirittura, si rivolge contro un’ordinanza istruttoria di quest’ultimo), mostrando di non considerare minimamente che l’art. 161, comma 1, cod. proc. civ. chiarisce che le eventuali nullità della sentenza di primo grado si convertono in motivi di impugnazione della stessa e che il ricorso per cassazione deve essere rivolto contro la sentenza di secondo grado. Nessuna delle censure, inoltre, si confronta con le argomentazioni della decisione della corte dorica sui corrispondenti punti, rivelandosi, pertanto, carenti del requisito di specificità, atteso che, come del tutto condivisibilmente chiarito da Cass. n. 21563 del 2022 (cfr. pag. 8 e ss. della motivazione), da Cass. n. 35782 del 2023 (cfr. pag. 41 e ss. della motivazione), da Cass. n. 25495 del 2024 (cfr. pag. 7-8 della motivazione), da Cass. n. 26871 del 2024 (cfr. pag. 11-12 della motivazione), da Cass. n. 35012 del 2024 (cfr. pag. 9-10 della motivazione) e da Cass. n. 3284 del 2025 (cfr. pag. 13.15 della motivazione), «l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, non solo "di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione" […], ma anche "di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01), confrontandosi sempre con l'effettivo "decisum" che sorregge la sentenza impugnata. Difatti, il motivo di impugnazione "è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo", sicché, in riferimento al ricorso per Cassazione, "tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 4), cod. proc. civ." (così Cass. Sez. 3, sent. 11 gennaio 2005, n. 359, nonché, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 20 marzo 2017, n. 7074, non massimata sul punto; conforme anche Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919- 01)». 2. Manifestamente insuscettibile di accoglimento si rivela, poi, il terzo motivo di ricorso. 2.1. Esso, infatti, ove pure lo si voglia intendere come diretto contro la decisione di appello (invece, che, come sostanzialmente lascia trasparire il tenore letterale della doglianza, contro quella del tribunale, in tal caso incorrendo nelle medesime ragioni di inammissibilità già spiegate per i precedenti motivi), mostra di non considerare che, come affatto correttamente rimarcato dalla corte distrettuale, «l’azione revocatoria non determina alcun effetto restitutorio rispetto al patrimonio del debitore, né alcun effetto direttamente traslativo nei confronti del creditore e, in caso di vittorioso esercizio, ha l’effetto tipico non già di travolgere l’atto pregiudizievole, ma solo di determinarne l’inefficacia nei confronti del creditore, per consentirgli di esercitare sul bene, che dell’atto aveva formato oggetto, l’eventuale successiva azione cautelare o esecutiva». Il risultato di detta azione, dunque, va apprezzato in termini di inefficacia parziale e relativa: «parziale, in quanto la revoca non impedisce l’acquisto del diritto in capo all’acquirente, ma più semplicemente evita che il bene alienato venga sottratto all’aggressione esecutiva dei creditori dell’alienante; relativa, poiché essa giova solamente al creditore o ai creditori che hanno esercitato l’azione, i quali verranno a beneficiare di una sorta di prelazione che li colloca in una posizione preferenziale rispetto agli altri chirografari dell’alienante». Essa, in definitiva, è priva di effetti recuperatori, dal momento che l’atto di disposizione revocato è pur sempre valido e conserva la propria efficacia traslativa o costitutiva del diritto in capo all’acquirente. Ne deriva, quindi, che la già pronunciata declaratoria di inefficacia ex art. 2901 cod. civ. resa nel giudizio n.r.g. n. 997/2018 (tra parti diverse da quelle oggi in causa) risulta priva di qualunque effetto invalidante dell’atto di conferimento de quo, né comporta alcun effetto recuperatorio del bene conferito in capo alla società conferente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.». 3. [OSCURATO:PERSONA] reputa affatto condivisibile tali conclusion i , che, pertanto, ribadisce interamente, in quanto conformi anche alla successiva giurisprudenza di questa Corte pronunciatasi sui medesimi profili sostanziali e processuali rimarcati nella descritta proposta. Né, in contrario, persuadono gli assunti del ricorrente rinvenibili nella sua memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. del 27 ottobre 2025. Invero, la semplice lettura del primo motivo di ricorso evidenzia come lo stesso sia interamente direttoa censurare il modello decisorio ex art. 281 - sexiescod. proc. civ. come concretamente applicato dal tribunale (del resto, come emerge dalla pag. 4 della sentenza qui impugnata, la corte di appello ha proceduto, invece, secondo il diverso modello decisorio di cui all’art. 352, comma 1, cod. proc. civ. nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alla riforma apportatagli dal d.lgs. n. 149 del 202).Né alcuna specifica censura viene ivi prospettatacon riguardo alle puntuali argomentazioni con cui quella corte ebbe a disattendere ilcorrispondente primo motivo di gravame dello Spadoni. Quanto, poi, al secondo motivo di questo ricorso, esso investel’ordinanza istruttoria pronunciata dal tribunale in data 21 dicembre 2020 (ritenuta viziata “per difetto di motivazione, per violazione del principio del contraddittorio, per violazione del diritto di difesa e per violazione del principio di disponibilità dei mezzi di prova”. Cfr. pag. 9). Solo gli ultimi tre righi della complessiva doglianza sviluppata da pag. 9 a pag. 11 del ricorso stesso recano l’affermazione che «Tuttavia, su tale domanda il Tribunale di Pesaro ometteva di pronunciarsi e la Corte di appello si appiattiva in tale condotta omissiva, ed anche per tale ragione (sotto altro ed autonomo profilo) la sentenza impugnata dovrà andare cassata». Nessuna specifica censura, dunque, è sviluppata contro le argomentazioni con cui la corte dorica ebbe a disattendere il secondo motivo di appello ivi svolto dallo Spadoni, di tenore assolutamente analogo a quello odierno. Con riferimento, infine, al terzo motivo di questo ricorso, nella suddetta memoria si legge soltanto (cfr. pag. 4) che «va ribadita la fondatezza degli assunti in esso propugnati e sottolineato come le argomentazioni sottese alla proposta di definizione anticipata non colgano nel segno laddove, pure evidenziandosi correttamente che l’azione revocatoria non travolge l’atto pregiudizievole ma ne determina l’inefficacia nei confronti del solo creditore che ne ha assunto l’iniziativa, non tiene conto della specifica natura dell’atto revocato, che si sostanziava in un conferimento di azienda, con tutte le problematiche ad esso connesse. Ciò comporta che le conclusioni cui è giunta la Corte di Appello –peraltro appiattendosi all’interpretazione del Tribunale - non possono condividersi poiché, nel caso di specie, l’atto revocato non era solamente traslativo di un bene immobile, ma trasferiva, invece, l’intero ramo di azienda: di talché esso comprendeva, oltre agli immobili, anche debiti e crediti che mai avrebbero potuto avere una collocazione “variabile” nel patrimonio della Società debitrice, a seconda che a valutarlo fossero stati i creditori di quest’ultima ovvero quelli del soggetto nei cui confronti avrebbe operato la retrocessione prevista dalla sentenza». Assunto, questo, chiaramente inidoneo a smentire la conclusione, affatto corretta, rinvenibile nella menzionata proposta ex art. 380 - bis cod. pro c. civ. laddove ha rimarcato che l’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. « è priva di effetti recuperatori, dal momento che l’atto di disposizione revocato è pur sempre valido e conserva la propria efficacia traslativa o costitutiva del diritto in capo all’acquirente. Ne deriva, quindi, che la già pronunciata declaratoria di inefficacia ex art. 2901 cod. civ. resa nel giudizio n.r.g. n. 997/2018 (tra parti diverse da quelle oggi in causa) risulta priva di qualunque effetto invalidante dell’atto di conferimento de quo, né comporta alcun effetto recuperatorio del bene conferito in capo alla società conferente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.». 4. In conclusione, quindi, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA], già liquidatore e legale rappresentante della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione), deve essere dichiarato inammissibile, restando a suocarico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dallacostituitasi controricorrente. 4.1. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta exart. 380- bis, comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), va disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2022) –che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi delterzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. –codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (cfr. Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346 e 16191 del 2024). Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva “tenuta” del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso) ragioni per discostarsi dalla suddetta previsione legale (cfr., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del 2023), il ricorrent e suddett o va condannat o , nei confronti d e ll a costituit a si controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di € 3.000,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende. 4.2. Deve darsi atto, infine, –in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte delmedesimo ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto delcontributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], già liquidatore e legale rappresentante della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione), e lo condanna al pagamento, in favore dellacostituitasi controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, cheliquida in € 3.000 ,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Condanna il medesim o ricorrent e al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore dellacostituitasi controricorrentee di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera dello Spad