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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024

Cassazione n. 46135/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] RITACCA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Cosenza di condanna per concorso in un tentativo di furto in abitazione aggravato, ai danni di Andrea VENNERI (in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), con la recidiva qualificata equivalente alle generiche; ritenuto che il ricorso è inammissibile, avendo parte ricorrente dedotto motivi (in punto credibilità della persona offesa, aggravante della violenza sulle cose e riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen.) del tutto reiterativi delle doglianze esaminate dalla Corte territoriale e da questa rigettate con argomentazioni del tutto congrue, oltre che non contraddittorie e neppure manifestamente illogiche, avendo perciò omesso un effettivo confronto con esse, del tutto coerenti, peraltro, con i principi di matrice giurisprudenziale (sui requisiti dell'atto di impugnazione Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione; sulla valenza probatoria delle dichiarazioni della persona offesa, Sez.

U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01, in cui si è precisato che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; sull'aggravante della violenza sulle cose avendo i giudici dato atto del danneggiamento della recinzione; infine, sul giudizio condotto ai sensi dell'art. 131 bis, cod. pen. avendo gli stessi valorizzato parametri legali, quali la gravità della condotta e la sua abitualità, stanti i precedenti specifici vantati); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] RITACCA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Cosenza di condanna per concorso in un tentativo di furto in abitazione aggravato, ai danni di Andrea VENNERI (in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), con la recidiva qualificata equivalente alle generiche; ritenuto che il ricorso è inammissibile, avendo parte ricorrente dedotto motivi (in punto credibilità della persona offesa, aggravante della violenza sulle cose e riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen.) del tutto reiterativi delle doglianze esaminate dalla Corte territoriale e da questa rigettate con argomentazioni del tutto congrue, oltre che non contraddittorie e neppure manifestamente illogiche, avendo perciò omesso un effettivo confronto con esse, del tutto coerenti, peraltro, con i principi di matrice giurisprudenziale (sui requisiti dell'atto di impugnazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione; sulla valenza probatoria delle dichiarazioni della persona offesa, Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01, in cui si è precisato che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; sull'aggravante della violenza sulle cose avendo i giudici dato atto del danneggiamento della recinzione; infine, sul giudizio condotto ai sensi dell'art. 131 bis, cod. pen. avendo gli stessi valorizzato parametri legali, quali la gravità della condotta e la sua abitualità, stanti i precedenti specifici vantati); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera